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Il patrocinio a spese dello stato nella mediazione civile e commerciale come modificato dalla riforma Cartabia

DECRETO LEGISLATIVO 4 marzo 2010, n. 28 -Attuazione dell'articolo 60 della legge 18 giugno 2009, n. 69, in materia di mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili e commerciali. come modificato dalla riforma Cartabia. La lettera t), della riforma Cartabia, ha introdotto un nuovo capo, il Capo Il-bis, recante disposizioni sul patrocinio a spese dello Stato nella mediazione civile e commerciale.

 Il Capo è stato introdotto in attuazione del principio di delega contenuto nella lettera a) del comma 4 dell’articolo 1 della legge delega che prevede l’estensione del patrocinio a spese dello Stato alle procedure di mediazione e di negoziazione assistita.

L'ammissione al patrocinio a spese dello Stato nei procedimenti di composizione stragiudiziale delle liti costituisce anche una necessaria conseguenza della pronuncia di illegittimità costituzionale (sentenza n. 10 del 2022) riguardante la mancata previsione del patrocinio gratuito per l'attività difensiva svolta nell'ambito dei procedimenti in cui la mediazione è obbligatoria per legge, quando è raggiunto l'accordo.

Secondo quanto si legge nella relazione illustrativa, la scelta di non inserire la disciplina dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato per la mediazione e la negoziazione assistita nel testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia (TUSG) è dovuta al fatto che la procedura ivi prevista mal si concilierebbe con procedimenti semplificati quali quelli di composizione stragiudiziale delle liti e con gli scopi di velocizzazione e semplificazione dei procedimenti civili che il legislatore intende conseguire con la legge delega.

Il procedimento per l'ammissione del patrocinio gratuito a spese dello Stato descritto nel TUSG si svolge in più fasi di una certa complessità (ammissione in via anticipata e provvisoria da parte del Consiglio dell’ordine degli avvocati, conferma e liquidazione del compenso da parte dell’autorità giudiziaria, recupero delle somme versate dallo Stato dalla parte rimasta soccombente nel giudizio) e prevede infatti il necessario coinvolgimento del giudice, a conclusione della lite, per la conferma definitiva dell'ammissione al beneficio e la liquidazione del compenso, mentre con gli strumenti di risoluzione stragiudiziale delle liti si intende proprio evitare di adire l'autorità giudiziaria.

Norma di delega.

L’art. 1, co. 4, lett. a), prevede, tra gli altri criteri di delega, “l'estensione del patrocinio a spese dello Stato alle procedure di mediazione e di negoziazione assistita”. 

PATROCINIO A SPESE DELLO STATO A FAVORE DELLA PARTE NON ABBIENTE

In particolare, l'articolo 15-bis istituisce il patrocinio a spese dello Stato a favore della parte non abbiente nelle ipotesi in cui la mediazione costituisce condizione di procedibilità della domanda giudiziale ai sensi dell'articolo 5, comma 1, poiché in tali casi è necessario avvalersi dell'assistenza dell'avvocato.

L'ammissione definitiva è condizionata al raggiungimento dell'accordo di conciliazione.

Restano escluse dal patrocinio le controversie per cessioni di crediti e ragioni altrui, ad eccezione del caso in cui la cessione appare indubbiamente fatta in pagamento di crediti o ragioni preesistenti, così come previsto dall’art. 121 del d.P.R. n. 115 del 2002. 

L'ISTANZA PER L'AMMISSIONE ANTICIPATA:

■ può essere presentata da coloro i quali hanno un reddito imponibile ai fini dell'imposta personale sul reddito, risultante dall'ultima dichiarazione, non superiore a euro 11.746,68, come stabilito dall’art. 76 del d.P.R. n. 115 del 2002 (art. 15-ter);

■ deve essere presentata personalmente o a mezzo pec o altro servizio di recapito certificato qualificato al consiglio dell'ordine degli avvocati del luogo dove ha sede l'organismo di mediazione competente (art. 15-quinquies, comma 1);

■ a pena di inammissibilità, deve essere sottoscritta dal richiedente e autenticata dal difensore, recare gli elementi richiesti dall’art. 79, comma 1, lett. b), c) e d) del d.P.R. n. 115 del 2002 (generalità del richiedente e dei componenti della famiglia anagrafica, autodichiarazione attestante la sussistenza del requisito reddituale e impegno a comunicarne le eventuali variazioni) e contenere le enunciazioni in fatto e in diritto utili a valutare la non manifesta infondatezza della pretesa che si intende far valere (art. 15-quater, comma 2);

■ il cittadino di Stato non UE o l’apolide, per i redditi prodotti all’estero, allegano all’istanza, a pena di inammissibilità, una certificazione consolare attestante la veridicità di quanto affermato nell’istanza ovvero, in caso di impossibilità a presentare tale certificazione, presentano un’autocertificazione che ne tiene luogo (art. 15-quater, comma 3).

Entro 20 gg dalla presentazione dell'istanza il consiglio dell'ordine, verifica l'ammissibilità della stessa: se è accolta la parte può nominare un avvocato scelto tra gli iscritti negli elenchi degli avvocati per il patrocinio a spese dello Stato istituiti presso il consiglio dell'ordine degli avvocati del luogo in cui ha sede l'organismo di mediazione competente (art. 15-quinquies, comma 3); se è rigettata l'interessato può proporre ricorso avanti al Presidente del tribunale del luogo in cui ha sede il Consiglio dell'ordine che ha adottato il provvedimento (art. 15-sevies).

Qualora venisse accertata l'insussistenza dei presupposti per l'ammissione al gratuito patrocinio, sia ab origine sia in caso di sopravvenuta modifica delle condizioni reddituali, il provvedimento di ammissione viene revocato dal medesimo Consiglio l'ordine degli avvocati che lo ha concesso. Come nel caso di rigetto della richiesta di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, anche il provvedimento di revoca è ricorribile dall'interessato davanti al Presidente del tribunale del luogo in cui ha sede il Consiglio dell'ordine che lo ha adottato (art. 15-novies).

L'ammissione anticipata al patrocinio è valida per l'intero procedimento di mediazione e comporta l'esonero dal pagamento di tutte le indennità dovute all'organo di mediazione ai sensi dell'art. 17, commi 3 e 4 (spese di avvio e spese per lo svolgimento del primo incontro, nonché le eventuali ulteriori spese dovute). Al raggiungimento dell'accordo di conciliazione l'avvocato presenta istanza al Consiglio dell'ordine che ha deliberato l'ammissione anticipata che, verificata la congruità del compenso in base al valore dell'accordo conferma l'ammissione e invia copia della parcella all'ufficio competente del Ministero della Giustizia per le verifiche ritenute necessarie.

La richiesta da parte dell'avvocato di compensi ulteriori da quelli previsti nel Capo in esame costituisce grave illecito disciplinare ed è nullo ogni patto contrario (art. 15-septies).

La determinazione degli importi spettanti all'avvocato che assiste la parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato è demandata ad un apposito decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro 6 mesi dall'entrata in vigore delle disposizioni contenute nello schema di decreto in esame, attuative della legge delega. Lo stesso decreto determina le modalità di liquidazione degli importi, che può avvenire anche attraverso credito d'imposta ai sensi dell'articolo 20, nonché le modalità della richiesta e i relativi controlli (art. 15-octies).

Si applicano le sanzioni previste dall’art. 125, comma 1, del d.P.R. n. 115 del 2002 per colui che attesta falsamente di possedere le condizioni di reddito richieste al fine di essere ammesso al patrocinio a spese dello Stato, ovvero la reclusione da uno a cinque anni e la multa da euro 309,87 a euro 1.549,37, con aumento di pena se è stata conseguita l'ammissione al patrocinio. La condanna comporta inoltre la revoca con efficacia retroattiva e il recupero a carico del responsabile delle somme corrisposte dallo Stato.

È inoltre attribuito alla Guardia di finanza il compito di effettuare controlli fiscali sui soggetti ammessi al patrocinio a spese dello Stato, anche tramite indagini bancarie e presso gli intermediari finanziari, ai sensi dell'articolo 88 del d.P.R. n. 115 del 2002 (art. 15-decies).

Per l'attuazione della disciplina dettata dal Capo Il-bis sono stanziati 2,083 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023 a valere sul fondo per l'attuazione della delega per l'efficienza del processo civile (art. 15-undecies).

La normativa

Capo II-bis (Disposizioni sul patrocinio a spese dello Stato nella mediazione civile e commerciale

Art. 15-bis (Istituzione del patrocinio e ambito di applicabilità).

1. E' assicurato, alle condizioni stabilite nel presente capo, il patrocinio a spese dello Stato alla parte non abbiente per l'assistenza dell'avvocato nel procedimento di mediazione nei casi di cui all'articolo 5, comma 1, se e' raggiunto l'accordo di conciliazione.

2. L'ammissione al patrocinio e' esclusa nelle controversie per cessione di crediti e ragioni altrui, ad eccezione del caso in cui la cessione appare indubbiamente fatta in pagamento di crediti o ragioni preesistenti.

Art. 15-ter (Condizioni reddituali per l'ammissione).

1. Puo' essere ammesso al patrocinio chi e' titolare di un reddito imponibile ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, risultante dall'ultima dichiarazione, non superiore all'importo indicato dagli articoli 76 e 77 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115.

Art. 15-quater (Istanza per l'ammissione anticipata)

1. L'interessato che si trova nelle condizioni indicate nell'articolo 15-ter puo' chiedere di essere ammesso al patrocinio a spese dello Stato al fine di proporre domanda di mediazione o di partecipare al relativo procedimento, nei casi di cui all'articolo 5, comma 1.

2. L'istanza per l'ammissione, a pena di inammissibilità, e' redatta e sottoscritta in conformità agli articoli 78, comma 2, e 79, comma 1, lettere b), c) e d), del decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, e contiene le enunciazioni in fatto e in diritto utili a valutare la non manifesta infondatezza della pretesa che si intende far valere.

3. Per i redditi prodotti all'estero, il cittadino di Stato non appartenente all'Unione europea o l'apolide, a pena di inammissibilità, correda l'istanza per l'ammissione con una certificazione dell'autorità consolare competente che attesta la veridicità di quanto in essa indicato. In caso di impossibilità di presentare tale certificazione, l'istanza e' corredata da una dichiarazione sostitutiva di certificazione, redatta ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

Art. 15-quinquies (Organo competente a ricevere l'istanza per l'ammissione anticipata e nomina dell'avvocato).

1. L'istanza per l'ammissione anticipata e' presentata, o personalmente o a mezzo raccomandata o a mezzo posta elettronica certificata o con altro servizio elettronico di recapito certificato qualificato, dall'interessato o dall'avvocato che ne ha autenticato

la firma, al consiglio dell'ordine degli avvocati del luogo dove ha sede l'organismo di mediazione competente individuato in conformità all'articolo 4, comma 1.

2. Entro venti giorni dalla presentazione dell'istanza per l'ammissione, il consiglio dell'ordine degli avvocati, verificatane l'ammissibilità, ammette l'interessato al patrocinio, in via anticipata e provvisoria, e gliene dà immediata comunicazione.

3. Chi e' ammesso al patrocinio puo' nominare un avvocato scelto tra gli iscritti negli elenchi degli avvocati per il patrocinio a spese dello Stato, istituiti presso i consigli dell'ordine del luogo dove ha sede l'organismo di mediazione competente individuato in conformità all'articolo 4, comma 1.

Art. 15-sexies (Ricorso avverso il rigetto dell'istanza per l'ammissione anticipata).

1. Contro il rigetto dell'istanza per l'ammissione anticipata, l'interessato puo' proporre ricorso, entro venti giorni dalla comunicazione, avanti al presidente del tribunale del luogo in cui ha sede il consiglio dell'ordine che ha adottato il provvedimento. Si applica l'articolo 99, commi 2, 3 e 4, del decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002.

Art. 15-septies (Effetti dell'ammissione anticipata e sua conferma).

1. L'ammissione anticipata al patrocinio e' valida per l'intero procedimento di mediazione.

2. Le indennità di cui all'articolo 17, commi 3 e 4, non sono dovute dalla parte ammessa in via anticipata al patrocinio.

3. Quando e' raggiunto l'accordo di conciliazione, l'ammissione e' confermata, su istanza dell'avvocato, dal consiglio dell'ordine che ha deliberato l'ammissione anticipata, mediante apposizione del visto di congruità sulla parcella.

4. L'istanza di conferma indica l'ammontare del compenso richiesto dall'avvocato ed e' corredata dall'accordo di conciliazione. Il consiglio dell'ordine, verificata la completezza della documentazione e la congruità del compenso in base al valore dell'accordo indicato ai sensi dell'articolo 11, comma 3, conferma l'ammissione e trasmette copia della parcella vistata all'ufficio competente del Ministero della giustizia perche' proceda alle verifiche ritenute necessarie e all'organismo di mediazione.

5. L'avvocato non puo' chiedere ne' percepire dal proprio assistito compensi o rimborsi a qualunque titolo, diversi da quelli previsti dal presente capo. Ogni patto contrario e' nullo e si applica l'articolo 85, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002.

Art. 15-octies (Determinazione, liquidazione e pagamento dell'onorario e delle spese dell'avvocato)

1. Con decreto del Ministro della giustizia, adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore delle disposizioni attuative della legge 26 novembre 2021, n. 206, sono stabiliti gli importi spettanti all'avvocato della parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato a titolo di onorario e spese. Con il medesimo decreto sono stabilite le modalità di liquidazione e di pagamento, anche mediante riconoscimento di credito di imposta o di compensazione, delle somme determinate ai sensi del presente articolo, nonche' le modalità e i contenuti della relativa richiesta e i controlli applicabili, anche di autenticità.

Art. 15-novies (Revoca del provvedimento di ammissione e ricorso avverso il relativo decreto)

1. L'insussistenza dei presupposti per l'ammissione di cui all'articolo 15-ter, da chiunque accertata, anche a seguito dei controlli di cui all'articolo 15-decies, comma 2, e' comunicata al consiglio dell'ordine che ha deliberato l'ammissione.

2. Le sopravvenute modifiche delle condizioni reddituali che escludono l'ammissione al patrocinio sono immediatamente comunicate dalla parte ammessa o dal suo avvocato al consiglio dell'ordine che ha deliberato l'ammissione in via anticipata.

3. Ricevute le comunicazioni previste dai commi 1 e 2, il consiglio dell'ordine, effettuate le verifiche ritenute necessarie, revoca l'ammissione e ne dà comunicazione all'interessato, all'avvocato e all'organismo di mediazione.

4. Contro il provvedimento di revoca l'interessato puo' proporre ricorso, entro venti giorni dalla comunicazione, avanti al presidente del tribunale del luogo in cui ha sede il consiglio dell'ordine che lo ha adottato. Si applica l'articolo 99, commi 2, 3 e 4, del decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002. 

Art. 15-decies (Sanzioni e controlli da parte della Guardia di finanza).

1. Chiunque, al fine di ottenere o mantenere l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, formula l'istanza per l'ammissione corredata dalla dichiarazione sostitutiva di certificazione, attestante falsamente la sussistenza delle condizioni di reddito previste, e' punito ai sensi dell'articolo 125, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002.

2. Si applica l'articolo 88 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115.

Art. 15-undecies (Disposizioni finanziarie).

1. All'onere derivante dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente capo, valutato in 2.082.780 annui euro a decorrere dall'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per l'attuazione della delega per l'efficienza del processo civile di cui all'articolo 1, comma 39, della legge 26 novembre 2021, n. 206.

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 TABELLE SPESE DI AVVIO E SPESE MEDIAZIONE - D.M. 150/2023

Primo incontro - mediazione obbligatoria e mediazione demandata. Importi non derogabili.

Valore lite fino a € 1.000 da pagare € 80 oltre Iva - (€ 97,60 con Iva)

Valore lite da € 1.000,01 a € 50.000 da pagare € 156 oltre Iva - (€ 190,32 con Iva)

Valore lite oltre € 50.000,01 da pagare € 224 oltre Iva - (€ 273,28 con Iva)

Valore lite indeterminato da pagare € 224 oltre Iva - (€ 273,28 con Iva)

Nessun altro importo è dovuto all’Organismo in caso di chiusura del procedimento per mancato accordo al primo incontro.

PATROCINIO A SPESE DELLO STATO:

Quando la mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale all'organismo non è dovuta alcuna indennità dalla parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato.



CREDITI D’IMPOSTA - REGIME TRIBUTARIO

Crediti d'imposta previsti in favore delle parti

- un credito d’imposta, nel limite di 600 euro a procedura (anziché i 500 euro attuali), per ciascuna delle parti al raggiungimento di un accordo di conciliazione;

- un credito d’imposta ulteriore, nel limite di 600 euro a procedura, a copertura delle spese dovute per l’assistenza legale obbligatoria nei casi in cui la mediazione costituisce condizione di procedibilità della domanda giudiziale;

- ulteriore credito d’imposta fino a 518 euro (corrispondente all’ammontare del contributo unificato per le cause civili di valore indeterminabile) a favore della parte che ha versato il contributo unificato per il giudizio estinto a seguito della conclusione di un accordo di conciliazione;

I crediti sono ridotti alla metà in caso di insuccesso della procedura di mediazione.

Regime tributario degli atti

Esenzione dall'imposta di bollo e da ogni tassa o diritto di qualsiasi specie fino a 100.000 euro. L'imposta di registro è dovuta per la parte eccedente i 100 mila euro.