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Tirocinio forense anticipato - Gli studenti universitari di giurisprudenza possono svolgere sei mesi di tirocinio durante il corso di laurea anticipando e e riducendo a 12 mesi la pratica forense.

Gli studenti universitari possono anticipare il semestre di tirocinio per l'accesso alla professione forense in costanza dell'ultimo anno del corso di laurea in Giurisprudenza in virtù della convenzione sottoscritta da alcune Università con il Consiglio dell'Ordine di Roma.

Hanno già sottoscritto la convenzione alcune università: La Sapienza, La Luiss, Uni Cusano e Tor Vergata.

Lo studente in giurisprudenza può chiedere di essere ammesso alla anticipazione di un semestre di tirocinio in costanza di studio universitario, prima del conseguimento del diploma di laurea, purché sia in regola con lo svolgimento degli esami di profitto dei primi 4 anni del corso di laurea e abbia ottenuto crediti in alcuni settori scientifico-disciplinari: Diritto privato, Diritto processuale civile, diritto penale, diritto processuale penale, diritto amministrativo, Diritto costituzionale e diritto dell'Unione Europea

La domanda di iscrizione registro dei praticanti deve essere presentata al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Roma corredata di un'autocertificazione che deve contenere le indicazioni previste con la convenzione.

Lo svolgimento del semestre anticipatorio del tirocinio deve avvenire con la frequenza dello studio professionale per almeno dodici ore alla settimana.

La CONVEZIONE TRA

ORDINE DEGLI AVVOCATI DI ROMA in persona del Presidente

e Università di ..... in persona di

-Visti gli articoli 40 e 41 della legge 31 dicembre 2012, n. 2478 (Nuova disciplina dell'ordinamento della professione forense), ed in particolare il comma 6, lettera d), che prevede la facoltà di anticipare un semestre di tirocinio durante l'ultimo anno del corso di laurea;

-Visto il decreto del Ministro della Giustizia 17 marzo 2016, n. 70 (Regolamento recante la disciplina per lo svolgimento del tirocinio per l'accesso alla professione forense ai sensi dell'articolo 41, comma 13, della legge 31 dicembre 2012, n. 247) e, in particolare, l'articolo 5, comma 6°, del medesimo decreto;

-Vista la Convenzione quadro del 24 febbraio 2017 tra il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Roma e la Conferenza Nazionale dei Direttori di Giurisprudenza e Scienze Giuridiche

convengono quanto segue:

Articolo 1 Oggetto

1.La presente convenzione disciplina l'anticipazione di un semestre di tirocinio per l'accesso alla professione forense in costanza dell'ultimo anno del corso di laurea in Giurisprudenza (Classe delle Lauree Magistrali in Giurisprudenza-LMG-01) e le modalità di svolgimento di tale tirocinio idonee a garantire la frequenza dei corsi e la proficua conclusione degli studi universitari, nonché l'effettiva frequenza dello studio professionale. La presente convenzione individua, altresì, i requisiti necessari per richiedere l'ammissione all'anticipazione del tirocinio.

2.La presente convenzione consente infine la previsione di forme di collaborazione e coordinamento, tra il Consiglio dell'Ordine e l'Università, quali la predisposizione di progetti formativi (generali e/o singoli) comprendenti obiettivi e tipologie di attività prevalente.

3.I progetti formativi concordati tra i due Enti dovranno essere sottoscritti oltre che dal Presidente del Consiglio dell'Ordine, dal Preside della Facoltà o dal Direttore del Dipartimento o della Scuola, presso il quale è istituito e attivato il corso di laurea in Giurisprudenza (Classe delle Lauree Magistrali in Giurisprudenza-LMG-01), dal tutor accademico individuato dalle competenti strutture universitarie e dal professionista presso il cui Studio si svolgerà i! tirocinio.

Articolo 2 Anticipazione di un semestre di tirocinio

1.Può chiedere di essere ammesso all'anticipazione di un semestre di tirocinio in costanza degli studi universitari e prima del conseguimento del diploma di laurea lo studente in regola con lo svolgimento degli esami di profitto dei primi quattro anni del corso di laurea purché abbia ottenuto crediti nei seguenti settori scientifico-disciplinari: Diritto privato (IUS/01); Diritto processuale civile (IUS/15); Diritto penale (IUS/17); Diritto processuale penale (IUS/16); Diritto amministrativo (IUS/10); Diritto costituzionale (IUS/0S); Diritto dell'Unione europea (IUS/14).

Articolo 3 Domanda di anticipazione di un semestre di tirocinio

1.La domanda di iscrizione al registro dei praticanti, redatta ai sensi dell'articolo 41, comma 3, della legge 31 dicembre 2012, n. 247, è presentata al Consiglio dell’Ordine ed è altresì corredata:

a) Da autocertificazione, predisposta ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 46 e 47 del d. P.R. n. 445/2000 in cui sia dichiarato il possesso dei requisiti:

o Di cui all’articolo 2 della presente convenzione;

o Di cui all’articolo 17 comma 1, lettere a), d), e), f), g), ed h) della legge 31 dicembre 2012, n. 247;

b) Dall'indicazione del nominativo del professionista presso il quale si svolgerà il tirocinio;

c) Dall'indicazione del tutor accademico, indicato dal Preside della Facoltà o dal Direttore del Dipartimento o della Scuola presso il quale è istituito e attivato il corso di laurea in Giurisprudenza (Classe delle Lauree Magistrali in Giurisprudenza-LMG-01) e scelto tra i docenti o tra gli assegnisti di ricerca afferenti alle strutture medesime, nel caso in cui si sia in presenza di Convenzioni specifiche di cui al precedente articolo 1, commi 2 e 3;

d) Da un progetto formativo comprendente obiettivi e tipologie di attività prevalente, sottoscritto dal Presidente del Consiglio dell'Ordine, dal professionista presso il quale si svolgerà il tirocinio, dal tutor accademico e dal Preside della Facoltà o dal Direttore del Dipartimento o della Scuola presso il quale è istituito e attivato il corso di laurea in Giurisprudenza (Classe delle Lauree Magistrali in Giurisprudenza-LMG-01), nel caso in cui siano state già stipulate le Convenzioni specifiche di cui al precedente articolo 1, commi 2 e 3.

2.Il Consiglio dell'Ordine delibera ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 17, comma 7, della legge 31 dicembre 2012, n. 247.

Articolo 4 Svolgimento del semestre anticipato del tirocinio

1. Durante lo svolgimento del semestre anticipato del tirocinio, devono essere garantite la proficua prosecuzione del corso di studi e l'effettiva frequenza dello studio professionale per almeno dodici ore alla settimana, secondo gli obiettivi e le tipologie di attività prevista dal progetto formativo di cui al precedente articolo 3, comma 1, lettera d).

2.Durante il semestre di svolgimento del tirocinio anticipato ai sensi della presente convenzione quadro il praticante non è esentato dall'obbligo di frequenza dei corsi di cui all'articolo 43 della legge 31 dicembre 2012, n. 247.

3.Ai fini di cui al comma precedente si può, ai sensi dell'articolo 40, comma 1, della legge 31 dicembre 2012, n. 247, convenire l'istituzione e l'organizzazione di corsi gratuiti dedicati agli studenti ammessi all'anticipazione di un semestre di tirocinio tenendo conto della necessaria natura professionalizzante di tali corsi e delle esigenze di frequenza dello studio professionale. A quest'ultimo fine, tali corsi o parte di essi devono essere impartiti anche da avvocati iscritti all'Ordine di Roma che abbiano maturato adeguata esperienza in ambito formativo.

4.Nel caso in cui si sia in presenza di Convenzioni specifiche di cui al precedente articolo 1, commi 2 e 3, il tutor accademico vigila sull'effettiva partecipazione dello studente tirocinante ai corsi e sull'andamento del semestre attraverso colloqui con lo studente, da tenersi almeno ogni trenta giorni.

5.Il professionista presso cui si svolge il tirocinio garantisce, sotto la vigilanza del Consiglio dell'Ordine, l'effettivo carattere formativo del tirocinio, privilegiando il suo coinvolgimento nell'assistenza alle udienze, nella redazione degli atti e nelle ricerche funzionali allo studio delle controversie.

6.In considerazione della riduzione delle ore di frequentazione dello studio da parte del tirocinante universitario, di cui all'articolo 5, comma 2, del regolamento di cui al Decreto Ministro della Giustizia 17 marzo 2016, n. 70, il numero delle udienze cui il tirocinante deve assistere durante il semestre ai sensi dell'articolo 8, comma 4, secondo periodo, del medesimo regolamento può essere ridotto da venti a dodici.

7.Il Consiglio dell'Ordine espleta i propri compiti di vigilanza nei confronti dello studente tirocinante ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 8, comma 4, del suddetto regolamento.

8.Nel caso in cui si sia in presenza dì Convenzioni specifiche di cui al precedente articolo 1, commi 2 e 3, d'intesa tra il Consiglio dell'Ordine, il professionista e il tutor accademico, possono essere individuate specifiche materie o questioni sulle quali lo studente tirocinante potrà effettuare approfondimenti e ricerche, anche ai fini dell'elaborazione della dissertazione relativa all'esame finale di laurea in giurisprudenza.

9.Nei casi in cui non consegua il diploma di laurea in giurisprudenza entro i due anni successivi alla durata legale del corso, il praticante studente universitario può chiedere la sospensione del tirocinio per un periodo massimo di sei mesi, superato il quale, se non riprende il tirocinio, è cancellato dal registro dei praticanti e il periodo di tirocinio compiuto rimane privo di effetti.

10.Il periodo di tirocinio durante gli studi universitari rimane privo di effetti anche quando il praticante, pur avendo conseguito il diploma di laurea in giurisprudenza, non provveda, entro sessanta giorni, a confermare l'iscrizione al registro dei praticanti.

11.Ai sensi dell'art. 41, comma 11, della legge 31 dicembre 2012, n. 247 il tirocinio del praticante studente universitario non determina il diritto airinstaurazione di rapporto di lavoro subordinato anche occasionale.

12.Nel periodo di tirocinio il praticante studente universitario è tenuto ad osservare gli stessi doveri e norme deontologiche degli Avvocati, ai sensi dell'articolo 42 della legge 31 dicembre 2012, n. 247, ed è soggetto al potere disciplinare dei componenti organi disciplinari forensi.

Articolo 5 Relazione finale

1.Al termine del semestre anticipato di tirocinio, Io studente tirocinante redige una relazione finale dettagliata sulle attività svolte, sottoscritta dal professionista e dal tutor accademico, nel caso in cui si sia in presenza di Convenzioni specifiche di cui al precedente articolo 1, commi 2 e 3, che deposita presso il Consiglio dell’Ordine.

2.Ai sensi dell’articolo 8, comma 6, del regolamento di cui al Decreto Ministro della Giustizia 17 marzo 2016, n. 70, il Consiglio dell’ordine, sulla base delle verifiche svolte, rilascia allo studente tirocinante un attestato di compiuto tirocinio semestrale. Nell'ipotesi in cui la verifica dia risultati insufficienti i! Consiglio dell’Ordine non rilascia l'attestato. In questo caso il praticante e l'Avvocato presso il quale è svolto il tirocinio devono essere sentiti. Si applica l'articolo 17, comma 7, della legge 31 dicembre 2012, n. 247.

Articolo 6 Durata e rinnovo

1. La presente convenzione ha una durata di cinque anni e dovrà essere esplicitamente rinnovata.

Articolo 7 Disposizione finale

1. Per tutto quanto non previsto nella presente convenzione si applicano le disposizioni della legge 31 dicembre 2012, n. 247, del regolamento di cui al Decreto Ministro della Giustizia 17 marzo 2016, n. 70 e Convenzione quadro del 24 febbraio 2017 tra il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Roma e la Conferenza Nazionale dei Direttori di Giurisprudenza e Scienze Giuridiche