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Assistenza e beneficenza pubblica - Vittime del terrorismo - L. n. 206 del 2004 – Cass. n. 11101/2020

Rivalutazione delle indennità ex art. 6 - Ambito di applicazione - Riconoscimento del beneficio patrimoniale e dello speciale assegno vitalizio di cui ai commi 1 e 3 dell'art. 5 - Calcolo in base al parametro dell'invalidità permanente e non a quello dell'invalidità complessiva utilizzata per la rivalutazione dei benefici già riconosciuti - Disparità di trattamento - Esclusione - Fondamento.

In materia di trattamenti previdenziali ed assistenziali in favore delle vittime di atti terroristici, la rivalutazione delle indennità, tenendo conto dell'eventuale intercorso aggravamento fisico e del riconoscimento del danno biologico e morale, prevista dall'art. 6 della l. n. 206 del 2004, trova applicazione nel caso in cui, ai fini della liquidazione, siano stati utilizzati i criteri di valutazione della invalidità permanente - riferita alla capacità lavorativa - contemplati dalla legislazione anteriore, atteso che gli stessi risultano deteriori rispetto a quelli previsti dalla successiva l. n. 206 del 2004, non avendo la previgente normativa posto le indennità pregresse al riparo dal fenomeno inflattivo; inoltre, ai sensi della menzionata legge, le percentuali riferite all'invalidità permanente (IP) e all'invalidità complessiva (IC) assolvono a differenti impieghi, fungendo, rispettivamente, da presupposto di accesso e base di calcolo della "elargizione e dello speciale assegno vitalizio" ex art. 5 della l. n. 206 del 2004 nonché da parametro di riferimento per il "calcolo della rivalutazione" dei benefici già riconosciuti e liquidati, con la conseguenza che non è configurabile una illogica ed ingiustificata disparità di trattamento nel differente riconoscimento delle dette invalidità, venendo in questione parametri legali diversi.

Corte di Cassazione Sez. 3 - , Ordinanza n. 11101 del 10/06/2020 (Rv. 658077 - 01)

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