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Situazione di abbandono - Adozione del minore d'età – Cass. n. 1476/2021

Adozione - condizioni - situazione di abbandono - Adozione del minore d'età - Pluralità di modelli di adozione - Adozione legittimante - Adozione cd. "mite" - Differenze - Criteri di valutazione da parte del giudice. Adozione - adozione (di minori) in casi particolari - In genere.

Il giudice chiamato a decidere sulla dichiarazione di adottabilità del minore in stato di abbandono, in applicazione degli artt. 8 CEDU, 30 Cost., 1, l. n. 184 del 1983, e 315 bis, comma 2, c.c., deve accertare l'interesse del medesimo a conservare il legame con i suoi genitori biologici, pur se deficitari nelle loro capacità genitoriali, costituendo l'adozione legittimante una "extrema ratio”, cui può pervenirsi nel solo caso in cui non si ravvisi tale interesse; in questo contesto il modello di adozione in casi particolari di cui all'art. 44, lett. d), della l. n. 184 del 1983 può, ricorrendone i presupposti, costituire una forma di cd. adozione mite, idonea a non recidere del tutto nell'interesse del minore il rapporto tra quest'ultimo e la famiglia di origine.

Corte di Cassazione, Sez. 1, Ordinanza n. 1476 del 25/01/2021

Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_0315_2