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Sospensione in pendenza di procedimento penale – Cass. n. 15464/2021

Impiego pubblico - impiegati dello stato - disciplina - procedimento disciplinare - rapporti con il giudizio penale - Procedimento disciplinare - Sospensione in pendenza di procedimento penale - Riattivazione - Decadenza - Efficacia impeditiva - Adozione dell'atto - Sufficienza - Comunicazione all'interessato - Necessità - Esclusione - Fondamento.

 

In materia di pubblico impiego contrattualizzato, ai fini del rispetto del termine previsto per la riattivazione del procedimento disciplinare, a seguito della comunicazione della sentenza che definisce il procedimento penale, occorre avere riguardo alla data di adozione dell'atto da parte della P.A., in applicazione della regola più generale secondo cui la decadenza è impedita dal compimento dell'atto tipico entro il termine indicato, mentre - se l'atto ha carattere recettizio - la sua conoscenza (o conoscibilità) da parte del destinatario rileva esclusivamente ai fini della produzione degli effetti dell'atto, a meno che essa non sia prevista come elemento costitutivo della fattispecie impeditiva nella fonte che contempla la decadenza, previsione che non si rinviene negli artt. 55 bis e 55 ter del d.lgs. n. 165 del 2001 né nella contrattazione collettiva.

Corte di Cassazione, Sez. L - , Sentenza n. 15464 del 03/06/2021 (Rv. 661336 - 01)

 

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