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esame per l'abilitazione all'esercizio della professione forense, sessione 2021 - indicazioni operative.

0 Premessa - i) inammissibilità’ - ii)  sede di esame - iii)  consultazione di testi - iv)  ulteriori sottocommissioni ed assegnazione dei candidati - v) criteri per la valutazione della prima e della seconda prova orale - vi)  prima prova orale - vii) seconda prova orale - viii) termini temporali delle due prove - ix)  criteri di massima - x)  sottocommissioni di esame - xi)  gettone di presenza - xii) candidati con disabilità e candidati con disturbi specifici di apprendimento - xiii) questioni in ordine alla presentazione delle domande

DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI DI GIUSTIZIA

DIREZIONE GENERALE DEGLI AFFARI INTERNI

UFFICIO II - ORDINI PROFESSIONALI E ALBI

 

Ai sigg. Presidenti di Corte di appello

LORO SEDI

e, p.c.,

al sig. Capo del Dipartimento alla Commissione Centrale

0 PREMEMSSA

In relazione alla prossima sessione dell’esame per l’abilitazione all’esercizio della professione forense, indetta con decreto ministeriale 11 novembre 2021 sulla base delle previsioni contenute nel decreto-legge 13 marzo 2021, n. 31, recante “misure urgenti in materia di svolgimento dell ’esame di Stato per l’abilitazione all’esercizio della professione di avvocato durante l’emergenza epidemiologica da COVID-19”, convertito, con modificazioni, nella legge 15 aprile 2021, n. 50, e nell’art. 6 del decreto-legge 8 ottobre 2021, n. 139, rubricato “Misure urgenti in materia di svolgimento della sessione 2021 dell’esame di Stato per l’abilitazione all’esercizio della professione di avvocato durante l’emergenza epidemiologica da COVID-19”, convertito, con modificazioni, nella legge 3 dicembre 2021, n. 205, si ritiene opportuno - come avvenuto in occasione delle precedenti sessioni d’esame - richiamare l’attenzione delle sottocommissioni esaminatrici su alcuni aspetti della normativa che regola lo svolgimento degli esami.

Nell’approssimarsi della data di inizio delle prove, stabilita per il 21 febbraio 2022, si sottolinea che anche l’attuale sessione di esame si svilupperà secondo modalità eccezionali, avendo il legislatore introdotto, sia pure in via temporanea, un regime eccezionale, che incide in modo profondo tanto sulle modalità della prova, incentrata su un duplice esame orale da parte del candidato, quanto sulla stessa composizione delle commissioni esaminatrici presso le varie Corti di appello.

I) INAMMISSIBILITÀ’

In primo luogo, deve essere puntualmente accertata l’osservanza di quanto disposto dall’art. 6, comma primo, lettera a), del d.P.R. 10 aprile 1990, n. 101, non potendo essere ammessi a sostenere le prove scritte coloro che non abbiano compiuto il prescritto tirocinio professionale.

Si rammenta che per la presente sessione non trova applicazione il disposto di cui all’art. 19, quarto comma, del regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 1934, n. 36, e sostituito dall’art. 1 della legge 20 aprile 1989, n. 142, che statuisce che “agli esami possono partecipare i praticanti che abbiano compiuto la prescrìtta pratica entro il giorno 10 del mese di novembre”.

Ed infatti, con decreto ministeriale 2 dicembre 2021 è stato posticipato alla data del 6 gennaio 2022 il termine per il completamento della prescritta pratica professionale ai fini dell’ammissione all’esame.

II)  SEDE DI ESAME

L’art. 3 della legge 24 luglio 1985, n. 406, recante “Modifiche alla disciplina del patrocinio davanti alle preture e degli esami per la professione di procuratore legale” precisa che “/ praticanti procuratori sostengono gli esami di procuratore legale presso la corte di appello nel cui distretto sono iscritti per la pratica”.

Con tale norma il legislatore, anche allo scopo di porre fine ad abusi ed incertezze nella determinazione della sede in cui sostenere l’esame, ha fissato una relazione tra il distretto di iscrizione ai fini dello svolgimento della pratica forense e il luogo di svolgimento dell’esame stesso.

Successivamente, il d.P.R. 10 aprile 1990, n. 101, recante il “Regolamento relativo alla pratica forense per l’ammissione all’esame di procuratore legale”, ha previsto che “7. Il certificato di compiuta pratica di cui all’articolo 10 del regio decreto 22 gennaio 1934, n. 37, viene rilasciato dal consiglio dell’ordine del luogo ove il praticante ha svolto la maggior parte della pratica ovvero, in caso di parità, del luogo in cui la pratica è stata iniziata. (...) 3. Il certificato di cui ai commi 1 e 2 individua la Corte di appello presso cui il praticante può sostenere gli esami di avvocato”.

Tale disposizione è stata poi confermata dall’art. 45, comma 3, della legge 31 dicembre 2012, n. 247, a norma del quale “// praticante avvocato è ammesso a sostenere l’esame di Stato nella sede di corte di appello nel cui distretto ha svolto il maggior periodo di tirocinio. Nell’ipotesi in cui il tirocinio sia stato svolto per uguali periodi sotto la vigilanza di più consigli dell ’ordine aventi sede in distretti diversi, la sede di esame è determinata in base al luogo di svolgimento del primo periodo di tirocinio”.

Il praticante, dunque, potrà sostenere gli esami presso la Corte di appello nella quale ha sede il Consiglio dell’Ordine che ha certificato l’avvenuto compimento della pratica professionale.

La normativa speciale, in particolare, prevede che i candidati di ogni Corte di appello, per la prima prova orale, vengano esaminati da remoto da una commissione istituita presso la Corte di appello abbinata, pur dovendosi presentare fisicamente presso la Corte ove hanno completato il tirocinio, mentre per la seconda prova orale tutti i candidati vengono esaminati dalla propria Corte di appartenenza.

Ferme restando le misure organizzative adottate dal Presidente dell’ufficio giudiziario per contenere il rischio epidemiologico da Covid-19 e le disposizioni di carattere generale eventualmente in vigore al momento dello svolgimento delle singole prove di esame, a norma dell’art. 6, comma 3, del decreto-legge n. 139/2021, per la sola sessione 2021 “L’accesso ai locali deputati allo svolgimento delle prove d’esame è consentito esclusivamente ai soggetti muniti di una delle certificazioni verdi COVID-19, di cui all’articolo 9, comma 2 del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87. La mancata esibizione da parte dei candidati al personale addetto ai controlli delle certificazioni di cui al primo periodo costituisce motivo di esclusione dall ’esame”.

III)  CONSULTAZIONE DI TESTI

Ai sensi dell’art. 2, comma 4, del decreto-legge n. 31/2021 il candidato nel corso della prima prova orale può utilizzare, e dunque introdurre nell’aula di esame, testi contenenti “z codici, anche commentati esclusivamente con la giurisprudenza, le leggi e i decreti dello Stato”.

Al riguardo, dato il chiaro tenore letterale della norma, le finalità della legge e la natura degli esami di cui trattasi, emerge che possa essere consentita la consultazione, da parte dei candidati, di codici corredati dai riferimenti giurisprudenziali attinenti alle singole disposizioni, a condizione che, ovviamente, il commento sia esclusivamente giurisprudenziale (ancorché i richiami alle pronunce siano ordinati organicamente secondo criteri di logica giuridica), con esclusione, quindi, di ogni integrazione esplicativa, illustrativa o esemplificativa, sicché non possono essere utilizzati testi che oltre a citare massime giurisprudenziali contengano riferimenti alla dottrina.

Tanto si rappresenta in quanto, negli ultimi anni, alcune case editrici hanno iniziato a pubblicare codici commentati che, oltre alle massime delle sentenze, riportano anche alcune sentenze dalla Corte di cassazione per esteso (soprattutto delle Sezioni Unite); esistono inoltre in commercio alcuni codici commentati che collegano tra loro le norme del codice utilizzando vere e proprie “mappe concettuali”, anche con l’impiego di segni e codici di catalogazione. Al riguardo, ferma restando l’esclusiva competenza delle commissioni esaminatrici in merito alla conformità dei singoli codici commentati al citato disposto normativo, si rappresenta l’opportunità — al fine di evitare situazioni di disparità di trattamento tra i candidati e di prevenire un possibile contenzioso con gli editori - che le sottocommissioni costituite presso codeste Corti d’appello esaminino con anticipo le questioni relative all’ammissibilità dei codici (quanto meno di quelli più diffusi in commercio), individuando criteri oggettivi e uniformi (dei quali, se ritenuto opportuno, potrebbe anche essere disposta adeguata pubblicità).

Peraltro, ove ricorra una questione interpretativa che investa profili interpretativi circa la distinzione tra “massima giurisprudenziale” e “commento di dottrina”, tale valutazione non può che essere rimessa all’esame del caso concreto da parte della sottocommissione. Sul punto, tuttavia, si rappresenta che un testo per poter essere considerato commentato esclusivamente con la giurisprudenza, deve limitarsi a riportare, in tutto o in parte, il testo del provvedimento giudiziario, ovvero una mera sintesi del contenuto, mentre non può in alcun modo contenere elementi ulteriori rispetto a quelli ricavabili dal testo, integrando, in caso contrario, un “commento di dottrina”.

IV)  ULTERIORI SOTTOCOMMISSIONI ED ASSEGNAZIONE DEI CANDIDATI

Quanto alla distribuzione dei candidati, si forniscono le seguenti precisazioni

L’attribuzione dei candidati a più sottocommissioni è effetto diretto della norma secondo cui ogni sottocommissione può correggere un numero di elaborati (secondo la disciplina che ha regolato le sessioni sino all’anno 2019) riferibile, nel massimo, a 300 candidati.

Va in merito osservato che l’art. 1 -bis del decreto-legge 21 maggio 2003, n. 112, convertito con modificazioni nella legge 18 luglio 2003, n. 180, fissa detto limite per tutte le sottocommissioni di esame e, dunque, sia per la prima sottocommissione che per le sottocommissioni ulteriori, eventualmente nominate in base al numero di domande di ammissione presentate presso ciascuna Corte.

Al fine di accelerare i tempi di svolgimento dell’esame, tuttavia, il Ministro della giustizia ha stabilito di costituire un numero maggiore di commissioni rispetto al limite numerico previsto dalla legge, sicché a ciascuna commissione saranno assegnati circa 100 candidati (su tutto il territorio nazionale, a fronte di circa ventimila domande presentate sono state istituite n. 213 sottocommissioni).

Una volta che la commissione avente sede presso il Ministero della giustizia ha provveduto, in data 17 gennaio 2022, al sorteggio e al conseguente abbinamento tra le sedi di Corti di appello, ai sensi dell’art. 4 del decreto-legge 13 marzo 2021, n. 31 e dell’art. 5, comma 3, del d.m. 11 novembre 2021, entro dieci giorni dalla comunicazione ogni Corte di appello dovrà procedere al sorteggio della lettera iniziale e all’assegnazione dei candidati alle varie sottocommissioni di esame.      -

Detta operazione viene svolta mediante l’applicazione informatica gestionale dell’esame di abilitazione, per evitare che la distribuzione dei candidati alle sottocommissioni di esame possa considerarsi predeterminata secondo criteri individuabili.

Si rammenta che secondo quanto disposto dall’art. 5, comma 3, del d.m. 11 novembre 2021 l’estrazione della lettera dovrà essere fatta dal Presidente della Corte di appello nell’ambito della quale sono istituite le commissioni esaminatrici e riguarderà l’ordine con cui verranno esaminati i candidati della Corte di appello abbinata.

A titolo meramente esemplificativo, nell’ambito della fascia A i candidati della Corte di appello di Milano saranno esaminati nella prima prova orale dalle sottocommissioni istituite presso la Corte di appello di Roma sulla base dell’ordine determinato dalla lettera estratta da quest’ultima.

Al fine di garantire una maggiore omogeneità dei tempi delle due prove, la lettera sorteggiata presso ogni Corte di appello per la prima prova orale sarà utilizzata presso la Corte di appello abbinata per lo svolgimento della seconda prova orale.

Pertanto, nell’esempio sopra rappresento, la lettera sorteggiata dalla Corte di Roma per esaminare i candidati del distretto milanese sarà poi utilizzata anche dalla Corte di appello di Milano per esaminare i propri candidati nella seconda prova orale.

Una volta costituite le sottocommissioni, esse dovranno provvedere esclusivamente all’esame dei candidati loro assegnati, in piena autonomia.

V) CRITERI PER LA VALUTAZIONE DELLA PRIMA E DELLA SECONDA PROVA ORALE

L’art. 6, comma 1, del decreto-legge 8 ottobre 2021, n. 139, convertito con modificazioni dalla L. 3 dicembre 2021, n. 205, stabilisce la regola generale secondo cui “L’esame di Stato per l’abilitazione all’esercizio della professione di avvocato, limitatamente alla sessione da indire per l’anno 2021, è disciplinato dalle disposizioni di cui al decreto-legge 13 marzo 2021, n. 31, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 aprile 2021, n. 50, salvo quanto previsto dal presente articolò”.

Tra le eccezioni più significative, il comma 4 del medesimo articolo 6 stabilisce che “In deroga a quanto previsto dall’articolo 4, comma 6 del decreto-legge 13 marzo 2021, n. 31, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 aprile 2021, n. 50, le linee generali da seguire per la formulazione dei quesiti da porre nella prima prova orale e per la valutazione dei candidati, in modo da garantire l’omogeneità e la coerenza dei criteri di esame, sono stabilite con decreto del Ministero della giustizia, sentita la commissione centrale costituita ai sensi del decreto-legge 21 maggio 2003, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 luglio 2003, n. 180”.

Alla stregua di questo disposto normativo, pertanto, sentita la commissione centrale avente sede presso questo Ministero, ai sensi dell’art. 1 -bis, comma 9, del decreto-legge 21 maggio 2003, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 18 luglio 2003, n. 180, questo Ministero predisporrà le linee di orientamento da seguire per la formulazione dei quesiti e la valutazione dei candidati e le comunicherà quanto prima alle sottocommissioni istituite presso le Corti di appello dalla commissione centrale.

Sarà cura, invece, della commissione centrale elaborare i criteri relativi alla seconda prova orale.

In sede di esami orali si raccomanda alle sottocommissioni di attenersi, nella formulazione delle domande ai candidati, alle materie dagli stessi scelte, senza estendere l’oggetto dell’esame a materie che, ancorché alle prime correlate, esulino da esse o siano per qualsiasi ragione in contrasto con le previsioni del bando.

VI)  PRIMA PROVA ORALE

Ferma restando l’autonomia valutativa delle commissioni esaminatrici, nell’ottica di orientare in modo uniforme le determinazioni territoriali, preme sottolineare che il decreto- legge 13 marzo 2021 n. 31, convertito con modificazioni dalla legge 15 aprile 2021 n. 50 adotta una disciplina puntuale e di dettaglio relativa alle modalità di comunicazione al candidato del quesito che costituisce oggetto della prima prova scritta.

In particolare, l’art. 2, comma 3, dispone che “La sottocommissione, prima dell’inizio della prima prova orale, predispone per ogni candidato tre quesiti per la materia prescelta. Ogni quesito è collocato all’interno di una busta distinta e numerata. Il presidente della sottocommissione chiude le buste e appone la sua firma sui relativi lembi di chiusura. Il candidato indica il numero della busta prescelto e il presidente della sottocommissione dà lettura del quesito inserito nella busta da lui indicata”.

Premesso che la norma non impone in alcun modo vincoli temporali riguardo alla predisposizione del quesito, sicché lo stesso può essere predisposto nell’imminenza dell’esame, ma anche nei giorni precedenti, il primo comma dell’art. 5 dispone che “// segretario della sottocommissione redige il verbale della prova di esame, nel quale dà atto delle modalità di identificazione del candidato, delle modalità e del corretto funzionamento del collegamento con la sottocommissione, della identità dei membri della sottocommissione collegati, delle materie prescelte dal candidato, del numero della busta dalla quale il quesito è prelevato, del contenuto integrale del quesito letto al candidato, dell ’orario di inizio e della fine della prova”.

Considerato che il legislatore ha descritto in maniera dettagliata gli adempimenti cui è tenuta ciascuna sottocommissione, quest’ultima non è tenuta nella trasmissione e nella conservazione del quesito a porre in essere alcuna ulteriore attività oltre a quelle puntualmente indicate dalla legge.

In particolare, considerato lo svolgimento della prima prova orale mediante collegamento da remoto, dunque senza alcun contatto fisico tra i componenti della commissione esaminatrice da un lato e il candidato e il segretario dall’altro, il legislatore ha inteso semplificare le modalità di trasmissione del quesito, limitandosi a prevedere che lo stesso debba essere letto al candidato.

Il successivo comma 4 dell’art. 2 chiarisce che la lettura del quesito si deve estrinsecare in una vera e propria dettatura del testo, in modo da consentire al candidato di trascrivere il quesito e averlo, durante la prima fase della prova, sempre a disposizione. Infatti, il candidato può utilizzare per la prova, oltre alla consultazione di propri codici, dei fogli messi a disposizione dall’ufficio e una penna propria (l’art. 7, comma 6, del d.m. 11 novembre 2021 prevede a questo fine la possibilità per il candidato di portare una penna di propria dotazione): pertanto, una volta che il quesito prescelto venga letto al candidato questi ne può trascrivere il testo sui fogli che gli sono stati messi preventivamente a disposizione;

l’ultimo periodo del quarto comma prevede espressamente che “z fogli utilizzati dal candidato restano nella sua diponibilità e non formano in alcun modo oggetto di valutazione da parte del candidato”.

Che il quesito debba essere dettato al candidato lo si ricava chiaramente dal primo periodo del quarto comma dell’art. 2, ove si afferma che il termine di un’ora per l’espletamento della prova decorre “dal momento della fine della dettatura del quesito”, con questo intendendo espressamente che il tempo dedicato alla lettura/dettatura del quesito non si computa nel tempo complessivo della prova.

Oltre alle formalità indicate dal legislatore in tema di predisposizione delle tre buste contenenti i tre quesiti tra i quali il candidato potrà, in maniera del tutto aleatoria, scegliere quello oggetto della prova e della sua lettura al candidato, lettura che deve consentirgli la possibilità di trascriverne il testo, la fase non è assistita da ulteriori formalità a carico della sottocommissione, la quale non è tenuta ad ulteriori incombenze quali trasmettere il testo del quesito al candidato con modalità informatiche, aprire e leggere il contenuto delle due buste non prescelte, ecc. Ovviamente nulla esclude che nella sua piena autonomia organizzativa la commissione provveda a tali ulteriori attività, ma si tratta, è bene ribadirlo, di attività non richieste dal legislatore.

Ribadito che non sussiste alcun obbligo di dare lettura anche degli altri due quesiti non sorteggiati, un discorso analogo può essere sviluppato in merito alle modalità di conservazione del quesito letto al candidato.

L’art. 5 del decreto legge prevede espressamente che il verbale redatto dal segretario della commissione debba contenere il “contenuto integrale del quesito letto al candidato'’'’: considerato che il verbale, una volta redatto, viene letto dal segretario alla commissione esaminatrice e al candidato, approvato dal presidente e sottoscritto dal segretario e dal candidato stesso; tali adempimenti costituiscono una modalità idonea di riproduzione e conservazione del quesito, senza che risultino, a carico della sottocommissione, necessari ulteriori adempimenti. In particolare, appare superfluo che il presidente della sottocommissione sia tenuto a trasmettere alla Corte di appello di appartenenza del candidato il quesito, in quanto lo stesso risulta già sufficientemente cristallizzato nel verbale dell’esame.

In conclusione sul punto, la lettura del quesito scelto casualmente dal candidato (attraverso il meccanismo della scelta di una delle tre buste dove sono stati previamente collocati i quesiti) e l’integrale verbalizzazione del testo del quesito stesso, costituiscono adempimenti necessari e sufficienti da porre in essere, secondo la previsione normativa, per la regolarità della prova, senza che risulti necessario dare lettura anche degli altri due quesiti (il cui contenuto non deve essere verbalizzato) ovvero trasmettere alla Corte di appello del candidato esaminato la busta con il quesito prescelto.

Per quanto riguarda le modalità di organizzazione e gestione del collegamento telematico, appare utile osservare che la commissione d’esame, per la prima prova orale, sarà collegata esclusivamente da remoto (art. 4 del decreto-legge n. 31/2021); l’obbligo del collegamento da remoto riguarda il contatto tra la sottocommissione e il candidato, ma nulla impedisce che i commissari possano, nel rispetto delle disposizioni vigenti, aggregarsi tra loro e collegarsi insieme con gli uffici dove si trova il candidato. Poiché l’impegno organizzativo per gli uffici che dovranno ospitare i candidati sarà particolarmente oneroso, è auspicabile che i singoli commissari provvedano con mezzi autonomi al collegamento telematico con l’ufficio ove sarà presente il candidato da esaminare.

Ribadito, allora, che l’unico vincolo imposto dal legislatore è quello del collegamento telematico tra la commissione e il candidato (nonché il segretario), non sussiste alcuna norma che impone ai tre membri della sottocommissione una determinata modalità di collegamento tra loro, così che la questione rientra a pieno titolo nell’ambito dei poteri organizzativi riservati a ciascun Presidente della sottocommissione.

Ovviamente, poiché l’esigenza da cui muove il decreto legge n. 31 del 2021 è quella di garantire l’espletamento della procedura d’esame pur durante lo stato di emergenza dovuto alla pandemia da Covid 19, al fine di contenere al massimo assembramenti di persone e spostamenti, la ratio della norma è quella di consentire che ciascun commissario si possa autonomamente collegare all’aula virtuale con conseguente indiscutibile legittimità dell’operato di una commissione i cui componenti non siano contestualmente presenti nello stesso ambiente, ma collegati tra loro con modalità telematiche.

Ciò non esclude, tuttavia, lo si ripete, il caso opposto in cui, secondo il loro prudente apprezzamento, i commissari decidano di riunirsi (tutti e tre o due soltanto) in un unico ambiente al fine di collegarsi insieme con il candidato (e nel caso di due componenti che si colleghino insieme anche con il terzo componente).

Allo stesso modo, non sussistono indicazioni e vincoli circa il luogo ove debba avvenire il collegamento, che può essere costituito dall’abitazione privata, dallo studio professionale, dall’uffìcio, ecc.

Pur se non costituisce onere della Corte di appello mettere a disposizione di ciascun componente sia la sede, sia strumenti informatici per consentire loro il collegamento, in un’ottica di collaborazione nulla esclude che uno o più commissari possano avvalersi sia di spazi, sia di strumenti informatici messi a disposizione dagli uffici giudiziari così come dai consigli dell’ordine: ma ciò non costituisce un diritto di ciascun commissario e deve essere necessariamente coniugato con la capacità organizzativa degli uffici, soprattutto tenendo conto che su di essi grava l’onere di predisporre gli spazi e i collegamenti informatici per i candidati appartenenti alla stessa Corte di appello.

Rientra, invece, negli oneri organizzativi gravanti su ciascuna Corte di appello la materiale predisposizione e gestione del collegamento informatico che dovrà essere utilizzato dai componenti della commissione, anche con riferimento alle incombenze descritte nell’art. 6 del decreto ministeriale dell’11 novembre 2021; fermo restando che spetta al Presidente impartire le indicazioni relative al funzionamento della seduta, l’attuazione di tali disposizioni, con particolare riferimento alla gestione e all’invio dei link per il collegamento telematico, sarà eseguita a cura del segretario della commissione.

Sul punto, si precisa che il meccanismo che ne deriva è assolutamente peculiare, in quanto ciascun candidato verrà esaminato da una sottocommissione istituita presso una diversa Corte di appello rispetto a quella presso la quale sostiene la prova, con la conseguenza che ciascun esame contestualmente coinvolgerà due Corti di appello: quella presso la quale il candidato risulta iscritto e ove effettuerà la prova, la quale deve mettere a disposizione i locali e il personale amministrativo con funzioni di segretario, e quella presso cui è istituita la sottocommissione esaminatrice. Altra peculiarità prevista nel decreto legge n. 31/2021, che costituisce mera conseguenza della scissione tra Corte di appello ove è istituita la sottocommissione e Corte di appello di appartenenza del praticante esaminato, è data dalla struttura della sottocommissione, considerato che questa è istituita presso una determinata Corte di appello, ma le funzioni di segretario della stessa sottocommissione verranno svolte da personale di altra Corte di appello, quella di appartenenza del candidato. Questo meccanismo per potere efficacemente operare presuppone un costante coordinamento tra gli uffici delle due Corti di appello interessate.

In sostanza, il Presidente di ciascuna sottocommissione nell’organizzazione della seduta, ivi compresa la predisposizione del collegamento telematico e la partecipazione di terzi alla seduta, potrà avvalersi del funzionario della Corte di appello che svolge compiti di segretario della commissione, nonché, ove necessario, del personale informatico messo a disposizione dalla stessa Corte di appello, il quale potrà garantire il corretto funzionamento del servizio.

Così, a mero titolo esemplificativo, premesso che i candidati della Corte di appello di Milano, secondo f abbinamento sorteggiato, saranno esaminati da una sottocommissione istituita presso la Corte di appello di Roma, il Presidente di quest’ultima per ogni questione organizzativa, anche sotto il profilo del collegamento telematico, si potrà avvalere del personale individuato dalla Corte di appello di Milano per le funzioni di Segretario e, qualora necessario, di un supporto informatico messo a disposizione dalla stessa Corte di appello.

A tali fini si rinnova ai Presidenti delle Corti di appello l’invito a predisporre adeguatamente spazi e strumenti informatici per il collegamento, possibilmente prevedendo ove possibile un’assistenza informatica, e alla massima collaborazione tra Corti di appello abbinate al fine di garantire il miglior funzionamento del complesso meccanismo di esame.

Con riferimento ai termini per le convocazioni dei candidati, poi, va precisato che la norma contenuta nell’art. 5, comma 5, del d.m. 11 novembre 2021, secondo cui tra la comunicazione della convocazione al candidato e la data del primo esame orale devono passare non meno di 20 giorni, è funzionale ad assicurare un margine temporale per completare la preparazione, sicché si tratta di una previsione che va inderogabilmente rispettata onde prevenire un vizio di legittimità della prova.

Ne consegue che, in caso di anticipazione della prova rispetto alla data comunicata in precedenza, le commissioni non possono prescindere dal garantire il temine predetto in favore del candidato con riferimento alla nuova data stabilita.

Per contro, analoga necessità non si configura nel caso di differimento della prova per impedimento sopravvenuto della commissione: in tal caso, infatti, il candidato non soltanto avrà potuto fruire per intero del termine previsto dalla norma, ma avrà anché beneficiato di giornate aggiuntive, sicché la nuova data di esame potrà essere fissata liberamente dalla commissione senza vincoli di sorta.

VII) SECONDA PROVA ORALE

L’art. 4, comma 4, del decreto-legge 13 marzo 2021 n. 31, convertito con modificazioni dalla legge 15 aprile 2021 n. 50, dispone che “La seconda prova orale è sostenuta dinnanzi alla sottocommissione insediata presso la sede di cui all’art. 45, comma 3, della legge 31 dicembre 2012, n. 247, e può svolgersi con le modalità di cui al comma 2”.

Pertanto, la norma prevede che per la seconda prova orale la commissione esaminatrice sia quella istituita presso la stessa Corte di appello ove è iscritto il candidato: ne consegue che questi sarà esaminato da una commissione diversa rispetto a quella presso la quale ha sostenuto la prima prova orale. Tale circostanza comporta che le modalità organizzative della prova, pur se con qualche possibile deroga, siano le stesse che hanno caratterizzato l’esame orale delle sessioni passate.

Seppure la norma di legge non fornisca indicazioni temporali sulla data di inizio della seconda prova orale, salva la necessità che tra le due prove per ciascun candidato decorra un tempo non inferiore a trenta giorni, ragioni logico-organizzative impongono che le attività relative alla seconda prova presso una determinata Corte di appello non inizino prima che tutti i candidati iscritti presso la stessa Corte di appello abbiano terminato la prima prova orale; inoltre, poiché le commissioni esaminatrici istituite presso una determinata Corte di appello per il primo orale sono impegnate ad esaminare i candidati della Corte di appello abbinata, al fine di poter procedere con l’inizio della seconda prova orale, risulta indispensabile che le attività afferenti alla prima prova orale siano terminate.

Pertanto, la seconda prova orale presso ciascuna Corte di appello potrà iniziare solo qualora i candidati iscritti presso la stessa Corte di appello abbiano terminato la prima prova orale e le commissioni istituite presso la stessa Corte di appello abbiano terminato di esaminare i candidati della Corte di appello abbinata.

Al fine di concludere le prove di esame nel più breve tempo possibile, occorre, tuttavia, considerare che tale soluzione non è imposta dal legislatore, ma esclusivamente suggerita da ragioni organizzative; pertanto, non può ritenersi preclusa, secondo la prudente valutazione rimessa a ciascun presidente della prima sottocommissione, una diversa organizzazione, soprattutto nell’ipotesi in cui ci si trovi in presenza di isolati ritardi   nell’espletamento della prima prova che non impediscano alla sottocommissione coinvolta di procedere contestualmente al secondo orale; pertanto, nel caso di eccezionali differimenti dell’espletamento della prima prova orale, che non precludano alla sottocommissione interessata di iniziare la seconda prova orale, quest’ultima potrà in ogni caso iniziare, fatta salva la possibilità di completare successivamente la prima prova orale per i candidati mancanti.

Ai fini della predisposizione dei calendari della seconda prova, occorre ricordare che l’art. 2, comma 7, del decreto-legge citato dispone che “Za seconda prova orale ... si svolge a non meno di trenta giorni di distanza dalla prima ...” e l’art. 4, comma 5, dispone che “A ciascun candidato, almeno venti giorni prima, è data comunicazione del giorno, dell ’ora e del luogo in cui dovrà presentarsi per le prove orali". Si raccomanda lo scrupoloso rispetto di questi termini, la cui violazione potrebbe determinare profili di illegittimità della prova.

Come già sopra precisato, per garantire ai candidati ammessi alla seconda prova orale un tempo omogeneo per la preparazione della prova, l’ordine con cui gli stessi saranno convocati, sarà determinato dalla stessa lettera dell’alfabeto già estratta in occasione della prima prova orale dalla Corte di appello abbinata che ha proceduto all’esame dei candidati; pertanto, per determinare l’ordine cronologico delle prove non si dovrà procedere a una nuova estrazione della lettera, ma si dovrà iniziare dalla lettera già estratta prima dell’inizio del primo orale dalla Corte di appello abbinata che ha proceduto all’esame dei candidati. L’art. 2, comma 1 bis, del decreto-legge n. 31/2021 introdotto dalla legge di conversione n. 50/2021, dispone che “Ilpresidente di ciascuna Corte di appello estrae a sorte la lettera dell’alfabeto che determina l’ordine di svolgimento per le due prove orali”, esplicitando così in maniera inequivoca che l’estrazione già compiuta è valida per entrambe le prove. Poiché per la prima prova orale, a seguito del peculiare meccanismo di abbinamento, vi è stata la scissione tra Corti di appello presso cui sono istituite le sottocommissioni e Corti di appello di appartenenza dei candidati da esaminare, la citata ratio della norma impone di ritenere che la lettera dell’alfabeto che determina l’ordine cronologico degli esami sia quella estratta dalla Corte di appello abbinata che ha provveduto ad esaminare gli stessi candidati.

L’art. 4, comma 4, del decreto-legge dispone che “La seconda prova ... può svolgersi con le modalità di cui al comma 2”. Mentre per quanto riguarda la prima prova lo svolgimento dell’esame da remoto era sostanzialmente imposto dal peculiare meccanismo della prova, per la seconda prova orale, essendo i candidati esaminati da commissioni istituite presso la stessa Corte di appello, le modalità dell’esame tornano ad essere quelle tradizionali in presenza. Tuttavia, anche in relazione all’evoluzione dell’emergenza sanitaria, il presidente della commissione può autorizzare lo svolgimento della prova da remoto. Una volta che il legislatore ha consentito lo svolgimento della prova da remoto, e sempre previa autorizzazione del presidente della commissione, deve ritenersi ammissibile anche una forma mista che preveda la presenza fìsica di alcuni componenti della sottocommissione nell’aula di esame e il collegamento da remoto con i rimanenti componenti.

Al fine di prevenire i dubbi interpretativi emersi nella precedente sessione di esame, occorre meglio precisare che, alla stregua del tenore letterale della norma - che rappresenta il principale criterio esegetico per l’interprete -, la modalità di svolgimento dell’esame risulta affidata a una disposizione organizzativa impartita dai singoli presidenti di commissione, non potendosi ricavare alcun elemento, sul piano testuale, per inferire che si possa trattare, invece, di una determinazione rimessa al presidente della commissione centrale, cui l’intero decreto- legge n. 31 del 2021 e, poi, quello n. 139 del 2021, affida soltanto compiti precisi e ben determinati.

La norma, poi, non stabilisce limiti o condizioni per l’esercizio dell’opzione, non operando alcun richiamo a situazione estrinseche, sicché quest’ultima non può che essere rimessa alla valutazione discrezionale del soggetto preposto a decidere in merito.

In altri termini, il presidente di ogni commissione esaminatrice potrà dettare la misura organizzativa che riterrà più opportuna per assicurare il buon andamento dell’esame, essendogli stata affidata l’opzione di stabilire se far svolgere gli esami in presenza, o in modalità telematica, ovvero anche mista.

Per contro, il richiamo sopra operato all’evoluzione dell’emergenza sanitaria va inteso nel senso della mera individuazione della ratio sottesa all’emanazione di una normativa eccezionale volta a consentire lo svolgimento dell’esame di abilitazione nel contesto di un quadro sanitario emergenziale, senza che da ciò si possa inferire anche la volontà di fornire una delimitazione dello spettro applicativo della norma contenuta del quarto comma dell’art. 4 del decreto-legge n. 31/2021.

VIII) TERMINI TEMPORALI DELLE DUE PROVE

Preme, infine, precisare che la norma contenuta nell’art. 6 della legge 27 giugno 1988, n. 242, secondo cui “La commissione, anche nel caso di suddivisione in sottocommissioni, compie la revisione dei lavori scritti nel più breve tempo e comunque non più tardi di sei mesi dalla conclusione delle prove: il prolungamento di detto termine può essere disposto una sola volta, e comunque per non oltre novanta giorni, con provvedimento del presidente della corte d'appello, per motivi eccezionali e debitamente accertati”, non pare, per come strutturata, compatibile con l’attuale assetto dell’esame di abilitazione.

Pur in assenza di specifici limiti temporali, sarebbe tuttavia auspicabile, al fine di garantire ima tempistica in linea con le sessioni tradizionali, che la prima prova orale fosse completata presso tutte le Corti di appello entro il 30 giugno 2022.

In tal modo, infatti, sarà possibile organizzare un preappello su base volontaria per il mese di luglio e predisporre il calendario ordinario della seconda prova orale a settembre 2022, con l’obiettivo di concludere la sessione entro il 30 novembre 2022.

Al fine di consentire il rispetto dei termini sopra indicati, nel comune interesse di contenere al massimo la durata complessiva dell’esame, si invitano le sottocommissioni ad organizzare 1 calendari di esame, sia per la prima che per la seconda prova, su due sedute settimanali, utilizzando, nel caso di impedimento dei titolari, anche i componenti supplenti.

IX)  CRITERI DI MASSIMA

Allo scopo di facilitare il compito che le commissioni esaminatrici sono chiamate a svolgere in sede di valutazione dei candidati, preme osservare che secondo la prevalente giurisprudenza amministrativa — sia pur relativa a sessioni di esame svolte con modalità parzialmente diverse da quelle del 2021 - l’onere della motivazione è sufficientemente adempiuto con l’attribuzione di un punteggio numerico, configurandosi quest’ultimo come formula sintetica ma eloquente di esternazione della valutazione tecnica compiuta dalla commissione, valutazione priva di valenza schiettamente provvedimentale (ex multis, Consiglio di Stato, 17 settembre 2004, n. 4; Consiglio di Stato, sez IV, ordinanza 5 febbraio 2014, n. 517). Al riguardo, tuttavia, la commissione centrale nominata per la sessione d’esame del 2015 ha evidenziato la frammentarietà delle decisioni del giudice amministrativo, specie in primo grado, dove pare prevalere un orientamento volto a pretendere, oltre alla espressione del voto numerico, anche la redazione di una motivazione, seppure sintetica: nel sostenere l’erroneità di tale interpretazione, la commissione ha evidenziato come ciò si porrebbe in contrasto con quanto già stabilito dalla Corte Costituzionale e con l’orientamento dello stesso Consiglio di Stato (sopra richiamato).

Di recente, però, con sentenza del 20 settembre 2017, n. 7, l’Adunanza plenaria del Consiglio di Stato, nel confermare, nell’attuale ordinamento, la validità della valutazione espressa mediante voto numerico, ha ribadito i seguenti principi di diritto:

“a) l’art. 49 della l. n. 247 del 2012 esclude l’applicazione dell’art. 46, comma 5, della stessa legge, e la predetta norma transitoria non appare affetta da alcuna forma di manifesta irragionevolezza od irrazionalità;

b) nella vigenza dell’art. 49 della l. n. 247 del 2012 i provvedimenti della commissione esaminatrice degli aspiranti avvocati, che rilevano l’inidoneità delle prove scritte e non li ammettono all’esame orale, vanno di per sé considerati adeguatamente motivati anche quando si fondano su voti numerici, attribuiti in base ai criteri da essa predeterminati, senza necessità di ulteriori spiegazioni e chiarimenti, valendo comunque il voto a garantire la trasparenza della valutazione”.

Detto principio è stato ribadito dalla sentenza della IV sezione del Consiglio di Stato del 19 marzo 2018, n. 1722, che ha richiamato in termini pienamente adesivi la pronuncia dell’Adunanza plenaria n. 7/2017 sopra citata.

Sempre in ordine al giudizio sulle prove scritte e orali, nelle precedenti sessioni di esame si era ritenuto opportuno porre all’attenzione delle SS.LL. su quanto statuito dagli artt. 17-bis, 24, 26 e 30 del regio decreto 22 gennaio 1934, n. 37.

In particolare, con riferimento alla prima delle suddette disposizioni, era stato segnalato che alcune censure accolte dalla recente giurisprudenza dei TAR riguardavano il mancato riferimento, nel verbale redatto per le prove orali, alla previa illustrazione delle prove scritte da parte del candidato.

Si tratta, tuttavia, di un profilo non più richiesto nel contesto del nuovo esame articolato su due prove orali.

Altro motivo di accoglimento di ricorsi concerneva la mancata apposizione in lettere del voto deliberato in calce all’elaborato e la mancata sottoscrizione del segretario e del presidente (art. 24).

Quanto al dettato dell’art. 30, si pone l’attenzione sulla necessità che nel verbale redatto per le prove orali siano indicate le materie oggetto d’esame e le domande rivolte ai candidati, come pure che i verbali redatti per entrambe le prove siano sottoscritti dal segretario e dal presidente della commissione.

Si tratta di adempimenti parzialmente modificati dalla normativa speciale vigente nella presente sessione di esame e applicabile, allo stato, alla seconda prova orale.

Per quanto riguarda la prima prova orale occorrerà, invero, rispettare anche quanto previsto dall’art. 5 del decreto-legge n. 31/2021.

Appare, inoltre, necessario indicare nel verbale la durata della interrogazione di ciascun candidato e, in particolare, osservare con attenzione la predetta durata minima della prova, al fine di evitare doglianze o ricorsi concernenti detto profilo.

In merito alle richieste di differimento della prova orale dei candidati a causa di documentati motivi di salute, preme rammentare che in fattispecie di istanza di rinvio presentata da candidata in stato di gravidanza a rischio, non accolta dalla commissione, con pronuncia n. 580 del 6 dicembre 2021 il Tribunale Amministrativo Regionale per l’Emilia Romagna ha accolto i motivi di doglianza in ordine all’illegittima esclusione dall’esame.

In particolare, il giudice amministrativo, nell’accogliere la domanda cautelare formulata dalla candidata, ha ritenuto assolutamente preminenti le ragioni di tutela della salute (nella specie di una donna in gravidanza a rischio con minaccia di aborto, come da certificazione medica prodotta) rispetto alle ragioni rappresentate dalla commissione, quali il sopraggiungere della data di ultimazione dei lavori della commissione.

Orbene, salva l’autonomia decisionale rimessa alle commissioni esaminatrici, si invita a valutare con la massima attenzione gli impedimenti dei candidati i quali, per comprovati motivi di salute, chiedano il differimento della prova orale.

Si rammenta, in proposito, che l’art. 4, comma 7, del decreto-legge 13 marzo 2021, n. 31, convertito con modificazioni dalla legge 15 aprile 2021, n. 50, ha espressamente previsto che "... in caso di comprovati motivi di salute che impediscono al candidato di svolgere la prova d’esame, il candidato può richiedere, con istanza al presidente della sottocommissione distrettuale corredata da idonea documentazione, dì fissare una nuova data per lo svolgimento della prova stessa. Il presidente può disporre la visita fiscale domiciliare secondo le disposizioni relative al controllo dello stato di malattia dei pubblici dipendenti. In ogni caso, quando l’istanza è accolta, la prova deve essere svolta entro dieci giorni dalla data di cessazione dell ’impedimento”.

Con riguardo, poi, allo svolgimento della discussione e della camera di consiglio ai sensi dell’art. 6, comma 5, del d.m. 11 novembre 2021, premesso che si tratta di un profilo delicato, suscettibile di dare adito a contenzioso, al fine di agevolare l’attività delle commissioni esaminatrici giova rammentare che la norma, nel disciplinare le modalità di svolgimento della prima prova orale di esame, stabilisce che “4/ termine della discussione, i membri della commissione abbandonano l’aula virtuale usata per l’esame e si ritirano in camera di consiglio utilizzando una diversa aula virtuale per decidere il voto da attribuire al candidato. All’esito della deliberazione, i commissari si ricollegano all’aula virtuale usata per la discussione e comunicano l’esito della prova”.

La previsione di una duplice aula virtuale, una destinata allo svolgimento della prova di esame e accessibile anche ai candidati e soggetti estranei e un’altra riservata esclusivamente alla commissione per le valutazioni sull’esame svolto dal candidato è funzionale, da un lato, ad assicurare la pubblicità della seduta e, dall’altro, a garantire la necessaria segretezza della camera di consiglio telematica.

Al fine di fornire il massimo supporto alle commissioni già per la precedente sessione di esame questo Ministero aveva messo a disposizione delle SS.LL. un webinar microsoft per l’utilizzo di teams nelle sedute di esame.

Nell’ottica di assicurare il doveroso lineare andamento dell’esame si pregano, pertanto, le SS.LL. di curare con la massima attenzione il rispetto delle prescrizioni sopra indicate in merito alla gestione della doppia aula virtuale, avendo cura di verificare costantemente, per ogni singola seduta d’esame, il corretto svolgimento della discussione pubblica e della successiva camera di consiglio riservata.

X)  SOTTOCOMMISSIONI DI ESAME

Premesso che il disposto dell’art. 22 del regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, successivamente modificato dall’art. 1 della legge 27 giugno 1988, n. 242, è stato sostituito dall’art. 1 -bis del decreto-legge 21 maggio 2003, n. 112, convertito con modificazioni nella legge 18 luglio 2003, n. 180, con riferimento alla sessione di esame 2020 - e, per quanto qui rileva, anche per quella 2021 - il legislatore ha modificato la composizione delle commissioni esaminatrici, prevedendo all’art. 3, comma 1, del decreto-legge n. 31/2021 che “Le sottocommissioni di cui all’articolo 22, quarto comma, del regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 1934, n. 36, e all’articolo 47, commi 2 e 3, della legge 31 dicembre 2012, n. 247 sono composte da tre membri effettivi e tre membri supplenti, dei quali due effettivi e due supplenti sono avvocati designati dal Consiglio nazionale forense tra gli iscritti all ’albo speciale per il patrocinio davanti alle giurisdizioni superiori ((e uno effettivo e uno supplente sono individuati)) tra magistrati, anche militari, prioritariamente in pensione, o tra professori universitari o ricercatori confermati in materie giuridiche, anche in pensione, o tra ricercatori a tempo determinato, in materie giuridiche, di cui all’articolo 24, comma 3, lettera b), della legge 30 dicembre 2010, n. 240. Ciascuna sottocommissione opera con la partecipazione di tre membri rappresentativi di almeno due categorie professionali. Il   presidente è un avvocato”.

In via preliminare appaiono opportune alcune precisazioni sulla terminologia utilizzata per indicare le commissioni di esame.

La denominazione di “commissione centrale” indica unicamente la commissione istituita presso questo Ministero, alla quale sono attribuite le funzioni specificamente elencate al comma 9 dell’art. 1 -bis della legge citata, salvo, come sopra precisato, la predisposizione delle linee guida per la formulazione dei quesiti e la valutazione dei candidati della prima prova orale.

Le commissioni di esame istituite presso le Corti di appello sono, invece, indicate sotto la unica denominazione di “sottocommissioni”.

Tale termine è stato utilizzato dal legislatore per indicare sia la prima (o unica) sottocommissione nominata presso ciascuna Corte di appello, ai sensi dell’art. 1 -bis, comma 4, della legge citata, sia le ulteriori sottocommissioni nominate con decreto del Ministro della giustizia.

Ciò posto, si rappresenta che ogni qualvolta verrà fatto riferimento alla “commissione centrale’’’’ si intenderà indicare la commissione istituita presso questo Ministero.

Le sottocommissioni di esame nominate presso ciascuna Corte di appello saranno, invece, indicate facendo riferimento all’ordine di nomina delle stesse (“prima, seconda, terza ... sottocommissiane”).

Come già evidenziato, nella sostanza l’attuale normativa conferisce a ciascuna sottocommissione una piena autosufficienza, prevedendo che esse siano composte da membri titolari e da membri supplenti, per numero eguale e per categoria speculari.

In ragione di detta autonomia delle sottocommissioni, il disposto del comma 5 dell’art. 1 -bis del decreto-legge 21 maggio 2003, n. 112, convertito nella legge 18 luglio 2003, n. 180 (a norma del quale “i supplenti intervengono nella commissione e nelle sottocommissioni in sostituzione di qualsiasi membro effettivo”) potrà essere applicato soltanto nelTambito della sottocommissione cui appartiene il componente da sostituire, con la conseguenza che non sussiste più quel principio di interscambiabilità che la previgente normativa consentiva di affermare.

In ogni caso, tuttavia, i presidenti delle sottocommissioni sono tenuti ad attenersi al chiaro e ineludibile tenore letterale della norma, il quale è preclusivo della possibilità che una sottocommissione sia composta da tre membri appartenenti alla medesima area professionale, salvo integrare un vizio nella composizione della commissione.

Invero, nel vasto contenzioso giurisdizionale introdotto dai candidati alTesame di avvocato non ammessi alle prove orali, uno dei motivi più frequenti di ricorso attiene proprio alla composizione delle sottocommissioni esaminatrici.

Pertanto, ferma restando l’autonomia decisionale delle sottocommissioni, al fine di garantire il buon andamento dell’esame si richiama l’attenzione su quanto sopra esposto, con T auspicio che le indicazioni ivi contenute possano trovare concreta applicazione nei casi in cui sia necessario sostituire uno o più componenti delle sottocommissioni d’esame temporaneamente impossibilitati a partecipare, come pure che, in ogni seduta della sottocommissione, sia sempre garantita la presenza delle componenti corrispondenti ad almeno due delle tre professionalità indicate nell’art. 3, comma 1, del decreto-legge n. 31/2021 (premesso che un avvocato, in qualità di presidente o di vice presidente, deve necessariamente essere presente, al fine della validità della prova è sufficiente che sia presente o un magistrato o la componente universitaria, con conseguente illegittimità della commissione composta esclusivamente da avvocati).

In merito alle ipotesi di dimissioni di commissari, giova rappresentare che la richiesta di esonero nell’incarico avanzata da un componente della commissione - tale dovendosi qualificare la relativa istanza - non ha effetto sospensivo del provvedimento di nomina, né degli obblighi conseguenti al munus di cui è stato investito e alle correlate responsabilità, fino a quando non venga designato e nominato altro componente in sostituzione.

Si tratta, infatti, di una nomina d’ufficio, cui è possibile sottrarsi soltanto una volta che questo Ministero abbia valutato le ragioni ostative prospettate e abbia, di conseguenza, deciso di esonerare dall’incarico il componente, disponendone la sostituzione.

Si invitano, pertanto, i presidenti delle sottocommissioni a convocare regolarmente per l’attività della sottocommissione di esame - i cui lavori, giova ricordarlo, si svolgeranno nella prima fase esclusivamente con modalità telematica e non in presenza -, i componenti che hanno avanzato richiesta di sostituzione fino all’eventuale provvedimento di accoglimento dell’istanza.

Con riferimento, infine, alle funzioni di segretario della commissione - in precedenza svolte, sulla base della designazione del Presidente della Corte, da personale appartenente all’Area terza, dipendente del Ministero della giustizia, in servizio presso la Corte di appello ovvero, secondo le determinazioni del Presidente medesimo, presso gli altri Uffici del distretto -, l’art. 3, comma 3, del decreto legge n. 31/2021 ha esteso la competenza a tutto il personale amministrativo in servizio presso qualsiasi pubblica amministrazione, purché in possesso di qualifica professionale per la quale è richiesta almeno la laurea triennale.

Sarà cura delle SS.LL. provvedere, come in passato, a designare i segretari di ciascuna sottocommissione istituita il distretto di Corte, individuandoli tra tutto il personale che presta servizio nel distretto, su indicazione preventiva dell’amministrazione interessata solo nel caso di personale non appartenente all’amministrazione della giustizia.

XI)  GETTONE DI PRESENZA

Con riguardo alla corresponsione del gettone di presenza spettante per la sola prima prova orale ai sensi dell’art. 6 del decreto-legge 13 marzo 2021, n. 31, le SS.LL. avranno cura di predisporre i prospetti riepilogativi delle presenze dei componenti delle sottocommissioni e dei segretari che hanno partecipato all’espletamento della suddetta prova orale, con il calcolo complessivo dell’importo dei gettoni da corrispondere.

Si comunica che ogni Corte di appello sarà competente con riferimento al pagamento gettoni spettanti in favore delle proprie sottocommissioni, provvedendo al calcolo del dovuto in base ai verbali fatti pervenire dalla Corte di appello abbinata con il verbale di sorteggio.

Ai fini della quantificazione del gettone di presenza, allora dovranno essere considerati sia i componenti di ciascuna sottocommissione, ovvero coloro che costituiscono le sottocommissioni istituite presso la Corte di appello (che hanno esaminato i candidati di altra Corte di appello), sia il personale che ha svolto funzioni di segretario presso ima determinata Corte di appello (ma che ha svolto le sue funzioni in una commissione istituita presso altra Corte di appello).

In sostanza, ciascuna Corte di appello dovrà corrispondere il gettone di presenza sia al proprio personale di servizio che ha svolto funzioni di segretario (ovvero a personale di altri uffici o anche di altre amministrazioni che abbia svolto le medesime funzioni di segretario), sia ai componenti di ciascuna sottocommissione istituita presso la stessa Corte di appello (a prescindere dalla circostanza che tali sottocommissioni abbiano esaminato candidati di altra Corte di appello).

Il tenore letterale dell’art. 6 del decreto-legge citato che fa riferimento “ai componenti e al segretario delle sottocommissioni” esclude che lo stesso emolumento possa essere   corrisposto a soggetti diversi, per esempio in favore di coloro che abbiano svolto compiti di vigilanza.

Il gettone di presenza, a carico del Ministero della giustizia, spetta, peraltro, in favore di tutto il personale che abbia svolto funzioni di segretario, a prescindere dall’amministrazione di appartenenza; in senso opposto, eventuali ulteriori costi per il personale (straordinario, trasferte, ecc.) rimarranno a carico dell’amministrazione di appartenenza.

Le richieste dei fondi necessari alla liquidazione dei gettoni, con i relativi prospetti di calcolo disposti dai competenti uffici ragioneria, con l’indicazione del numero totale dei gettoni maturati da ciascuno e non il mero elenco nominativo dei componenti e dei segretari, dovranno essere inoltrate all’ufficio II di questa Direzione generale anche a mezzo e-mail: Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. per interoperabilità.

Si precisa che all’atto della richiesta delle somme, dovrà essere allegato il prospetto di calcolo relativo ai gettoni spettanti e sarà cura di questa Direzione generale provvedere ad emettere il relativo ordine di accreditamento.

Giova precisare che il gettone spettante ai componenti delle sottocommissioni e dei segretari che hanno partecipato all’espletamento della prima prova orale, deve essere considerato reddito assimilato per tutti i componenti dipendenti (magistrati, professori e segretari) e, come tale, soggetto a tassazione corrente, nonché come reddito di lavoro autonomo per gli avvocati, i quali dovranno emettere regolare fattura per l’importo loro spettante.

Per quanto riguarda i componenti delle commissioni che svolgono la prima prova orale in presenza presso la sede dell’ordine degli avvocati ubicata nel Palazzo di giustizia e provengono da fuori sede e chiedano il rimborso delle spese di missione, si fa presente che l’art. 6 del decreto-legge 13 marzo 2021, n. 31, prevede che per la prima prova orale sarà corrisposto esclusivamente un gettone di presenza di € 70 a titolo di rimborso forfettario.

L’art. 4, comma 2, del citato decreto legge n. 31 stabilisce che la prima prova orale si svolga con modalità di collegamento da remoto ai sensi dell’art. 247, comma 3, del decreto- legge 34/2020, convertito, con modificazioni, dalla legge 17/07/2020 n. 77, non imponendo ai commissari un obbligo di spostamento; qualora, al fine di garantire una maggiore funzionalità alle attività della commissione, queste dovessero ritenere opportuno operare presso un’unica sede, eventuali costi di trasferta, rimessa ad una autonoma valutazione degli stessi componenti della commissione, rimangono comunque assorbiti dal citato gettone di presenza.

XII) CANDIDATI CON DISABILITÀ E CANDIDATI CON DISTURBI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO

Per i candidati portatori di handicap si osservano le disposizioni di cui all’art. 20 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, previa designazione, da parte del Presidente della Corte di appello, di una o più persone idonee (munite almeno di diploma di scuola media superiore o di laurea - escluse da quest’ultimo titolo le lauree in giurisprudenza e scienze politiche) che prestino ausilio ai candidati di cui sopra. Si raccomanda in proposito, non essendo previsto un capitolo di spesa per il pagamento di ausiliari, la nomina di persone appartenenti all’amministrazione, sempre che possiedano i requisiti sopra ricordati.

Ai candidati con disturbi specifici dell’apprendimento si applica il regime di tutela previsto dall’art. 11, commi 2, 3, 4 e 5 del d.m. 11 novembre 2021, gravando sulla Corte di appello ove si svolge l’esame l’onere di reperire le persone idonee o gli strumenti necessari per fornire l’ausilio attribuito dalla commissione di esame, impiegando, nell’ottica di contenimento dei costi, le medesime accortezze sopra indicate per i candidati portatori di disabilità.

XIII) QUESTIONI IN ORDINE ALLA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

Sul punto occorre rammentare che, come già comunicato alle SS.LL., si sono verificati svariati inconvenienti, anche di natura tecnica e informatica, nella presentazione delle domande da parte dei candidati, che hanno necessario un intervento straordinario da parte della Direzione generale per i sistemi informativi automatizzati finalizzato alla loro risoluzione.

In estrema sintesi, è stato riaperto il sistema informatico fino alle ore 24:00 del 24 gennaio 2022 al fine di consentire la regolarizzazione dei pagamenti e delle domande incomplete, ovvero non inviate per inconvenienti tecnici o di altra natura.

Svariate centinaia di candidati risultano infine avere presentato la domanda senza accreditarsi tramite SPID, bensì utilizzando il canale riservato ai non residenti in Italia.

Poiché, tuttavia, il sistema ha registrato regolarmente le domande, la gran mole delle stesse sconsiglia qualsiasi intervento in merito. In sostanza, questi candidati hanno strumentalizzato la possibilità consentita dal sistema informatico di inoltro della domanda senza registrazione mediante SPID pur essendo cittadini residenti in Italia.

In assenza di un simile blocco imposto dal sistema, a fronte di centinaia di domande che risultano accettate dalla piattaforma, onde prevenire un probabile contenzioso particolarmente esteso appare tuttavia preferibile non sollevare alcun rilievo sull’ammissione di questi candidati all’esame di abilitazione.

Le SS.LL. sono pregate, per quanto di rispettiva competenza, di trasmettere la presente nota ai Presidenti delle sottocommissioni d’esame.

Cordialità.

Roma, 31 gennaio 2022