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3.3.4 La notifica telematica a mezzo Pec - Trasmissione documenti

3.3.4 La notifica telematica a mezzo Pec - Messaggio imbustamento e trasmissione telematica

Notifica telematica - Trasmissione della documentazione

Dopo avere predisposto la documentazione in formato digitale necessaria bisogna attivare il sistema di notifica telematica ricordando, ancora una volta, che non è necessario avere un apposito programma poichè tutte le funzioni necessarie sono previste nella casella di posta elettronica certificata utilizzata.

Il programma della casella Pec, oltre a mettere a disposizione le funzioni necessarie per procedere con la notifica telematica, attiva anche la funzione di congiunzione prevista dall’art 83 del c.p.c.

È opportuno ricordare che le funzioni previste nella casella di posta elettronica certificata forniscono soltanto la prova relativamente a detta attività. I documenti inseriti nella busta per conferire loro la paternità devono essere pertanto firmati digitalmente con apposito programma.

I passaggi per attivare la notifica telematica

Fase 1 - Elaborazione del messaggio Pec e allegazione atti

Il procedimento da seguire:

  a-aprire la propria casella di posta elettronica certificata (Pec);

  b-inserire la PEC ufficiale del destinatario nell’apposito campo (è un dato necessario);

  c-inserire nell’oggetto la seguente frase (è un dato obbligatorio art. 3 bis comma 4 l. 53/1994): “Notificazione ai sensi della legge 53/1994”.

  d-inserire il seguente testo nel corpo del messaggio. E’ un dato facoltativo ma diventa obbligatorio ai sensi del comma 6 dell’art. 3 bis quando è pendente un giudizio. Può essere cosi formulato: Notifica atto giudiziario –Parte attrice … assistita dal sottoscritto difensore -–Parte convenuta …  - Autorità giudiziari adita: ….. Giudice … RG…. Udienza …

   e-allegare i documenti digitali predisposti

Attenzione I documenti devono essere sottoscritti in precedenza con la firma digitale.

Fase 2 - Invio del messaggio con gli allegati

Procedere con l’invio del messaggio attivando l’apposita funzione prevista nella casella di posta elettronica.

Il sistema informatico provvede automaticamente ad elaborare una apposita busta “telematica” che viene spedita al destinatario e di attivare il procedimento di congiunzione degli atti.

Fase 3 - Regolarità e perfezionamento della notifica

La prova della regolarità della notificazione viene data, sempre e automaticamnete dal sistema predisposto dalla Pec, con la ricezione da parte del mittente di alcuni files: le c.d. ricevute.

le c.d. ricevute

Le ricevute (in formato eml oppure msg) sono documenti informatici caratterizzati da un certificato proveniente dal soggetto (ente) che ha gestito le operazioni di consegna del messaggio. Detto certificato viene segnalato da una coccarda visibile quando il messaggio viene letto con un client di posta. 

Il sistema, dopo poco tempo, a conferma della regolarità della notifica e del momento in cui si è perfezionata, deve restituire le seguenti due ricevute:

  1-ricevuta di accettazione;

  2-ricevuta di consegna.

La ricevuta di accettazione viene inviata dal gestore Pec del mittente a conferma della presa in carico del messaggio. Questa ricevuta contiene i dati che costituiscono la prova dell’avvenuta spedizione, con l’indicazione di data e l’ora della operazione di invio della busta.

La ricevuta di avvenuta consegna viene invece inviata dal gestore Pec del destinatario il quale conferma che il messaggio è stato consegnato nella casella di posta elettronica certificata del destinatario.

La prova del perfezionamento della notifica è costituito dal messaggio di avvenuta consegna. Questo messaggio riporta tutte le indicazioni relative al momento esatto in cui la notifica si è perfezionata e contiene una copia integrale del messaggio inviato compresi tutti gli allegati.

La ricevuta è quella completa prevista dal dpr 68/2005.

      Nella ipotesi di problemi nella consegna al destinatario il mittente riceverà entro 24 ore un avviso di mancata consegna con l’indicazione dei motivi che hanno determinato detto inconveniente.

Le tipologie di messaggi di ritorno negativi:

  -ricevuto di mancata accettazione;

  -ricevuta di mancata consegna.

Perfezionamento della notifica a mezzo Pec

Nella procedura a mezzo Pec la notifica si perfeziona, ai sensi dell’art. 3 bis l. 53/1994, comma 3;

  -per il notificante quando viene generata la ricevuta di accettazione;

  -per il destinatario quando viene generata la ricevuta di avvenuta consegna).

Il perfezionamento della notifica in proprio segue i principi generali e, pertanto, anche il principio della scissione degli effetti per il notificante e per il destinatario prevista dall’art. 149 c.p.c. (Sentenza della corte costituzionale n. 477/2002)

Normativa:

art. 3 bis l. 53/1994

omissis

3. La notifica si perfeziona, per il soggetto notificante, nel momento in cui viene generata la ricevuta di accettazione prevista dall'articolo 6, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68, e, per il destinatario, nel momento in cui viene generata la ricevuta di avvenuta consegna prevista dall'articolo 6, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68.

omissis