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3.3.2 La procura alle liti

3.3.2 La procura alle liti

Procura alle liti

  La procura

    -deve essere rilasciata dal cliente all’avvocato necessariamente prima di attivare la procedura della notifica diretta.  (art. 1 l. 53/1994)

    -deve essere rilasciata all’avvocato come difensore e non al domiciliatario poiché quest’ultimo può ricevere gli atti ma non può notificare.

    -deve essere un documento autonomo;

    -deve avere la forma della procura speciale;

    -può essere digitale nativa o digitale derivata;

    -deve essere sottoscritta con firma digitale;

    -deve essere congiunta all’atto a cui si riferisce

L'invio della procura alle liti con l’atto introduttivo del giudizio non è previsto dalla legge sulla notifica in proprio ma è necessitato dalla richiesta di congiunzione prevista dall’art. 83 c.p.c., :La procura si considera apposta in calce anche se rilasciata su foglio separato che sia però congiunto materialmente all’atto cui si riferisce, o su documento informatico separato sottoscritto con firma digitale e congiunto all’atto cui si riferisce mediante strumenti informatici, individuati con apposito decreto del Ministero della giustizia (art. 83 c.p.c. co 3 secondo capoverso)

Tipologie di procura alle liti

      1.La procura digitale nativa

  -deve essere elaborata con un programma di videoscrittura,

  -non deve contenere elementi attivi

  -deve essere sottoscritta con la firma digitale da parte del cliente e poi da parte dall’avvocato.

  -deve essere salvata nel formato nativo pdf attivando la funzione salva con nome

  -deve essere un documento informatico originale sottoscritto con la doppia firma digitale.

       2.La procura digitale derivata

La procura tradizionale su supporto cartaceo può essere di due tipologie: procura al difensore o procura speciale autenticata da un Pubblico ufficiale.

  La procura al difensore

Elaborazione

    -deve essere editata con un programma di videoscrittura, stampata su supporto cartaceo e poi sottoscritta dal cliente e per autentica dal difensore.

    -deve essere trasformata, con la scansione, in documento digitale

    -deve essere sottoscritta nuovamente dal difensore, questa volta, con l’apposizione della firma digitale.

  La procura autenticata da un pubblico ufficiale

Anche in questo caso, dopo essere stata editata, stampata e sottoscritta deve essere scansionata e trasformata in documento informatico e poi firmata digitalmente dal difensore.

Procedimento di congiunzione

La procura alle liti, per entrambe le tipologie, deve essere allegata al messaggio PEC, unitamente all’atto giudiziario cui è collegata ed agli eventuali altri documenti.

Stabilisce l’art. 83 al co 3, secondo capoverso, che “La procura si considera apposta in calce anche se rilasciata su foglio separato che sia però congiunto materialmente all’atto cui si riferisce, o su documento informatico separato sottoscritto con firma digitale e congiunto all’atto cui si riferisce mediante strumenti informatici, individuati con apposito decreto del Ministero della giustizia”.

Le regole tecniche precisano (D.M. 44/2011 art. 18 c. 5) che “La procura alle liti si considera apposta in calce all'atto cui si riferisce quando e' rilasciata su documento informatico separato allegato al messaggio di posta elettronica certificata mediante il quale l'atto è notificato. La disposizione di cui al periodo precedente si applica anche quando la procura alle liti è rilasciata su foglio separato del quale è estratta copia informatica, anche per immagine”.

La busta digitale telematica pertanto, che viene generata con l’invio del messaggio PEC, attiva il “procedimento di congiunzione” richiesto, dall’art. 83 co. 3 c.p.c., e la procura, unitamente alla relazione di notifica di cui si parla nel paragrafo successivo, si considerano apposte “in calce” all’atto.

E’ opportuno ricordare che la certificazione di conformità determina in capo all’avvocato la qualifica di pubblico ufficiale. La elaborazione di detto documento pertanto necessita di particolare cura per evitare problemi penali e deontologici.