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Vittime del dovere – Cass. n. 6313/2021

Assistenza e beneficenza pubblica - prestazioni assistenziali - Vittime del dovere - Benefici di cui all'art. 1, comma 563, della l. n. 266 del 2005 - Presupposti - Tutela della pubblica incolumità - Condizioni - Fattispecie.

Il beneficio previdenziale spettante, ai sensi dell'art. 1, comma 563, lett. e, della l. n. 266 del 2005, alle vittime del dovere che abbiano subito un'invalidità permanente in conseguenza di lesioni riportate a seguito di eventi verificatisi nel corso di attività di servizio a tutela della pubblica incolumità, non compete al vigile del fuoco per i postumi dell'infarto occorsogli durante le operazioni di spegnimento di un piccolo fuoco posto a lato di una strada, in assenza di persone. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva escluso la ricorrenza del presupposto del pericolo per la pubblica incolumità, richiamando la distinzione - di matrice penalistica - tra "fuoco" e "incendio", quest'ultimo ricorrente solo allorquando il fuoco divampi in vaste proporzioni, con fiamme che si propaghino con potenza distruttrice, così da porre in pericolo l’incolumità di un numero indeterminato di persone).

Corte di Cassazione, Sez. L - , Sentenza n. 6313 del 08/03/2021 (Rv. 660714 - 01)