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Procedimento disciplinare (ai sensi dell’art. 50, co. 5, legge 31 dicembre 2012, n. 247)

Regolamento 21 febbraio 2014, n. 2 . Procedimento disciplinare (ai sensi dell’art. 50, co. 5, legge 31 dicembre 2012, n. 247)

CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE

PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Regolamento 21 febbraio 2014, n. 2 . Procedimento disciplinare (ai sensi dell’art. 50, co. 5, legge 31 dicembre 2012, n. 247)

IL CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE

nella seduta del 21 febbraio 2014

Visto il titolo quinto della legge 31 dicembre 2012, n. 247, che disciplina il procedimento disciplinare per la professione di avvocato;

Visto l’articolo 50, comma 5, della legge 31 dicembre 2012, n. 247, ai sensi del quale il regolamento per il procedimento disciplinare è approvato dal Consiglio nazionale forense, sentiti gli organi circondariali;

Visto l’art. 65, comma 1 della legge 31 dicembre 2012, n. 247, ai sensi del quale “fino alla data di entrata in vigore dei regolamenti previsti nella presente legge, si applicano se necessario ed in quanto compatibili le disposizioni vigenti non abrogate, anche se non richiamate”;

Visto il regolamento n. 1/2014 approvato dal Consiglio nazionale forense il 31 gennaio 2014 che, ai sensi dell’articolo 50, comma 2, della legge 31 dicembre 2012, n. 247, disciplina le modalità di elezione dei componenti dei Consigli distrettuali di disciplina;

ADOTTA

il seguente regolamento.

Titolo I Dei consigli distrettuali di disciplina forense

Capo I Composizione e funzionamento  

Art. 1 Composizione dei Consigli distrettuali di disciplina

1. Presso ogni Ordine distrettuale degli avvocati è istituito il Consiglio distrettuale di disciplina forense.

2. Il Consiglio distrettuale di disciplina è composto da un numero complessivo di Consiglieri pari ad un terzo della somma dei componenti de i Consigli dell’Ordine del distretto, approssimato per difetto all’unità.

3. Il Consiglio distrettuale di disciplina elegge a maggioranza assoluta al proprio interno il Presidente, uno o due Vice Presidenti, che lo sostituiscono nelle funzioni in caso di impedimento o di incompatibilità, ed il Segretario.

4. Risultano eletti alle cariche i candidati che abbiano riportato la maggioranza assoluta dei voti degli aventi diritto; in caso di mancato raggiungimento del quorum risultano eletti coloro che, a seguito di ballottaggio tra i due più votati, abbiano riportato la maggioranza dei voti; in caso di parità di voti in sede di ballottaggio viene eletto alla carica il candidato più anziano per iscrizione all’albo o, in caso di pari anzianità di iscrizione, il più anziano per età.

5. Il Consiglio distrettuale di disciplina nelle determinazioni non aventi natura disciplinare decide con la maggioranza dei presenti che rappresentino almeno un terzo dei suoi componenti.

Art. 2 Funzionamento del Consiglio distrettuale di disciplina

1. Il Consiglio distrettuale di disciplina agisce in piena indipendenza di giudizio e autonomia organizzativa ed operativa, nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge e del presente regolamento.

2. Esso nell’attività disciplinare opera attraverso sezioni, composte da cinque componenti titolari e tre supplenti, che vengono costituite, seguendo l’elenco dei consiglieri in ordine alfabetico. I primi cinque nominativi assumono il ruolo di componenti titolari e i successivi tre quello di componenti supplenti, con un massimo di due membri provenienti dallo stesso COA, ove non ostino ragioni di composizione numerica. Per la costituzione della seconda sezione, si segue il medesimo criterio di designazione, seguendo sempre l’ordine alfabetico e individuando i componenti titolari partendo dal nominativo del primo supplente componente della prima sezione e così procedendo sino a raggiungere il numero di otto. Gli ultimi consiglieri in ordine alfabetico che per numero non rientrano nell’ultima sezione, comporranno un’ulteriore sezione integrata, di volta in volta, dal primo consigliere in ordine alfabetico e successivamente dagli ulteriori consiglieri in successione alfabetica con il criterio della turnazione. La sezione delibera con la partecipazione necessaria di cinque componenti. In caso di parità di voto e nella sola ipotesi di cui agli artt. 16 e 18 del presente regolamento, si applica la soluzione più favorevole all’incolpato .

3. All’inizio di ogni consiliatura, con delibera motivata, l’Adunanza plenaria, su proposta del Presidente, compone le Sezioni secondo i criteri di cui al comma 2 e indica i criteri di assegnazione dei fascicoli secondo quanto previsto dai successivi commi 4 e 5 nonché i criteri di nomina, per ciascun fascicolo, dell’istruttore e delle attribuzioni delle funzioni di Presidente e Segretario della sezione giudicante. La delibera assunta dovrà essere immediatamente inviata al CNF al fine di consentire l’espletamento dei poteri di controllo di cui all’art.37 .

3-bis. La delibera di cui al precedente comma deve essere adottata nella prima adunanza plenaria successiva all’approvazione da parte del CNF delle presenti modifiche regolamentari. E’ lasciata facoltà di provvedere alla riassegnazione dei fascicoli pendenti avanti alle sezioni, secondo i nuovi criteri approvati .

4. Il Presidente del CDD, attingendo dall’elenco delle sezioni seguendo l’ordine numerico progressivo delle stesse come approvato, assegnerà otto fascicoli alla volta secondo il criterio cronologico di iscrizione nel registro riservato e fermi i criteri di incompatibilità previsti dall’art. 58, comma 2, L. n. 247/2012, nominerà l’istruttore, i membri effettivi e i membri supplenti e attribuirà le funzioni di Presidente e di Segretario .

5. Nell’ambito dei criteri di assegnazione generali approvati dall’Adunanza plenaria di cui al comma 3, potranno essere stabiliti criteri particolari di assegnazione in relazione alla sussistenza di ragioni di connessione oggettiva e/o soggettiva .

6. Il Consiglio distrettuale di disciplina e le singole sezioni svolgono, di norma, la propria attività nei locali del Consiglio dell’Ordine distrettuale. Con delibera motivata, e per particolari esigenze, il Presidente del Consiglio distrettuale di disciplina può autorizzare che singole attività di una sezione, ad esclusione di quelle della fase dibattimentale, possano essere tenute anche presso la sede dei Consigli degli Ordini circondariali, dovendosi privilegiare criteri di prossimità dei componenti della sezione ai fini di contenimento dei costi. Le riunioni delle sezioni, ove consentito dal regolamento interno del Consiglio distrettuale di disciplina e tecnicamente possibile, potranno avvenire anche a mezzo di tele o video-conferenza

Art. 3 Spese di gestione

1. Ciascun Ordine circondariale contribuisce alle spese di gestione del Consiglio distrettuale di disciplina in misura proporzionale al numero di iscritti a ciascun albo, elenco o registro.

2. L’entità complessiva delle spese necessarie alla gestione e al funzionamento dei Consigli distrettuali di disciplina è individuata nel bilancio preventivo dell’Ordine distrettuale e viene ripartita tra i singoli Ordini circondariali in proporzione al numero degli iscritti al 30 novembre dell’anno precedente a quello di imputazione della spesa.

3. Il Presidente del Consiglio dell’Ordine distrettuale, di concerto con i Presidenti degli Ordini circondariali e con il Presidente del Consiglio distrettuale di disciplina, determina entro il 30 novembre di ogni anno la somma necessaria per le spese di gestione del Consiglio distrettuale di disciplina e quella proporzionalmente dovuta da ciascun Ordine, calcolata secondo quanto stabilito dai commi precedenti .

4. Gli Ordini circondariali versano a quello distrettuale quanto dovuto entro il mese di marzo di ogni anno. Il Consiglio dell’Ordine distrettuale gestisce le somme attraverso una contabilità separata.

5. Nel determinare il contributo annuale dovuto dagli iscritti a ciascun albo, elenco o registro, ai sensi dell’art. 29, commi 3 ss., della legge 31 dicembre 2012, n. 247, il Consiglio dell’Ordine tiene conto di quanto dovuto per provvedere alle spese di gestione e di funzionamento dei Consigli distrettuali di disciplina.

6. La partecipazione al Consiglio distrettuale di disciplina non dà titolo alla corresponsione di compensi, emolumenti e indennità ma, esclusivamente, al rimborso delle spese di trasferta.

7. Il mancato versamento del contributo dovuto, così come determinato ai sensi del comma 3, costituisce violazione dei compiti di cui all’art. 29, comma 1, lett. s) della legge 31 dicembre 2012, n. 247. Il Presidente del Consiglio dell’Ordine distrettuale in tal caso trasmette al Consiglio nazionale forense i relativi atti per quanto di competenza.

Capo II Competenza

Art. 4 Competenza per il procedimento disciplinare

1. Il Consiglio distrettuale di disciplina esercita la potestà disciplinare nei confronti degli iscritti agli albi, elenchi e registri di cui all’art. 15 della legge 31 dicembre 2012, n. 247.

2. La competenza è attribuita al Consiglio di disciplina del distretto ove è iscritto l'avvocato, o il praticante, o a quello del distretto nel quale è avvenuto il fatto per cui si procede.

3. In ogni caso si applica il principio della prevenzione con riguardo al momento dell'iscrizione della notizia nel registro di cui all’art. 12 del presente regolamento.

4. Qualora, ai sensi degli artt. 6, 7, 8 e 16 del presente regolamento, venga a mancare il numero necessario per il funzionamento delle sezioni e non sia possibile sostituire i componenti, il Presidente del Consiglio distrettuale di disciplina trasmette gli atti al Consiglio distrettuale di disciplina nella sede competente come da allegata tabella, che costituisce parte integrante del presente regolamento.

5. La competenza disciplinare nei confronti dei componenti del Consiglio distrettuale di disciplina e nei confronti dei componenti dei Consigli dell’Ordine degli Avvocati del distretto è attribuita al Consiglio distrettuale di disciplina individuato ai sensi del comma precedente .

Art. 5 Conflitto di competenza

1. Il Consiglio nazionale forense si pronuncia sui conflitti di competenza fra i Consigli distrettuali di disciplina per quanto concerne l'esercizio del potere disciplinare.

2. I Consigli distrettuali di disciplina fra i quali sia insorto un conflitto di competenza trasmettono gli atti del procedimento al Consiglio nazionale forense; di detta trasmissione è data immediata comunicazione alle parti interessate che possono fare pervenire le loro deduzioni al Consiglio nazionale forense nel termine di dieci giorni. In seguito alla decisione del Consiglio nazionale forense, gli atti sono rimessi al Consiglio distrettuale di disciplina dichiarato competente.

3. L'impugnazione proposta avverso la decisione del Consiglio nazionale forense non sospende il corso del procedimento disciplinare.

Art. 6 Casi di astensione e ricusazione

1. I componenti delle sezioni del Consiglio distrettuale di disciplina possono essere individualmente ricusati dalle parti e devono astenersi per i motivi indicati dagli articoli 36 e 37 del codice di procedura penale, in quanto applicabili, nonché nell’ipotesi in cui sia giudicato un iscritto avente con gli stessi rapporti di associazione professionale e/o di collaborazione e/o che eserciti nei medesimi locali.

2. Sulla ricusazione di un componente di sezione è competente altra sezione, all’uopo designata dal Presidente del Consiglio distrettuale di disciplina, da costituirsi con le modalità di cui all’art. 2 del presente regolamento.

3. I componenti delle sezioni del Consiglio distrettuale di disciplina devono astenersi quando vi sia un motivo di ricusazione da essi conosciuto, anche se non proposto. La dichiarazione di astensione deve essere valutata dal Presidente del Consiglio distrettuale di disciplina, il quale decide in merito. In caso di accoglimento dell’istanza di astensione il Presidente procede all’immediata sostituzione del componente astenuto con il primo dei supplenti.

Art. 7 Ricorso per ricusazione

1. La ricusazione può essere proposta entro sette giorni dalla conoscenza dei motivi che la giustificano e, in ogni caso, prima della decisione.

2. Il relativo ricorso, contenente l'indicazione delle prove, è presentato negli uffici di segreteria del Consiglio distrettuale di disciplina, deve essere sottoscritto dall'interessato, o da un suo procuratore speciale, e deve contenere, a pena di inammissibilità, i motivi sui quali la ricusazione si fonda.

3. Il ricorso è comunicato, a cura del Consiglio distrettuale di disciplina, al Pubblico Ministero presso il Tribunale ove ha sede il Consiglio distrettuale di disciplina, al Consigliere ricusato e alle altre eventuali parti con invito agli stessi a fornire entro cinque giorni le eventuali deduzioni sui motivi della ricusazione.

Art. 8 Decisione sulla ricusazione

1. Quando la ricusazione è stata proposta da chi non ne aveva il diritto o senza l'osservanza dei termini o delle forme previsti dall'articolo 7, ovvero quando i motivi addotti sono manifestamente infondati, la sezione designata, senza ritardo, la dichiara inammissibile con ordinanza impugnabile davanti al Consiglio nazionale forense nel termine di trenta giorni dalla sua comunicazione.

2. Fuori dei casi di inammissibilità della ricusazione, ogni attività è sospesa salvo che per il compimento degli atti indifferibili.

3. La sezione designata per la ricusazione decide sulla base degli atti depositati e dopo aver assunto, se necessario, le opportune informazioni.

4. Il provvedimento pronunciato a norma dei commi precedenti è comunicato al componente ricusato, al Pubblico Ministero ed alle altre eventuali parti.

Art. 9 Provvedimenti in caso di accoglimento della ricusazione

1. Se la ricusazione è accolta, la sezione non può compiere alcun atto del procedimento sino alla sua ricostituzione.

2. Il provvedimento che accoglie la ricusazione dichiara l’inefficacia e l’inutilizzabilità degli atti eventualmente compiuti precedentemente dalla sezione della quale era componente il membro ricusato. Analogo provvedimento deve essere assunto in caso di astensione di un componente della sezione.

3. Il componente ricusato è sostituito con altro individuato dal Presidente del Consiglio distrettuale di disciplina nel primo in ordine alfabetico dei membri, secondo il criterio della rotazione. Qualora non sia possibile la sostituzione, il Presidente rimette il procedimento al Consiglio distrettuale di disciplina costituito presso il Consiglio dell’Ordine distrettuale individuato come da tabella di cui all’art. 4, comma 3.

Titolo II Del procedimento disciplinare

Capo I Disposizioni generali

Art. 10 Principi generali e norme applicabili

1. Le infrazioni ai doveri e alle regole di condotta dettati dalla legge o dal codice deontologico sono sottoposte al giudizio dei Consigli distrettuali di disciplina.

2. Il procedimento disciplinare è regolato dal Titolo V della legge 31 dicembre 2012, n. 247 e dalle norme del presente regolamento.

3. Il procedimento disciplinare si svolge secondo i principi costituzionali di imparzialità e buon andamento dell’azione amministrativa.

4. Per quanto non espressamente previsto, al procedimento disciplinare si applicano le norme del codice di procedura penale in quanto compatibili.

Capo II Notizia dell’illecito disciplinare

Art. 11 Notizia dell ’illecito disciplinare

1. Il Consiglio dell’Ordine quando riceve un esposto o una denuncia o acquisisce comunque notizia di fatti suscettibili di valutazione disciplinare deve immediatamente:

a) darne informazione all'iscritto invitandolo a presentare le sue deduzioni al Consiglio distrettuale di disciplina nel termine di venti giorni;

b) trasmettere gli atti al Consiglio distrettuale di disciplina unitamente a una scheda riassuntiva dei provvedimenti disciplinari a carico dell’iscritto.

2. L’autorità giudiziaria è tenuta a dare immediata comunicazione al Consiglio dell’Ordine competente quando nei confronti di un iscritto:

a) viene esercitata l'azione penale;

b) viene disposta, revocata o annullata l'applicazione di misure cautelari;

c) vengono effettuati perquisizioni o sequestri;

d) vengono emessi provvedimenti che definiscono la fase o il grado di giudizio.

Art. 12 Iscrizione nel registro riservato

1. Il Presidente del Consiglio distrettuale di disciplina, ricevuti dal Consiglio dell’Ordine gli atti relativi alla notizia di illecito disciplinare, iscrive senza ritardo in un registro all’uopo istituito il nominativo dell’iscritto indicando la data di ricevimento della segnalazione.

2. Il registro è riservato ed è custodito dal Segretario del Consiglio distrettuale di disciplina.

Art. 13 Divieto di cancellazione

1. Dal giorno dell'invio degli atti al Consiglio distrettuale di disciplina e fino alla definizione del procedimento disciplinare non può essere deliberata la cancellazione dell’iscritto dall'albo, dall’elenco o dal registro.

Capo III Fase istruttoria preliminare

Art.14 Costituzione della sezione competente per la fase istruttoria preliminare e del consigliere istruttore

1. Il Presidente del Consiglio distrettuale di disciplina, valutati gli atti trasmessi dal Consiglio dell’Ordine e le deduzioni presentate dall’iscritto ai sensi dell’art. 11, può richiedere al Consiglio distrettuale di disciplina, all’uopo convocato, l’archiviazione senza formalità per manifesta infondatezza della notizia di illecito disciplinare o per intervenuta prescrizione dell’azione disciplinare .

2. In ipotesi di archiviazione il Consiglio distrettuale di disciplina comunica all’esponente, all’iscritto interessato e al Consiglio dell’Ordine di appartenenza copia del provvedimento di archiviazione .

2-bis. Qualora non ritenga di chiedere al consiglio distrettuale riunito in sede plenaria l’archiviazione del procedimento ai sensi del comma 1, il Presidente, nel caso di infrazioni lievi e scusabili, può proporre all’assemblea l’applicazione del richiamo verbale nei confronti del segnalato ai sensi dell’art. 28 del presente regolamento .

3. Il Consiglio distrettuale di disciplina, ai fini della determinazione di cui ai commi che precedono, delibera con la maggioranza dei partecipanti che rappresenti almeno un terzo dei componenti, escludendosi dal computo e dal voto i Consiglieri appartenenti al medesimo ordine dell’incolpato.

4. Qualora non venga disposta l’archiviazione immediata o non venga deliberato il richiamo verbale, il Presidente del Consiglio distrettuale di disciplina assegna il fascicolo alla sezione competente secondo le modalità previste dall’art. 2 del presente regolamento .

4-bis. In ogni caso, in ipotesi di infrazioni lievi e scusabili la sezione designata, su proposta del consigliere istruttore, senza necessità di convocare l’iscritto per gli adempimenti di cui all’art. 15, può deliberare il richiamo verbale che deve essere formalizzato con lettera del Presidente del Consiglio distrettuale di disciplina. Il richiamo verbale deve essere immediatamente comunicato via pec o con raccomandata riservata all’incolpato, al Consiglio dell'Ordine di appartenenza ed eventualmente a quello che abbia inviato la segnalazione iniziale. L’iscritto, nel termine di 30 giorni dal ricevimento della predetta comunicazione, potrà opporsi alla definizione del procedimento attraverso il richiamo verbale formulato e chiedere che si proceda all’istruttoria preliminare ai sensi degli articoli 15 e seguenti del presente regolamento .

5. Il Consigliere Istruttore, responsabile della fase preprocedimentale, deve completare l’attività istruttoria entro sei mesi dall’iscrizione della notizia di illecito disciplinare nel registro di cui all’art. 12 del presente regolamento.

6. In ogni momento della fase istruttoria l’incolpato ha diritto di accedere agli atti, di essere sentito e di dedurre prove o indicare elementi a proprio favore.

Art. 15 Comunicazione all’incolpato e fase istruttoria preliminare

1. Il Consigliere Istruttore comunica senza ritardo all'iscritto l'avvio della fase istruttoria preliminare a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento da inviarsi al domicilio professionale o a mezzo pec, salva l’ipotesi di preventiva elezione di domicilio presso un difensore 15. In tale comunicazione deve fornire all’incolpato ogni elemento utile, invitandolo a formulare per iscritto le proprie osservazioni e deduzioni, anche istruttorie, entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione ed avvertendolo che, in mancanza di elezione di domicilio presso il difensore, le comunicazioni, relative al procedimento, verranno inviate a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento al suo domicilio professionale o al suo indirizzo pec.

2. Il Consigliere Istruttore può assumere informazioni e dichiarazioni da persone informate sui fatti, acquisire atti ed invitare l’iscritto a rendere dichiarazioni con l’assistenza del proprio difensore.

3. Delle attività svolte in questa fase dal Consigliere Istruttore devono essere redatti verbali sottoscritti dallo stesso e da tutti coloro che siano intervenuti alla formazione dell’atto.

Art. 16 Conclusione della fase istruttoria preliminare e deliberazione della sezione competente

1. Conclusa la fase istruttoria preliminare, il Consigliere istruttore propone alla sezione richiesta motivata di archiviazione o di approvazione del capo di incolpazione, depositando il fascicolo in segreteria.

2. La sezione delibera l’archiviazione ovvero l’approvazione del capo di incolpazione senza la presenza del Consigliere Istruttore che viene sostituito dal primo dei membri supplenti in ordine alfabetico.

Art. 17 Approvazione del capo di incolpazione e relativa comunicazione

1. Qualora la sezione approvi il capo d'incolpazione ne dà comunicazione all'incolpato, al Consiglio dell’Ordine di appartenenza e al Pubblico Ministero presso il Tribunale ove ha sede il Consiglio distrettuale di disciplina a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento ovvero a mezzo pec.

2. La comunicazione diretta all'incolpato contiene:

1) il capo d'incolpazione con l'enunciazione:

a) delle generalità dell'incolpato e del numero cronologico attribuito al procedimento;

b) dei fatti addebitati, con l'indicazione delle norme violate; se gli addebiti sono più di uno sono contraddistinti da lettere o da numeri;

c) della data della delibera di approvazione del capo d'incolpazione;

2) l'avviso che l'incolpato, nel termine di venti giorni dal ricevimento della comunicazione stessa:

a) ha diritto di accedere ai documenti contenuti nel fascicolo, prendendone visione ed estraendone copia integrale;

b) ha facoltà di depositare memorie e documenti;

c) ha facoltà di chiedere di comparire avanti al Consigliere istruttore, per essere sentito ed esporre le proprie difese;

d) ha facoltà di essere assistito e nominare un difensore, di eleggere presso lo stesso un domicilio diverso da quello professionale per le comunicazioni degli atti del procedimento.

3. Qualora l’incolpato sia un componente del Consiglio nazionale forense la comunicazione di cui ai commi precedenti nonché gli atti del fascicolo sono trasmessi allo stesso Consiglio nazionale forense ai sensi dell’art. 36, comma 1, della legge 31 dicembre 2012, n. 247.

Art. 18 Conclusione fase istruttoria e deliberazione della citazione a giudizio

1. Il Consigliere Istruttore, una volta decorso il termine concesso all’incolpato per il compimento degli atti difensivi, sulla base del contenuto delle difese, può chiedere alla sezione competente per il procedimento:

a) di disporre l’archiviazione;

b) di disporre la citazione a giudizio dell’incolpato.

2. La sezione competente per il procedimento delibera, senza la presenza del Consigliere Istruttore, sostituito ai sensi dell’art. 16 comma 2, se disporre l’archiviazione ovvero la citazione a giudizio dell’incolpato.

Art. 19 Archiviazione

1. L’archiviazione può essere disposta con delibera motivata:

- dal Consiglio distrettuale di disciplina riunito in seduta con la presenza e la maggioranza di cui all’art. 14 del presente regolamento, su richiesta del Presidente, per manifesta infondatezza della notizia di illecito disciplinare;

- dalla sezione competente per l’istruttoria disciplinare accogliendo la richiesta di archiviazione o rigettando quella di approvazione del capo d’incolpazione e di citazione a giudizio formulata dal Consigliere Istruttore;

- dalla sezione competente, in qualsiasi fase del procedimento, ove sia emersa la manifesta infondatezza dell’addebito .

Capo IV Citazione a giudizio

Art. 20 La citazione a giudizio

1. Ove deliberata la citazione a giudizio, il Presidente del Consiglio distrettuale di disciplina fissa la data per il dibattimento da celebrarsi avanti alla medesima sezione designata per l’istruttoria, costituita in collegio giudicante di 5 componenti, della quale non può far parte il Consigliere Istruttore, che viene sostituito ai sensi dell’art. 16, comma 2.

2. In ogni ipotesi di sostituzione di membri titolari non si fa luogo alla nomina di nuovi membri supplenti all’interno della sezione se non dopo aver esaurito il numero dei componenti già designati quali supplenti.

Art. 21 Comunicazione e contenuto della citazione a giudizio

1. La citazione a giudizio deve essere notificata all’incolpato, a mezzo Ufficiale Giudiziario o a mezzo pec almeno trenta giorni liberi prima della data di comparizione, nel domicilio professionale o in quello eventualmente eletto ed al Pubblico Ministero presso il Tribunale ove ha sede il Consiglio distrettuale di disciplina affinché eserciti la facoltà di presenziare all’udienza dibattimentale.

2. La citazione contiene:

a) le generalità dell'incolpato;

b) l'enunciazione in forma chiara e precisa degli addebiti, con le indicazioni delle norme violate; se gli addebiti sono più di uno essi sono contraddistinti da lettere o da numeri;

c) l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della comparizione avanti alla sezione giudicante del Consiglio distrettuale di disciplina per il dibattimento, con l'avvertimento che l'incolpato può essere assistito da un difensore e che, in caso di mancata comparizione, non dovuta a legittimo impedimento o assoluta impossibilità a comparire, si procederà in sua assenza;

d) l'avviso che l'incolpato, entro il termine di sette giorni prima della data fissata per il dibattimento, ha diritto di produrre documenti e di indicare testimoni, che provvederà egli stesso a intimare, con l'enunciazione sommaria delle circostanze sulle quali essi dovranno essere sentiti;

e) l'elenco dei testimoni che la sezione giudicante intende ascoltare;

f) la data e la sottoscrizione del Presidente e del Segretario della sezione.

Capo V Fase dibattimentale e discussione

Art. 22 Dibattimento

1. Il dibattimento si svolge davanti alla sezione designata costituita in Collegio di 5 componenti.

2. Nel corso del dibattimento l'incolpato ha diritto di:

a) produrre documenti;

b) interrogare o far interrogare i testimoni indicati ai sensi dell’art. 21 comma 2;

c) rendere dichiarazioni e, ove lo chieda o vi acconsenta, di sottoporsi all'esame della sezione competente per il dibattimento;

d) avere la parola per ultimo, prima del proprio difensore.

3. La sezione costituita in Collegio di 5 componenti:

a) acquisisce i documenti prodotti dall’incolpato;

b) ove reputato necessario, chiede all’incolpato di sottoporsi all'esame;

c) provvede all’esame dei testimoni e, subito dopo, a quello dell’incolpato che ne ha fatto richiesta o che vi ha acconsentito;

d) procede, d’ufficio o su istanza di parte, all’ammissione e all’acquisizione di ogni eventuale ulteriore prova rilevante per l’accertamento dei fatti.

Art. 23 Prove utilizzabili

1. Ai fini della decisione sono utilizzabili:

a) le dichiarazioni e i documenti provenienti dall’incolpato;

b) gli atti formati e i documenti acquisiti nel corso della fase istruttoria e del dibattimento;

c) gli esposti e le segnalazioni inerenti alla notizia di illecito disciplinare e i verbali di dichiarazioni testimoniali redatti nel corso dell’istruttoria, che non sono stati confermati per qualsiasi motivo in dibattimento, sono utilizzabili per la decisione solo nel caso in cui la persona dalla quale provengono sia stata citata come teste per il dibattimento.

Art. 24 Discussione

1. Terminato il dibattimento, il Presidente ne dichiara la chiusura dando la parola per la discussione al Pubblico Ministero, se presente, all’incolpato ed al suo difensore.

2. La discussione si svolge nell’ordine di cui al precedente comma e, in ogni caso, l’incolpato e il suo difensore hanno la parola per ultimi.

Capo VI Fase decisoria

Art. 25 Deliberazione della decisione

1. Terminata la discussione la sezione, costituita in Collegio di 5 componenti, decide a maggioranza, procedendo alla votazione sui temi indicati dal Presidente. In caso di parità prevale il voto di quest’ultimo.

2. Il Pubblico Ministero, l’incolpato ed il suo difensore non possono partecipare alla camera di Consiglio per la deliberazione.

Art. 26 Pronuncia della decisione

1. Il Presidente della sezione dà immediata lettura alle parti del dispositivo della decisione assunta.

2. Il dispositivo deve indicare il termine per proporre l’impugnazione della decisione disciplinare davanti al Consiglio nazionale forense.

3. La motivazione del provvedimento deve essere depositata nel termine di trenta giorni dalla lettura del dispositivo. Nel caso di decisioni complesse, il termine per il deposito della motivazione può essere aumentato fino al doppio, con provvedimento inserito nel dispositivo della decisione.

Art. 27 Decisione di non luogo a provvedimento disciplinare

1. Con la decisione che definisce il procedimento la sezione può deliberare il proscioglimento dell’incolpato con la formula: «non esservi luo go a provvedimento disciplinare».

Art. 28 Richiamo verbale

1. Nei casi di infrazioni lievi e scusabili la sezione, con la decisione che definisce il procedimento, anche nell’ipotesi di cui all’art. 14, può deliberare il richiamo verbale dell’incolpato 18

2. Il richiamo verbale non ha carattere di sanzione disciplinare ed è formalmente comunicato all’iscritto e al Consiglio dell’Ordine di appartenenza con lettera riservata del Presidente del Consiglio distrettuale di disciplina ovvero a mezzo pec.

Art. 29 Decisione di condanna

1. Con la decisione che definisce il procedimento la sezione può infliggere una delle seguenti sanzioni disciplinari:

a) avvertimento, quando il fatto contestato non è grave e vi è motivo di ritenere che l’incolpato si asterrà dal compiere altre infrazioni;

b) censura, quando la gravità dell’infrazione, il grado di responsabilità, i precedenti dell’incolpato e il suo comportamento successivo al fatto inducono a ritenere che egli non incorrerà in un’altra infrazione;

c) sospensione dall’esercizio della professione o della pratica da due mesi a cinque anni, a fronte di violazioni di norme di comportamento e deontologiche tali da non consentire l’irrogazione della sanzione della censura. La durata della pena accessoria dell’interdizione dall’esercizio della professione e/o di quella cautelare interdittiva inflitte all’avvocato dall’autorità giudiziaria è computata nella durata della sanzione disciplinare della sospensione dall’esercizio della professione;

d) radiazione, a fronte di violazioni molto gravi che rendono incompatibile la permanenza nell’albo dell’incolpato.

Art. 30 Sanzioni disciplinari

1. L’avvertimento consiste nell’informare l’incolpato che la sua condotta non è stata conforme alle norme deontologiche e di legge, con invito ad astenersi dal compiere altre infrazioni.

2. La censura consiste nel biasimo formale.

3. La sospensione consiste nell’esclusione temporanea dall’esercizio della professione o dal praticantato.

4. La radiazione consiste nell’esclusione definitiva dall’albo, elenco o registro e impedisce l’iscrizione a qualsiasi altro albo elenco o registro, fatto salvo quanto previsto dal comma successivo.

5. Il professionista radiato, ove sussistano i presupposti di cui all’art. 17 della legge 31 dicembre 2012, n. 247, può chiedere di essere nuovamente iscritto decorsi cinque anni dall’esecutività del provvedimento sanzionatorio, entro e non oltre un anno dalla scadenza di tale termine.

Art. 31 Notificazione della decisione

1. Copia integrale del provvedimento è notificata, anche via pec, a cura della segreteria del Consiglio distrettuale di disciplina:

a) all’incolpato nel domicilio professionale o in quello eventualmente eletto;

b) al Consiglio dell'Ordine presso il quale l'incolpato è iscritto;

c) al Pubblico Ministero presso il Tribunale ove ha sede il Consiglio dell’Ordine dell’iscritto;

d) al Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte d'Appello del distretto ove ha sede il Consiglio distrettuale di disciplina che ha emesso il provvedimento.

Titolo III Della sospensione cautelare

Art. 32 Sospensione cautelare

1. La sezione competente per il procedimento o, nel caso in cui non sia ancora designata una sezione secondo le modalità di cui al precedente art. 2, una sezione specificatamente incaricata dal Presidente soggetta alle medesime incompatibilità della sezione giudicante, può deliberare la sospensione cautelare dall’esercizio della professione o dal tirocinio, previa audizione dell’iscritto da parte di un componente della sezione appositamente delegato dal Presidente della medesima, quando l’autorità giudiziaria abbia disposto :

a) una misura cautelare detentiva o interdittiva irrogata in sede penale e non impugnata o confermata in sede di riesame o di appello;

b) la pena accessoria della sospensione dall’esercizio di una professione o di un’arte ai sensi dell’art. 35 del codice penale anche se con la sentenza penale di primo grado sia stata disposta la sospensione condizionale della pena;

c) una misura di sicurezza detentiva;

d) la condanna in primo grado per i reati previsti dagli articoli 372, 374, 377, 378, 381, 640 e 646 del codice penale, se commessi nell’ambito dell’esercizio della professione o del tirocinio, ovvero dagli articoli 244, 648-bis e 648-ter del medesimo codice;

e) la condanna a pena detentiva non inferiore a tre anni.

2. La sospensione cautelare può essere irrogata per un periodo non superiore ad un anno ed è esecutiva dalla data della notifica all’interessato del provvedimento che la infligge.

3. La sospensione cautelare perde efficacia nei seguenti casi:

a) qualora, nel termine di sei mesi dalla sua irrogazione, la sezione competente del Consiglio distrettuale di disciplina non deliberi il provvedimento sanzionatorio;

b) qualora la sezione competente del Consiglio distrettuale di disciplina deliberi non esservi luogo a provvedimento disciplinare;

c) qualora la sezione competente del Consiglio distrettuale di disciplina disponga l’irrogazione delle sanzioni dell’avvertimento o della censura.

4. La sospensione cautelare può essere revocata o modificata nella sua durata anche d’ufficio in ogni momento dalla sezione che l’ha disposta o comunque dalla sezione competente per il procedimento qualora, anche per circostanze sopravvenute, non appaia adeguata ai fatti commessi. Sull’istanza di revoca o di modifica presentata dall’interessato è competente a pronunciarsi altra sezione, diversa da quella che ebbe a disporre il provvedimento cautelare, designata dal Presidente del Consiglio distrettuale di disciplina .

5. Il Consiglio distrettuale di disciplina dà immediata notizia dell’adozione della sospensione cautelare o della sua revoca o della sua modifica al Consiglio dell’Ordine presso il quale è iscritto l’avvocato o il praticante affinché vi sia data esecuzione.

6. Contro la sospensione cautelare l’interessato può proporre ricorso al Consiglio nazionale forense nel termine di venti giorni dalla notifica del provvedimento, nei modi previsti per l’impugnazione dei provvedimenti disciplinari. Il ricorso non ha effetti sospensivi dell’esecuzione.

Titolo IV Della impugnazione delle decisioni disciplinari

Art. 33 Impugnazione delle decisioni del Consiglio distrettuale di disciplina

1. Avverso le decisioni del Consiglio distrettuale di disciplina è ammesso ricorso avanti al Consiglio nazionale forense nel termine di trenta giorni dalla notifica del provvedimento.

2. Possono proporre ricorso:

a) l’incolpato, nel caso di affermazione di responsabilità;

b) il Consiglio dell’ordine presso cui l’incolpato è iscritto, per ogni decisione;

c) il Procuratore della Repubblica, per ogni decisione;

d) il Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte d’Appello del distretto dove ha sede il Consiglio distrettuale di disciplina che ha emesso la decisione, per ogni decisione.

3. Il ricorso, contenente anche l’indirizzo pec del ricorrente o del suo difensore, deve essere presentato ovvero spedito a mezzo posta o a mezzo pec dall’incolpato o dal suo difensore munito di procura speciale, nella segreteria del Consiglio distrettuale di disciplina che ha emesso la decisione ovvero in quella del Consiglio dell’Ordine presso cui l’incolpato è iscritto che immediatamente lo trasmette al Consiglio distrettuale di disciplina per le ulteriori incombenze. Nel caso di spedizione a mezzo posta ai fini della tempestività del ricorso si farà riferimento alla data di spedizione. Qualora il ricorso sia stato presentato o inviato presso la segreteria del Consiglio distrettuale di disciplina, questa provvede a darne immediata comunicazione al Consiglio dell’Ordine presso il quale il ricorrente è iscritto .

4. Il ricorso è notificato a cura del Consiglio distrettuale di disciplina al Pubblico Ministero e al Procuratore Generale presso la Corte d’Appello, i quali possono proporre impugnazione incidentale entro venti giorni dalla notifica.

5. La proposizione del ricorso sospende l’esecuzione del provvedimento impugnato.

Titolo V Dell’esecuzione delle decisioni disciplinari

Art. 34 Esecutività della decisione disciplinare

1. La decisione emessa dal Consiglio distrettuale di disciplina, decorsi i termini per l’impugnazione, diviene esecutiva.

2. Gli effetti delle sospensioni e delle radiazioni decorrono dalla scadenza del termine previsto per la impugnazione della decisione del Consiglio distrettuale di disciplina, se non proposta, ovvero dal giorno successivo alla notifica all’incolpato della sentenza del Consiglio nazionale forense che decide sull’impugnazione. L’incolpato è tenuto ad astenersi dall’esercizio della professione o dal tirocinio senza necessità di alcun ulteriore avviso. In ogni caso, il Consiglio distrettuale di disciplina comunica immediatamente al Consiglio dell’Ordine di appartenenza dell’iscritto la data di esecutività della decisione.

Art. 35 Esecuzione della decisione disciplinare

1. Per l’esecuzione di tutte le sanzioni disciplinari è competente il Consiglio dell’Ordine al cui albo o registro è iscritto l’incolpato.

2. Quando sia divenuta definitiva la decisione che irroga una sanzione disciplinare ovvero che pronuncia il proscioglimento, il Segretario del Consiglio distrettuale di disciplina ne dà comunicazione sia all’Ordine di appartenenza, che a quello che abbia eventualmente attivato il procedimento disciplinare ex art. 50 della legge 31 dicembre 2012, n. 247, trasmettendo a ciascuno copia della decisione corredata dalle relazioni di notifica.

3. Nell’ipotesi di sanzioni sostanziali il Presidente del Consiglio dell’Ordine di appartenenza dell’iscritto, avuta notizia dell’esecutività della sanzione, verifica senza indugio la data della notifica della decisione del Consiglio distrettuale di disciplina ed invia all’avvocato sanzionato, a mezzo pec o raccomandata con avviso di ricevimento nel domicilio professionale ed in quello del difensore designato per il procedimento, una comunicazione recante la data di decorrenza dell’esecuzione della sanzione e quella finale. Nell’ipotesi di sanzioni formali il Consiglio dell’Ordine procede esclusivamente all’inserimento della decisione nel fascicolo personale dell’iscritto.

4. Nel caso in cui siano inflitte la sospensione, la radiazione o la sospensione cautelare, di esse è data comunicazione senza indugio:

a) ai capi degli uffici giudiziari del distretto ove ha sede il Consiglio dell’Ordine competente per l’esecuzione;

b) a tutti i Consigli dell’Ordine;

5. Copia della comunicazione è affissa presso gli uffici del Consiglio dell’Ordine di appartenenza dell’iscritto che è competente per l’esecuzione.

6. Qualora sia stata irrogata la sanzione della sospensione a carico di un iscritto al quale, per il medesimo fatto, sia stata applicata la sospensione cautelare, il Consiglio dell’Ordine determina d’ufficio senza ritardo la durata residua della sanzione, detraendo il periodo di sospensione cautelare già scontato. In questo caso l’estratto della delibera contenente il termine finale della sanzione è immediatamente notificato all’interessato e comunicato ai soggetti di cui al comma 2.

Titolo VI Della riapertura del procedimento disciplinare

Art. 36 Riapertura del procedimento disciplinare

1. Il procedimento disciplinare, concluso con provvedimento definitivo, è riaperto:

a) se è stata inflitta una sanzione disciplinare e, in ipotesi di identità dei fatti oggetto di indagine disciplinare e del processo penale, qualora l’autorità giudiziaria abbia emesso sentenza di assoluzione perché il fatto non sussiste o perché l’incolpato non lo ha commesso. In tale caso deve essere pronunciato il proscioglimento anche in sede disciplinare;

b) se in sede disciplinare è stato pronunciato il proscioglimento e l’autorità giudiziaria ha emesso sentenza di condanna per reato non colposo fondata su elementi rilevanti per l’accertamento della responsabilità disciplinare che non sono stati valutati dal Consiglio distrettuale di disciplina.

In tale caso i nuovi elementi sono liberamente valutati nel procedimento disciplinare riaperto.

2. La riapertura del procedimento disciplinare avviene a richiesta dell’interessato o d’ufficio con le forme del procedimento ordinario.

3. Per la riapertura del procedimento e per i provvedimenti conseguenti è competente il Consiglio distrettuale di disciplina che ha emesso la decisione. Il giudizio è affidato a una sezione in composizione diversa da quella che ha deciso.

4. Nel caso di cui al primo comma lett. a), la riapertura del procedimento disciplinare può avvenire in ogni tempo:

a) d'ufficio, ad istanza del Consiglio dell’Ordine o del Consiglio distrettuale di disciplina che, avendo inflitto la sanzione disciplinare, abbia avuto in qualsiasi modo notizia della pronuncia della sentenza penale di assoluzione perché il fatto non sussiste o perché l'incolpato non l'ha commesso;

b) ad istanza dell'interessato.

Titolo VII Dei poteri ispettivi e di controllo del Consiglio Nazionale Forense

Art. 37 Poteri ispettivi e di controllo del C.N.F. 23

1. Il Consiglio nazionale forense vigila sul corretto esercizio dell’azione disciplinare e sullo svolgimento dei procedimenti disciplinari. A tal fine può:

a) richiedere ai Consigli distrettuali di disciplina notizie relative all’attività disciplinare svolta;

b) nominare, scegliendoli tra gli avvocati iscritti nell’albo speciale per il patrocinio davanti alle magistrature superiori, ispettori per il controllo del regolare funzionamento dei Consigli distrettuali di disciplina quanto all’esercizio delle funzioni in materia disciplinare. Gli ispettori possono esaminare tutti gli atti, compresi quelli riguardanti i procedimenti archiviati e redigono e inviano al Consiglio nazionale forense la relazione su quanto riscontrato, formulando osservazioni e proposte;

c) disporre la decadenza dei componenti dei Consigli distrettuali di disciplina. Al componente decaduto subentra il primo dei non eletti mantenendo il rispetto delle quote di genere;

d) valutare la congruità della delibera assunta dall’Adunanza plenaria del Consiglio distrettuale di disciplina prevista dall’art. 2, comma 3 del presente regolamento 24

Titolo VIII Disposizioni finali e transitorie 25

Art. 38 Disciplina transitoria per i procedimenti disciplinari pendenti alla data di insediamento del Consiglio distrettuale di disciplina 26

1. Al momento dell’insediamento del nuovo consiglio distrettuale di disciplina, il Presidente procede alla riassegnazione dei procedimenti pendenti secondo i criteri di cui all’art. 2:

a) quanto ai procedimenti per i quali è già stata assunta la delibera di incolpazione ai sensi dell’art. 18 del presente Regolamento, seguendo l’ordine cronologico di adozione della delibera partendo dalla più risalente nel tempo;

23 Titolo e rubrica così modificati, con delibera immediatamente esecutiva, assunta nella seduta amministrativa del 24 marzo 2017. Il testo originario così recitava: «Poteri ispettivi del C.N.F.».

24 Lettera aggiunta, con delibera immediatamente esecutiva, assunta nella seduta amministrativa del 24 marzo 2017.

25 Titolo così modificato, con delibera immediatamente esecutiva, assunta nella seduta amministrativa del 24 marzo 2017. Il testo originario così recitava: «Poteri ispettivi del C.N.F.».

26 Articolo aggiunto, con delibera immediatamente esecutiva, assunta nella seduta amministrativa del 24 marzo 2017.

b) quanto ai procedimenti già assegnati alla sezione ove non sia stata assunta la delibera di cui all’art. 18 del presente Regolamento, seguendo l’ordine cronologico di iscrizione nel Registro Riservato partendo dal più risalente nel tempo.

Art. 39 Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2015.

CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE

PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

ALLEGATO 1 (tabella art. 4, comma 4 del presente Regolamento, ripresa dall’art. 1 disp. att. c.p.p.)

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