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Art.31.(Il collegio dei revisori)

Art. 31.(Il collegio dei revisori)

1. Il collegio dei revisori è composto da tre membri effettivi ed un supplente nominati dal presidente del tribunale e scelti tra gli avvocati iscritti al registro dei revisori contabili.

2. Per gli ordini con meno di tremilacinquecento iscritti la funzione è svolta da un revisore unico.

3. I revisori durano in carica quattro anni e possono essere confermati per non più di due volte consecutive.

4. Il collegio, che è presieduto dal più anziano per iscrizione, verifica la regolarità della gestione patrimoniale riferendo annualmente in sede di approvazione del bilancio.


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