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Nessuna proroga alla normativa transitoria prevista per l’esame di abilitazione forense

Nessuna proroga alla normativa transitoria prevista per l’esame di abilitazione forense. Dal 2018 l’esame si svolgerà ai sensi dell’art. 46, art. 47 L. 247/2012 e del DM n.48/2016. Eliminati i codici commentati.

La legge 205/2017, bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018, pubblicata sulla g.u 29.12.2017, ha apportato alcune modifiche alla legge professionale forense (legge 247/2012). Fra l’altro è stato modificato il comma 6 dell'articolo 46 con la sostituzione delle parole “diritto comunitario e internazionale privato” “in diritto dell'Unione Europea,  diritto internazionale privato”.

Nessuna modifica è stata effettuata all'articolo 49 ove era prevista la normativa transitoria: 1. Per i primi cinque anni - fino al 2017 - dalla data di entrata in vigore della presente legge l'esame di abilitazione all'esercizio della professione di avvocato si effettua, sia per quanto riguarda le prove scritte e le prove orali, sia per quanto riguarda le modalità di esame, secondo le norme previgenti.

L’emendamento proposto, in sede di approvazione della legge, è stato respinto, probabilmente a conferma della decisone del Ministro della Giustizia di non prorogare ulteriormente la normativa transitoria.

Con la completa applicazione delle norme su richiamate alcune importanti novità riguarderanno per lo svolgimento

  1. della prova scritta
  2. I candidati possono portare per la prova esclusivamente testi di legge stampati e pubblicati a cura di un editore, ivi incluso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. Il timbro di riconoscimento della commissione distrettuale, la data in cui è effettuato il controllo ed il visto di uno dei suoi componenti sono apposti sulla prima di copertina dei testi di legge ammessi. (DM 48/2016)
  3. della prova orale:

Successivamente all'illustrazione della prova scritta, al candidato sono rivolte le domande individuate mediante estrazione svolta con modalità informatiche tra quelle contenute in un apposito data base alimentato a norma dell'articolo 7, comma 1. Il candidato ha diritto di assistere all'estrazione con modalità informatiche delle domande sulle quali deve rispondere. Ogni componente della commissione o della sottocommissione può rivolgere al candidato domande di approfondimento dell'argomento oggetto della domanda estratta, volte a verificare l'effettiva preparazione dello stesso. (DM 48/2016)