4.3 Indirizzi ufficiali PEC
4.3 Principi generali: Indirizzi ufficiali PEC
Indirizzi ufficiali PEC
Il legislatore dovendo fornire maggiori garanzie e certezze sul sistema della Pec ha previsto che l’indirizzo Pec, in determinate attività, deve avere il requisito della ufficialità e della pubblicità ed ha regolamentato e predisposto appositi elenchi con gli indirizzi Pec dei professionisti, delle Soc, i dati indicativi della PA.
L’indirizzo di posta elettronica ufficiale deve essere utilizzato sia come mittente che come destinatario ad esempio nelle notifiche in proprio da parte dell’avvocato, per il deposito telematico degli atti giudiziari.
Tutti i procedimenti come già precisato sono regolamentati dalle legge (DPR 68) e dai decreti attuati.
I pubblici elenchi
I pubblici elenchi contenenti gli indirizzi Pec sono i seguenti:
REGINDE;
INI-PEC;
PEC PA
ANPR
1.REGINDE
Il Registro Generale indirizzi elettronici (acronimo ReGINDE) è uno dei pubblici elenchi contenenti le PEC ufficiali.
Il DM 44/2011 regolamenta il registro generale degli indirizzi elettronici (REGINDE) e art. 7 delle specifiche tecniche (G.U n. 99 del 30.04.2014).
Contenuto
Il Registro Generale degli Indirizzi Elettronici (ReGIndE) è gestito dal Ministero della Giustizia e contiene i dati identificativi nonché l’indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) dei soggetti abilitati esterni.
I soggetti abilitati esterni previsti nel D.M 44/2011sono:
- i soggetti appartenenti ad un ente pubblico;
- i professionisti iscritti in albi ed elenchi istituiti con legge;
- gli ausiliari del giudice non appartenenti ad un ordine di categoria o che appartengono ad ente/ordine professionale che non abbia ancora inviato l’albo al Ministero della giustizia (questo non si applica per gli avvocati, il cui specifico ruolo di difensore implica che l’invio dell’albo deve essere sempre fatto dall’ordine di appartenenza o dall’ente che si difende).
I soggetti abilitati all'utilizzo dei servizi di consultazione di informazioni e trasmissione di documenti informatici relativi al processo. In particolare si intende per:
1) soggetti abilitati interni: i magistrati, il personale degli uffici giudiziari e degli UNEP;
2) soggetti abilitati esterni: i soggetti abilitati esterni privati e i soggetti abilitati esterni pubblici.
-soggetti abilitati esterni privati: i difensori delle parti private, gli avvocati iscritti negli elenchi speciali, gli esperti e gli ausiliari del giudice;
-soggetti abilitati esterni pubblici: gli avvocati, i procuratori dello Stato e gli altri dipendenti di amministrazioni statali, regionali, metropolitane, provinciali e comunali;
L’ utente privato: la persona fisica o giuridica, quando opera al di fuori dei casi previsti sub 1) 2),
(Regolamento recante: «Regole tecniche per l'adozione nel processo civile e penale delle tecnologie dell'informazione e comunicazione - modifiche al decreto ministeriale 21 febbraio 2011, n. 44)
Il ReGIndE non gestisce informazioni già presenti in registri disponibili alle P.A., nell’ambito dei quali sono recuperati, ad esempio ai fini di eseguire notifiche ex art. 149 bis c.p.c., gli indirizzi di PEC delle imprese o le CEC-PAC dei cittadini.
Inserimento dei dati nel Reginde
L’inserimento di un soggetto abilitato esterno nel RegIndE avviene
-da parte di ordini professionali;
-da parte di Enti pubblici.
L’alimentazione del Reginde, per gli avvocati, viene effettuata d’ufficio dal Consilio dell’Ordine.
Per i soggetti abilitati esterni che svolgono il ruolo di ‘difensore’ è obbligatorio che la registrazione venga eseguita dall’ordine professionale o dall’ente di appartenenza.
I professionisti ausiliari del giudice non iscritti ad un albo oppure i soggetti il cui l’ordine di appartenenza non abbia provveduto all’invio di copia dell’albo, ad eccezione degli avvocati, possono registrarsi al RegIndE rivolgendosi ad un Punto di Accesso o utilizzando l’apposita funzionalità disponibile sul Portale del Ministero.
Consultazione
Il Registro Generale degli Indirizzi Elettronici (acronimo ReGIndE), è consultabile all’interno dell’area riservata di questo Portale – sezione Servizi - dove viene messa a disposizione la funzione di ricerca alfabetica per cognome del soggetto iscritto nel registro (indicando almeno 2 iniziali); si può opzionalmente aggiungere ai parametri di ricerca anche l’ente di appartenenza scelto tra quelli censiti attraverso un apposito menù a tendina.
Il contenuto del ReGIndE è consultabile dai soggetti abilitati esterni tramite funzionalità disponibili sul proprio Punto di Accesso o sull’area riservata del Portale del Ministero.
La ricerca permette di visualizzare, per ciascun soggetto, le seguenti informazioni: Nome, Cognome, Codice fiscale, Ente di appartenenza, Indirizzo di Posta Elettronica Certificata (PEC), Domicilio legale
Il portale mette inoltre a disposizione un apposito servizio web per consentire le medesime operazioni di ricerca anche nell’ambito delle funzionalità di un Punto di Accesso.
2.INI-PEC Indirizzi PEC ufficiali
INI-PEC è l'Indice Nazionale degli Indirizzi di Posta Elettronica Certificata istituito dal Ministero dello Sviluppo Economico.
INI-PEC raccoglie tutti gli indirizzi di PEC delle Imprese e dei Professionisti presenti sul territorio italiano ed è pensato per chiunque abbia la necessità di ottenere l'indirizzo di PEC di un professionista o di un'impresa che desidera contattare.
Senza bisogno di autenticazione o di programmi aggiuntivi, chiunque può accedere alla sezione di ricerca del portale e cercare l'indirizzo di posta elettronica certificata di proprio interesse.
Indirizzo: https://www.inipec.gov.it/
3.IPA - Gli indirizzi della Pubblica Amministrazione
Gli indirizzi della Pubblica Amministrazione si trovano nell’archivio indirizzi della pubblica amministrazione (acronimo IPA).
L'Agenzia per l'Italia Digitale, ai sensi dell'articolo 57 bis comma 2 del Decreto legislativo 7 marzo 2005 n. 82 (Codice dell'Amministrazione digitale- CAD), garantisce la gestione e la disponibilità dei contenuti del sistema.
L'IPA costituisce l'archivio ufficiale contenente i riferimenti degli Enti Pubblici: organizzativi, telematici e toponomastici.
L'articolo 57 bis del decreto legislativo 7 marzo 2005 n. 82 (Codice dell'Amministrazione digitale-CAD), pone in capo agli Enti la responsabilità dei dati pubblicati e il loro costante aggiornamento.
L'Indice delle Pubbliche Amministrazioni (IPA) garantisce la disponibilità costante di tutte le informazioni che i singoli Enti sono tenuti a pubblicare.
Il sito dell'Indice delle Pubbliche Amministrazioni (IPA) è stato istituito con il DPCM del 31 ottobre 2000 recante le regole tecniche per il protocollo informatico ed è accessibile all’indirizzo: http://indicepa.gov.it
4.ANPR
L´ Anagrafe della popolazione residente (acronimo ANPAR) ha la funzione di registrare nominativamente, secondo determinati caratteri naturali e sociali, gli abitanti residenti in un Comune, sia come singoli sia come componenti di una famiglia o componenti di una convivenza, nonché le successive variazioni che si verificano nella popolazione stessa. Le anagrafi sono la risultante per così dire di due componenti: da una parte l´adempimento degli obblighi anagrafici degli uffici comunali; dall´ altra l´adempimento degli obblighi dei singoli cittadini.
Solo dall´adempimento scrupoloso ed immediato di detti obblighi nasce la regolare tenuta delle anagrafi, le quali in ogni momento devono rispecchiare la reale situazione di fatto.
L´attività anagrafica costituisce la base di numerosi altri servizi pubblici, quali quello elettorale, scolastico, tributario, di leva, assistenziale, che attingono alla fonte anagrafica per le notizie necessarie.
Nell’anagrafe nazionale della popolazione dei residenti è registrato anche il domicilio digitale del cittadino il quale provvede volontariamente all’invio della propria PEC.
La PA dopo avere ricevuto la Pec comunica con il cittadino soltanto con questo sistema.
Normativa: art. 3 bis Cad aggiunto dall’art. 4 dl 179/2012
Indirizzo http://servizidemografici.interno.it/