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2.1.1 normativa di riferimento

2.1.1 Principi generali:la normativa di riferimento

     Le fonti normative

LEGGE 21 gennaio 1994, n. 53 Facolta' di notificazioni di atti civili, amministrativi e stragiudiziali per gli avvocati e procuratori legali.

Alcuni articoli dei seguenti provvedimenti:

DM 44/2011. Regole tecniche per l'adozione nel processo civile e penale delle tecnologie dell'informazione e comunicazione come successivamente modificato;

Specifiche tecniche DGsia 16/4/2014

Espliciti richiami sono previsti ai seguenti provvedimenti legislativi:

DLgs 82/2005 Codice dell’amministrazione digitale;

DPR 68/2005 La posta elettronica certificata.


    Gli atti notificabili in proprio

-gli atti in materia civile e amministrativa;

-gli atti stragiudiziali.

L’avvocato non può notificare in proprio gli atti di esclusiva competenza dell’ufficiale giudiziario e precisamente: -l’intimazione dei testi art. 250 c.p.c. (esclusa quella diretta predisposta dal legale con RR, -Il preavviso di sfratto; - i pignoramenti immobiliari e presso terzi, -le offerte reali

-materia penale

Non si possono notificare in proprio, perché non previsto dalla legge, gli atti giudiziari in materia penale (atto di costituzione di parte civile, atto di intimazione di testi.

-materia tributaria