2.1.1 Principi generali:la normativa di riferimento
Le fonti normative
LEGGE 21 gennaio 1994, n. 53 Facolta' di notificazioni di atti civili, amministrativi e stragiudiziali per gli avvocati e procuratori legali.
Alcuni articoli dei seguenti provvedimenti:
DM 44/2011. Regole tecniche per l'adozione nel processo civile e penale delle tecnologie dell'informazione e comunicazione come successivamente modificato;
Specifiche tecniche DGsia 16/4/2014
Espliciti richiami sono previsti ai seguenti provvedimenti legislativi:
DLgs 82/2005 Codice dell’amministrazione digitale;
DPR 68/2005 La posta elettronica certificata.
Gli atti notificabili in proprio
-gli atti in materia civile e amministrativa;
-gli atti stragiudiziali.
L’avvocato non può notificare in proprio gli atti di esclusiva competenza dell’ufficiale giudiziario e precisamente: -l’intimazione dei testi art. 250 c.p.c. (esclusa quella diretta predisposta dal legale con RR, -Il preavviso di sfratto; - i pignoramenti immobiliari e presso terzi, -le offerte reali
-materia penale
Non si possono notificare in proprio, perché non previsto dalla legge, gli atti giudiziari in materia penale (atto di costituzione di parte civile, atto di intimazione di testi.
-materia tributaria