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TRIBUNALE DI RAGUSA

TRIBUNALE DI RAGUSA - SICILIA 

Sede locale dell’Organismo Foro Europeo – Avvocati per l’Europa n. 1120 in virtù dell’accordo di collaborazione (art. 6 c. t) - DM 150/2023) sottoscritto con l’Organismo Concordia Mediazione n. 481 e comunicato al Ministero della Giustizia (art. 17 c.1 g) - DM 150/2023).

La procedura di mediazione potrà essere gestita anche on line, attraverso la piattaforma informatica messa a disposizione dall’Organismo Foro Europeo - Avvocati per l’Europa. (clicca qui per visualizza l'accordo).

Sedi locali operative:

-Ragusa (Rg), via Perlasca n. 27 - Concordia Mediazione – Accordo di collaborazione

-Ispica (RG), Viale Lazio n. 23 - Concordia Mediazione – Accordo di collaborazione

COMPETENZA TERRITORIALE - COMUNI: 

Acate; Chiaramonte Gulfi; Comiso; Giarratana; Ispica; Modica; Monterosso Almo; Pozzallo; Ragusa; Santa Croce Camerina; Scicli; Vittoria;


🚣‍♀️ AVVIO MEDIAZIONE
      (elabora modulo avvio online)
🚣‍♀️ADESIONE MEDIAZIONE
      (elabora modulo adesione online)
🚣‍♀️MODULISTICA
    
elabora procura c.d. negoziale

 

ABC DELLA MEDIAZIONE CIVILE E COMMERCIALE - Ebook FOROEUROPEO EDITORE

 

 TABELLE SPESE DI AVVIO E SPESE MEDIAZIONE - D.M. 150/2023

Primo incontro - mediazione obbligatoria e mediazione demandata. Importi non derogabili.

Valore lite fino a € 1.000 da pagare € 80 oltre Iva - (€ 97,60 con Iva)

Valore lite da € 1.000,01 a € 50.000 da pagare € 156 oltre Iva - (€ 190,32 con Iva)

Valore lite oltre € 50.000,01 da pagare € 224 oltre Iva - (€ 273,28 con Iva)

Valore lite indeterminato da pagare € 224 oltre Iva - (€ 273,28 con Iva)

Nessun altro importo è dovuto all’Organismo in caso di chiusura del procedimento per mancato accordo al primo incontro.

PATROCINIO A SPESE DELLO STATO:

Quando la mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale all'organismo non è dovuta alcuna indennità dalla parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato.



CREDITI D’IMPOSTA - REGIME TRIBUTARIO

Crediti d'imposta previsti in favore delle parti

- un credito d’imposta, nel limite di 600 euro a procedura (anziché i 500 euro attuali), per ciascuna delle parti al raggiungimento di un accordo di conciliazione;

- un credito d’imposta ulteriore, nel limite di 600 euro a procedura, a copertura delle spese dovute per l’assistenza legale obbligatoria nei casi in cui la mediazione costituisce condizione di procedibilità della domanda giudiziale;

- ulteriore credito d’imposta fino a 518 euro (corrispondente all’ammontare del contributo unificato per le cause civili di valore indeterminabile) a favore della parte che ha versato il contributo unificato per il giudizio estinto a seguito della conclusione di un accordo di conciliazione;

I crediti sono ridotti alla metà in caso di insuccesso della procedura di mediazione.

Regime tributario degli atti

Esenzione dall'imposta di bollo e da ogni tassa o diritto di qualsiasi specie fino a 100.000 euro. L'imposta di registro è dovuta per la parte eccedente i 100 mila euro.