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Archivi informatici - dati falsi - falsità in atto pubblico - documento digitale

Archivi informatici - dati falsi - falsità in atto pubblico - documento digitale (Cassazione – Sezione quinta penale (up) – sentenza 14 marzo-12 maggio 2003, n. 20723)

Archivi informatici - dati falsi - falsità  in atto pubblico - documento digitale  (Cassazione – Sezione quinta penale (up) – sentenza 14 marzo-12 maggio 2003, n. 20723)

Osserva

1. Le indagini

Nel corso di ispezioni interne presso la sede dell’Inps di Genova venivano rilevate irregolarità nella tenuta degli archivi informatici delle posizioni assicurative, in conseguenza delle quali venivano liquidate pensioni non dovute o annullati debiti di contribuenti.

Le indagini consentivano di appurare che nel sistema informatico Arpa erano stati inseriti dati falsi , che non trovavano supporto nella documentazione cartacea, che era stata, peraltro, manomessa.

Le indagini coinvolgevano beneficiari delle erogazioni, impiegati operatori dell’archivio informatico ed impiegati e soggetti estranei che fungevano da intermediari.

Le indagini davano origine a molti processi.

Ai numerosi imputati del presente processo sono stati contestati i reati di abuso in atti di ufficio, falso, truffa, corruzione, in un caso concussione ed in un altro ancora la violazione dell’articolo 491bis Cp, perché il fatto si era verificato dopo l’entrata in vigore della legge 547/93.

2. Le sentenze di merito

All’esito del giudizio di primo grado, nel corso del quale venivano sentiti numerosi imputati in procedimento connesso, il Tribunale di Genova, con sentenza emessa in data 26 ottobre 1998, escluso il delitto di cui all’articolo 323 Cp, condannava gli imputati per gli altri delitti indicati.

La Corte di Appello di Genova , con sentenza emessa in data 22 maggio 2000 dichiarava non doversi procedere contro numerosi imputati per essere estinti per prescrizione i reati loro contestati, condannava altri alla pena patteggiata ai sensi dell’articolo 599 Cpp e riduceva la pena a molti altri imputati.

Otto degli imputati condannati in secondo grado proponevano ricorso per cassazione, ma i motivi proposti sono, come meglio si dirà in seguito, oltre che in alcuni casi generici, manifestamente infondati e si risolvono in censure di merito della decisione impugnata.

L’Inps, costituitasi parte civile, depositava una memoria nella quale tra l’altro poneva in evidenza che i maggiori imputati di questa vicenda erano stati condannati con sentenza già passata in giudicato.

3. Questioni generali

Prima di procedere all’esame dei motivi di ricorso va premesso in linea generale con considerazione valida per tutti i ricorrenti che il Tribunale nel corso di un lungo dibattimento ha ascoltato molti imputati in procedimento connesso che erano stati intermediari relativamente alle posizioni dei singoli imputati.

Nella motivazione, ripresa poi dalla Corte di merito, il Tribunale ha valutato tali dichiarazioni ed ha ritenuto gli imputati in procedimento connesso attendibili intrinsecamente e le loro dichiarazioni confortate da numerosi riscontri oggettivi. I giudici di merito, quindi, hanno fatto corretto uso dei criteri di valutazione della prova.

I giudici di merito hanno poi risolto alcune questioni di carattere generale. Vale la pena di ricordare, perché ripresa nei motivi di ricorso, quella che concerne la manipolazione e l’inserimento di dati falsi nell’archivio informatico di un ente pubblico, attività che i giudici di merito hanno ritenuto integrare i delitti di falso contestati.

Il 3 settembre 2001 in uno dei tanti procedimenti originati dalla indagine alla quale si è fatto all’inizio riferimento la Cassazione (vedi Cassazione sez. quinta, 3 settembre 2001, Balbo) ha stabilito che l’archivio informatico di una pubblica amministrazione - è tale è l’Inps - deve essere considerato alla stregua di un registro tenuto da un soggetto pubblico, con la conseguenza che la condotta di un pubblico ufficiale o di un incaricato di un pubblico servizio che, nell’esercizio delle sue funzioni e facendo uso dei supporti tecnici di pertinenza della pubblica amministrazione, confezioni un falso atto informatico destinato a rimanere nella memoria dell’elaboratore, integra una falsità in atto pubblico, a seconda dei casi, materiale o ideologica - articoli 476 e 479 Cp - ininfluente peraltro restando la circostanza che non sia stato stampato alcun documento cartaceo.

La Corte condivide tale orientamento con riferimento ovviamente ai fatti verificatisi prima della entrata in vigore della legge 547/93, che, come è noto, ha introdotto l’articolo 491bis Cp, che deve essere vista come norma interpretatrice in quanto si limita a chiarire che le fattispecie di falso sono ravvisabili anche quando la falsificazione sia avvenuta a mezzo di un supporto informatico o comunque con la sua alterazione.

Infine la Corte di merito, tenuto conto delle osservazioni fatte in premessa, ha minuziosamente analizzato e precisato le posizioni dei singoli imputati.

4. Le posizioni dei singoli ricorrenti

a) Mxxxxxx Angelo:

Mxxxxxx Angelo deduceva i seguenti motivi di impugnazione:

1. Mnnnnta assunzione di una prova decisiva consistente in una dichiarazione dell’Inps, dalla quale si poteva desumere che nelle more del secondo giudizio il ricorrente aveva provveduto ad estinguere il debito con l’Ente;

2. Manifesta illogicità della motivazione in ordine alla sua ritenuta responsabilità , perché nessuno aveva detto che il ricorrente era consapevole della illiceità del fatto.

Mxxxxxx Angelo si duole, quindi, del fatto che la Corte di merito non abbia valutato l’avvenuto pagamento di quanto indebitamente percepito e non abbia ascoltato un rappresentante della direzione dell’Inps a conferma della produzione documentale.

Il motivo è manifestamente infondato perché la Corte di merito non ha affatto ritenuto inidonea la produzione, circostanza che avrebbe reso opportuno sentire un rappresentante dell’Inps, ma la ha ritenuta insufficiente al fine di modificare la pena inflitta in primo grado.

Infatti, fermo restando che l’avvenuto pagamento non incide sui reati già consumatisi e non integra il risarcimento del danno, come ammette lo stesso ricorrente la Corte di merito, con motivazione non censurabile in sede di legittimità ha ritenuto equa la pena utilizzando gli altri parametri indicati dall’articolo 133 Cp e cioè la esistenza di precedenti penali ed il fatto che il danno non era stato molto rilevante perché l’Inps aveva sospeso i pagamenti.

Il secondo motivo è del tutto generico perché si denuncia il vizio di motivazione in ordine alla ritenuta responsabilità del ricorrente, ma non si spiega in che cosa esso consista; in ogni caso la motivazione sul punto è assai precisa perché la Corte di merito ha indicato tutti gli elementi esistenti a carico del Mxxxxxx.

b) Sxxxxxxx Pierino:

Sxxxxxxx Pierino deduceva la contraddittorietà della motivazione della sentenza impugnata.

Il motivo è del tutto generico perché è stato dedotto il vizio di motivazione , ma non si è spiegato in che cosa esso consistesse.

In ogni caso anche la motivazione che sorregge la affermazione di responsabilità dello Sxxxxxxx appare logica e congrua e , quindi , non censurabile in sede di legittimità.

c) Mxxxx Nevio:

Mxxxx Nevio deduceva i seguenti motivi di impugnazione:

1. Violazione dell’articolo 603 Cpp per il rigetto della richiesta di rinnovazione della istruttoria dibattimentale , perché le indagini sono state svolte da funzionari della parte offesa Inps, mentre si sarebbe dovuta disporre una perizia sui sistemi informatici;

2. Violazione di legge in relazione alla contestazione di concorso in falso informatico;

3. Manifesta illogicità della motivazione della sentenza impugnata in ordine alla responsabilità del ricorrente.

Il primo motivo di impugnazione è di merito ed è manifestamente infondato. Le indagini sono state svolte da funzionari dell’Inps a ciò deputati e la responsabilità del Mxxxx ha trovato il suo fondamento nei documenti dall’ente prodotti e nella testimonianza di Zxxxxx, funzionario Inps.

I giudici di merito non hanno ritenuto di disporre una perizia alla quale il giudice ricorre quando la situazione processuale non sia chiara e sia necessario il supporto di valutazioni tecniche non possedute dai giudici.

Nel caso di specie i giudici non hanno ritenuto che ricorressero i presupposti per disporre una perizia e dal contesto motivazionale effettivamente non traspare una tale necessità prospettata dal solo Mxxxx.

Corretto è, quindi, il rigetto della richiesta rinnovazione, dal momento che questo nel nostro sistema è un istituto eccezionale al quale si può ricorrere soltanto quando la prova richiesta abbia il carattere della decisività. Nel resto il motivo è di merito perché il ricorrente ha contestato la ricostruzione dei fatti operata dai giudici dei primi due gradi di giurisdizione.

Questi hanno rilevato che il Mxxxx in un primo momento si cancellò dall’archivio perché non aveva la possibilità di pagare i contributi e poi successivamente si iscrisse di nuovo tramite il suo amico Vxxxxxx avvalendosi per gli anni precedenti di un condono. La ricostruzione è del tutto logica e la motivazione molto analitica appare immune da vizi logici e da contraddizioni. Tali considerazioni risolvono anche il secondo motivo di impugnazione con il quale il ricorrente ha contestato la ricostruzione dei fatti operata dai giudici dei primi due gradi, dimenticando che la valutazione di merito compete in via esclusiva ad essi.

Manifestamente infondato è, infine, il terzo motivo di impugnazione; come si è già detto in via generale sussiste il delitto di falso contestato anche se i fatti sono precedenti, come nel caso del Mxxxx, all’entrata in vigore della legge sul falso informatico ed alla introduzione dell’articolo 491bis Cp.

d) Mccccccccc Francesco:

Mccccccccc Francesco ha dedotto i seguenti motivi di impugnazione:
1. Mnnnnnza di motivazione della sentenza impugnata e travisamento del fatto in relazione agli articoli 476 e 479 Cp.

2. Violazione degli articoli 133, 476 e 479 Cp. Manifestamente infondato, oltre che di merito è anche il primo motivo di impugnazione del ricorso proposto dal Mccccccccc.

Contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente gli elementi di accusa i giudici di merito li hanno tratti non solo dalle dichiarazioni di Giovanni Cxxxxx, ma anche da quelle dell’impiegato Rocca e del funzionario Zxxxxx. Il Milano, come si desume dalla sentenza impugnata, in effetti contattò Cxxxxx e Rocca, come ha in effetti ammesso, ma soltanto al fine di chiedere informazioni sulla sua posizione e non per inserire dei dati falsi nel programma.

I giudici hanno escluso la pretesa buona fede del ricorrente non solo in base alla considerazione logica che difficilmente il Rocca avrebbe introdotto dati falsi al fine di favorire il Milano di sua iniziativa e senza una esplicita richiesta, ma anche in base ad episodi non equivoci come la consegna del danaro - cinque milioni - per le pratiche Sxxxxx e Milano.

La ricostruzione dei fatti operata dai giudici di merito appare del tutto logica e la motivazione che la sorregge certamente congrua. Il ricorrente ha dedotto anche un cosiddetto travisamento del fatto che sarebbe stato compiuto dalla Corte di merito nella interpretazione delle dichiarazioni del Cxxxxx.

Il travisamento del fatto, ammesso - e ciò sembra doversi escludere - che ci sia stato, secondo la giurisprudenza maggioritaria della Suprema Corte, non è deducibile in sede di legittimità, a meno che non si traduca in un vizio della motivazione, inesistente, come si è rilevato, nel caso di specie.

Quanto al secondo motivo di ricorso in ordine alla presunta violazione dell’articolo 133 Cp si rileva che i giudici di merito hanno chiarito i criteri per la determinazione della pena concedendo al Milano le attenuanti generiche ritenute prevalenti sulle aggravanti.

I rilievi si risolvono, quindi, in censure di merito inammissibili in sede di legittimità.

e) Oxxxxxx Andrea:

Oxxxxxx Andrea ha dedotto i seguenti motivi di impugnazione:

1. Violazione di legge e/o falsa applicazione di legge , perché l’Oxxxxxx non era assolutamente a conoscenza di quanto messo in atto in suo favore da Bertamino e Mnnnn;

2. Violazione di legge, falsa applicazione della legge e Mnnnnnza e manifesta illogicità della motivazione in ordine alla ritenuta responsabilità dell’Oxxxxxx. In favore di Oxxxxxx vi fu un interVxxxxxx dei coimputati in procedimento connesso Bertamini e Mnnnn.

Sul piano oggettivo non vi è alcun dubbio che siano stati inseriti nel programma dell’elaboratore dei dati falsi; l’Oxxxxxx ha sempre sostenuto di essere stato all’oscuro di tutto.

I giudici di merito, oltre a considerare che è impossibile ritenere che due persone, abituate ad effettuare quel tipo di interventi - inserimento di dati falsi normalmente a pagamento, abbiano commesso reati così gravi a vantaggio di un terzo a sua insaputa, hanno rilevato che il Mnnnn indicò al Bertamino i dati dell’Oxxxxxx necessari per compiere l’operazione.

Ora, a parte la logicità della prima considerazione riportata, è del tutto evidente che i precisi dati dell’Oxxxxxx non possono essere stati forniti che dallo stesso interessato, il che rende evidente che vi sia stato concorso del ricorrente nei reati commessi dai due coimputati.

L’unica particolarità della vicenda è che l’interVxxxxxx a favore dell’Oxxxxxx, che era un barista, sia stato effettuato gratis per amicizia; ciò però nulla toglie alla illiceità della condotta, come correttamente hanno rilevato i giudici di merito, comportando soltanto l’esclusione del delitto di corruzione.

Non è, quindi, ravvisabile il vizio di motivazione denunciato e i motivi di ricorso si risolvono in censure di merito inammissibili in sede di legittimità.

f) Maurici Giacomo:

Maurici Giacomo ha dedotto i seguenti motivi di impugnazione:

1. Mnnnnnza e manifesta illogicità della motivazione in rapporto alla condotta di concorrente esterno nel reato di cui all’articolo 479 Cp e di tentata truffa per Mnnnnnza di prove in ordine alla sua responsabilità;

2. Erronea applicazione della legge penale relativamente al reato di cui all’articolo 479 Cp per inidoneità della condotta criminis ad integrare l’elemento soggettivo, anche perché a voler seguire il ragionamento della Corte di merito nei fatti sarebbe ravvisabile il delitto di cui all’articolo 319 Cp;

3. Mnnnnnza di motivazione ed erronea applicazione della legge penale in rapporto alla quantificazione della pena base e del relativo aumento per la continuazione.

Sul piano oggettivo è del tutto pacifico che siano stati introdotti nel programma dell’elaboratore dati falsi in favore del Maurici.

L’operazione venne compiuta da Vxxxxxx e Bnnnn.

Quest’ultimo in dibattimento ha sostenuto che non aveva ricevuto una richiesta da parte del Maurici, mentre nel corso delle indagini aveva detto il contrario. I giudici di merito con motivazione logica e congrua non censurabile in questa sede di legittimità hanno ritenuto fondata la versione dei fatti fornita del Bnnnn nel corso delle indagini preliminari.

Il ritenuto comportamento del ricorrente certamente integra l’ipotesi del concorso in falso ed in truffa contestato.

Il ricorrente ha poi sostenuto che nei fatti , seguendo l’impostazione dei giudici di merito, sarebbe ravvisabile il delitto di cui all’articolo 319 Cp e non già quello di cui all’articolo 321 Cp.

Francamente il discorso non è molto comprensibile perché i giudici di merito a carico degli impiegati dell’Inps hanno certamente individuato il delitto di corruzione per atti contrari ai doveri di ufficio; il richiamo all’articolo 321 Cp con riferimento al Maurici è corretto perché tale norma prevede le pene per i corruttori ed in base al ragionamento dei giudici di merito il Maurici è appunto un corruttore al sensi e per gli effetti previsti dalla norma citata in rapporto agli articoli 318 , 319 e 320 Cp.

Quanto, infine, ai problemi relativi alla pena sollevati con il terzo motivo di ricorso si rileva che i problemi prospettati sono di merito e, quindi inammissibili.

I giudici di merito - le due sentenze certamente si integrano sul punto - hanno indicato i criteri di cui all’articolo 133 Cp utilizzati e la Corte di merito ha fatto esplicito riferimento ai precedenti penali del Maurici.

g) Sxxxxx Mauro Gino:

Sxxxxx Mauro Gino ha dedotto la violazione dell’articolo 129 Cpp perché all’epoca dei fatti il cosiddetto falso informatico non era previsto dalla legge come reato.

Manifestamente infondato è tale motivo di ricorso per tutte le ragioni che sono già state esposte in via generale ed alle quali si rinvia , non apparendo opportuno riproporle in questa sede.

h) Mxxxxx Carolina:

Mxxxxx Carolina ha dedotto la manifesta illogicità della motivazione impugnata in ordine alla sua ritenuta responsabilità.

Le osservazioni della ricorrente costituiscono censure di merito inammissibili in sede di legittimità.

Premesso che è del tutto pacifico che siano stati inseriti elementi falsi nel programma dell’elaboratore a favore della Mxxxxx e che l’operazione è stata compiuta da Mnnnn, Bertamino e Vxxxxxx, i giudici di merito hanno posto in evidenza che la posizione della Mxxxxx presentava una particolarità dovuta al fatto che la stessa era la cognata del Mnnnn e la nuora di tal Piccardo presso il quale avrebbe lavorato come domestica.

I giudici hanno ritenuto non attendibile il Mnnnn quando ha cercato di tenere .fuori dalla vicenda la cognata affermando di avere ricevuto l’incarico di effettuare le iscrizioni dal presunto datore di lavoro della stessa, il Piccardo, che però non ha potuto confermare nulla essendo nel frattempo deceduto.

Tale versione è apparsa ai giudici di merito non credibile, anche perché non vi era alcun elemento per ritenere che effettivamente la Mxxxxx avesse svolto le funzioni di domestica presso la casa del suocero, e frutto del grado di parentela tra la Mxxxxx ed il Mnnnn.

Si tratta di valutazioni di merito, che in quanto sorrette da una motivazione logica e congrua non appaiono censurabili in sede di legittimità.

Per tutte le ragioni indicate i ricorsi debbono essere dichiarati inammissibili ed i ricorrenti condannati a pagare in solido le spese processuali ed a versare ciascuno la somma, liquidata in via equitativa, in ragione dei motivi dedotti, di euro 500,00 alla cassa delle ammende.

PQM

La Corte dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento in solido delle spese processuali e ciascuno a versare la somma di euro 500,00 alla cassa delle ammende.