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2.1.5 Gli adempimenti successivi alla notifica

2.1.5 Principi generali: adempimenti successivi alla notifica

  gli adempimenti successivi alla notifica

La notifica di alcuni atti determina la necessità da parte del notificante di effettuare anche alcuni adempimenti successivi previsti dal codice.

Per gli atti di impugnazione e gli atti di opposizione a decreto ingiuntivo l’avvocato deve dare avviso alla Cancelleria del giudice che ha emesso il provvedimento.

Per l’intimazione di sfratto notificata in proprio, qualora l’atto non sia stato ricevuto personalmente dal destinatario l’avvocato deve inviare la raccomandata ai sensi dell’art. 660 c.p.c.

Giurisprudenza

Appello - omesso deposito della copia presso la segreteria della commissione tributaria provinciale contenzioso tributario

In tema di contenzioso tributario, ai fini della regolare proposizione dell'appello dinanzi alle commissioni tributarie regionali, la notifica a mezzo posta, eseguita ai sensi della legge 21 gennaio 1994, n. 53, equivale in tutto e per tutto a quella effettuata a mezzo ufficiale giudiziario, con la conseguenza che l'inammissibilità, prevista dalla seconda parte del comma 2 dell'art. 53, del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 (nel testo modificato dall'art. 3-bis del d.l. 30 settembre 2005 n. 203 convertito in legge 2 dicembre 2005 n. 248), nel caso di omesso deposito della copia dell'appello presso la segreteria della commissione tributaria provinciale, che ha pronunciato la sentenza impugnata, deve ritenersi riferita non agli atti di appello notificati per posta ai sensi della menzionata legge n. 53 del 1994, ma solo al caso in cui la notifica sia stata eseguita a mezzo raccomandata, così come consentito dall'art. 16, comma 3, del d.lgs. n. 546 del 1992. Corte di Cassazione, Sez. 5, Ordinanza n. 6811 del 24/03/2011

Onere del difensore di depositare la copia dell'atto notificato in cancelleria ex art. 123 disp. att. cod. proc. civ.

In tema di notificazione delle impugnazioni, l'omissione del deposito prescritto dall'art. 123 disp. att. cod. proc. civ., posto a carico del difensore notificante dall'art. 9 della legge 21 gennaio 1994, n. 53, non produce la nullità della notifica, ai sensi dell'art. 11 della stessa legge; infatti, questa norma ricollega tale sanzione, oltre che alla mancanza dei requisiti soggettivi ed oggettivi previsti dalla legge ed all'incertezza sulla persona cui è stata consegnata la copia dell'atto o sulla data della notifica, alla inosservanza delle "disposizioni di cui agli articoli precedenti", ma tale ultima espressione ellittica va riferita a quegli scarti dal modello legale, verificatisi nel procedimento di notifica, che abbiano inciso sul suo regolare perfezionamento e non anche all'omissione di un adempimento che si colloca, teleologicamente e temporalmente, su di un pian distinto ed ulteriore. Corte di Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 4704 del 25/02/2011.