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Grandi derivazioni di acqua per uso idroelettrico -Cass. n. 15990/2020

Acque - acque pubbliche - derivazioni e utilizzazioni (utenze) - regioni (competenza) - Grandi derivazioni di acqua per uso idroelettrico - Regime transitorio delle concessioni scadute previsto dalla l.r. Lombardia n. 26 del 2003 - Questione di legittimità costituzionale - Manifesta infondatezza - Ragioni. - Industria - energia elettrica (industria ed impianti elettrici) .

In materia di concessioni di grande derivazione di acqua per uso idroelettrico, è manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 53 bis, commi 4, 5 e 11 della l. r. Lombardia n. 26 del 2003, nella parte in cui introduce un regime transitorio delle concessioni scadute contrastante con la regola generale della legislazione statale contenuta nell'art. 12, comma 8 bis, del d.lgs. n. 79 del 1999, atteso, per un verso, che la disciplina dettata dalla norma regionale, laddove impone al concessionario uscente di pagare un canone aggiuntivo nel periodo di prosecuzione temporanea della gestione della derivazione sino al subentro dell'aggiudicatario della gara, esula dalla materia della "tutela della concorrenza", di competenza esclusiva statale ai sensi dell'art. 117, secondo comma, lett. e), Cost., rientrando, invece, nella materia della "produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia", che appartiene alla competenza legislativa concorrente o ripartita tra lo Stato e le regioni ai sensi dell'art. 117, terzo comma, Cost.; e considerato, per altro verso, che, nel disporre in senso diverso dal citato art. 12, comma 8 bis (il quale consente al concessionario uscente di proseguire la gestione della derivazione, sino alla conclusione del procedimento per l'individuazione del nuovo concessionario, alle stesse condizioni già stabilite), neppure si pone in contrasto con un principio fondamentale dettato dalla legislazione statale, dovendosi individuare tale principio essenzialmente nella previsione diretta ad assicurare la continuità del servizio idrico, e non in quella volta ad assicurare l'invariabilità delle condizioni economiche alle quali la prosecuzione è subordinata.

Corte di Cassazione, Sez. U, Sentenza n. 15990 del 27/07/2020 (Rv. 658547 - 01)

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