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Esame abilitazione esercizio della professione forense - Esclusione candidato omessa sigillatura della busta

Esame abilitazione esercizio della professione forense - Esclusione candidato omessa sigillatura della busta - Permette l'identificazione del candidato

Esame abilitazione esercizio della professione forense - Esclusione candidato omessa sigillatura della busta - Permette l'identificazione del candidato (Tribunale Amministrativo Regionale dell'Emilia-Romagna - Sezione II Sentenza 1 marzo 2005, n. 339)

Tribunale Amministrativo Regionale dell'Emilia-Romagna - Sezione II Sentenza 1 marzo 2005, n. 339

FATTO E DIRITTO

1. La ricorrente ha partecipato all'esame di abilitazione per l'esercizio della professione legale nella sessione 2003 presso la Corte d'Appello di Bologna.

In data 16, 17 e 18 dicembre 2003 ha sostenuto le prove scritte inserendo gli elaborati nella busta n. 582.

La Commissione esaminatrice non ha valutato gli elaborati in quanto in quanto ha rilevato che " una delle buste contenenti i dati di identificazione del candidato e precisamente quella relativa alla seconda prova, non è stata sigillata" e, pertanto, "in considerazione di tale irregolarità, e del fatto che ciò permette l'identificazione del candidato la Commissione non procede alla correzione degli elaborati scritti ed annulla prova".

L'interessata ha presentato ricorso la TAR deducendo l'illegittimità della decisione della Commissione esaminatrice.

L'istanza cautelare è stata respinta con ordinanza n. 1212 del 20 ottobre 2004 e la causa è stata trattenuta in decisione all'udienza del 20 gennaio 2005.

2. Il ricorso è infondato.

L'art. 22 del r.d. 37/1934, che disciplina lo svolgimento dell'esame di abilitazione alla professione di Avvocato, stabilisce il sistema delle buste, la più grande, nella quale sono inserite le prove senza apposizione di nomi o contrassegni, e la busta piccola, che contiene la indicazione del nome, cognome, data di nascita e residenza su apposito cartoncino, da inserire nella busta grande.

L'art. 23, ultimo comma, del r.d. 37/1934 stabilisce, come sanzione, che deve essere annullato l'esame dei candidati che si siano fatti riconoscere. Tale regola è tesa a garantire l'anonimato degli elaborati scritti nelle procedure concorsuale per ovvi principi di imparzialità e par condicio dei candidati.

L'art. 22, ultimo comma, del r.d. 37/1934, inoltre, precisa che la chiusura della busta piccola è compito del candidato unitamente all'introduzione dei fogli contenenti gli elaborati.

3. Nel caso in esame la Commissione esaminatrice ha rilevato che una delle buste contenente i dati di identificazione del candidato e precisamente quella relativa alla seconda prova, non è stata sigillata e tale circostanza di fatto, affermata nel verbale, non è in contestazione.

Conseguentemente va condivisa la decisione della Commissione giudicatrice di non procedere alla correzione e di annullare la prova sussistendo la possibilità oggettiva di un riconoscimento del candidato e della violazione del principio dell'anonimato, imputabile al candidato stesso che non ha sigillato la busta piccola.

4. Non appare riferibile al caso in esame il principio affermato dal Consiglio di Stato, con la sentenza n. 5017/2004, invocato dalla difesa della ricorrente quale precedente a proprio favore, in quanto si riferisce ad una diversa fattispecie. Infatti, quest'ultima decisione riguarda il caso in cui il candidato, adempiendo al proprio obbligo, aveva sigillato la busta piccola per evitare il proprio riconoscimento ma la stessa, presumibilmente per causa a lui non imputabile, si era scollata, senza alcuna intenzionalità da parte del candidato stesso.

5. Per tali ragioni il ricorso va respinto.

Sussistono giustificate ragioni per la compensazione tra le parti delle spese di causa.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per l'Emilia-Romagna, Sezione Seconda, respinge il ricorso in epigrafe indicato.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità Amministrativa.