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Avvocato e procuratore - onorari - tariffe professionali - Cass. n. 9563/2018

Giudizio di reclamo avverso la sentenza dichiarativa di fallimento - Onorari - Tariffe relative ai procedimenti contenziosi - Applicabilità - Fondamento.

Poiché il giudizio di reclamo avverso la sentenza dichiarativa di fallimento ha natura contenziosa, per la liquidazione del compenso del legale si applicano gli onorari di cui ai paragrafi I, II, e IV della tabella A del d.m. n. 127 del 2004, ai sensi dell'art. 11, comma 2, del medesimo d.m., il quale, con riferimento ai procedimenti camerali, prevede l'applicabilità delle tariffe relative ai procedimenti contenziosi, qualora sorgano contestazioni il cui esame è devoluto al giudice di cognizione.

Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 9563 del 18/04/2018 (Rv. 648118 - 01)

Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_091, Cod_Proc_Civ_art_737, Dlgs_14_2019_art_121, Dlgs_14_2019_art_053

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