Art.43.(Corsi di formazione per l'accesso alla professione di avvocato)
Art. 43.(Corsi di formazione per l'accesso alla professione di avvocato)
1. Il tirocinio, oltre che nella pratica svolta presso uno studio professionale, consiste altresì nella frequenza obbligatoria e con profitto, per un periodo non inferiore a diciotto mesi, di corsi di formazione di indirizzo professionale tenuti da ordini e associazioni forensi, nonché dagli altri soggetti previsti dalla legge.
2. Il Ministro della giustizia, sentito il CNF, disciplina con regolamento:
a) le modalità e le condizioni per l'istituzione dei corsi di formazione di cui al comma 1 da parte degli ordini e delle associazioni forensi giudicate idonee, in maniera da garantire la libertà ed il pluralismo dell'offerta formativa e della relativa scelta individuale;
b) i contenuti formativi dei corsi di formazione in modo da ricomprendervi, in quanto essenziali, l'insegnamento del linguaggio giuridico, la redazione degli atti giudiziari, la tecnica impugnatoria dei provvedimenti giurisdizionali e degli atti amministrativi, la tecnica di redazione del parere stragiudiziale e la tecnica di ricerca;
c) la durata minima dei corsi di formazione, prevedendo un carico didattico non inferiore a centosessanta ore per l'intero periodo;
d) le modalità e le condizioni per la frequenza dei corsi di formazione da parte del praticante avvocato nonché quelle per le verifiche intermedie e finale del profitto, che sono affidate ad una commissione composta da avvocati, magistrati e docenti universitari, in modo da garantire omogeneità di giudizio su tutto il territorio nazionale. Ai componenti della commissione non sono riconosciuti compensi, indennità o gettoni di presenza.
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COMMENTI
Regolamento modalità di istituzione e di frequenza dei corsi di formazione previsti dall'articolo 43 della legge 31 dicembre 2012, n. 247. per l'accesso alla professione di avvocato per in nuovi tirocinanti a partire dal settembre 2018. DM 17/2018 (GU del 16.3.2018). Da dicembre 2020 l'accesso all'esame di abilitazione per i tirocinanti, che si iscriveranno dopo il mese di settembre 2018, sarà possibile solo dopo un corso di formazione di 160 ore. (come modificato dal DECRETO 5 novembre 2018, n. 133 Regolamento concernente modifiche al decreto del Ministro della giustizia 9 febbraio 2018, n. 17, recante la disciplina dei corsi di formazione per l'accesso alla professione di avvocato, ai sensi dell'articolo 43, comma 2, della legge 31 dicembre 2012, n. 247. )
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Documenti collegati:
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