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Esame di Stato per l’abilitazione all’esercizio della professione di avvocato: “ orale rafforzato” anche per la sessione 2022

il 2 agosto 2022, il Senato ha approvato, il disegno di legge, d’iniziativa del Governo, già approvato dalla Camera dei deputati: Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 21 giugno 2022, n. 73, recante misure urgenti in materia di sempli­ficazioni fiscali e di rilascio del nulla osta al lavoro, Tesoreria dello Stato e ulteriori disposizioni finanziarie e sociali

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Dopo l’articolo 39 è inserito il seguente: « Art. 39-bis. – (Disposizioni in materia di svolgimento della sessione dell’anno 2022 dell’esame di Stato per l’abilitazione all’esercizio della professione di avvocato) –

1. L’esame di Stato per l’abilitazione all’esercizio della professione di avvocato, limitatamente alla sessione da indire per l’anno 2022, è disciplinato dalle disposizioni di cui al decreto legge 13 marzo 2021, n. 31, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 aprile 2021, n. 50.

2. Con il decreto del Ministro della giustizia che indice la sessione d’esame per l’anno 2022 sono fornite le indicazioni relative alla data di inizio delle prove, alle modalità di sorteggio per l’espletamento delle prove orali, alla pubblicità delle sedute di esame, all’accesso e alla permanenza nelle sedi di esame, alle eventuali prescrizioni imposte ai fini della prevenzione e protezione dal rischio del contagio da COVID-19, nonché alle modalità di comunicazione delle materie scelte dal candidato per la prima e la seconda prova orale. Con il medesimo decreto sono altresì disciplinate le modalità di utilizzo di strumenti compensativi per le difficoltà di lettura, di scrittura e di calcolo, nonché la possibilità di usufruire di un prolungamento dei tempi stabiliti per lo svolgimento delle prove, da parte dei candidati con disturbi specifici di apprendimento. Non si applicano le disposizioni dell’articolo 3, comma 2, del decreto-legge 13 marzo 2021, n. 31, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 aprile 2021, n. 50.

3. In deroga a quanto previsto dall’articolo 4, comma 6, del decreto legge 13 marzo 2021, n. 31, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 aprile 2021, n. 50, le linee generali da seguire per la formulazione dei quesiti da porre nella prima prova orale e per la valutazione dei candidati, in modo da garantire l’omogeneità e la coerenza dei criteri di esame, sono stabilite con decreto del Ministero della giustizia, sentita la commissione centrale costituita ai sensi dell’articolo 22 del regio decreto legge 27 novembre 1933, n. 1578, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 1934, n. 36.

4. Per l’attuazione delle disposizioni del presente articolo è autorizzata la spesa di euro 1.820.000 per l’anno 2023, cui si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo istituito ai sensi dell’articolo 1, comma 457, della legge 27 dicembre 2017, n. 205.