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Agenzia (contratto di) - scioglimento del contratto - indennita' - Cass. n. 15375/2017

Agenzia - Indennità di cessazione del rapporto - Individuazione del limite massimo della valutazione equitativa - Differenza del limite previsto al comma 6 dello stesso articolo.

In tema di indennità per cessazione del rapporto di agenzia, il comma 3 dell'art. 1751 c.c. delinea soltanto il limite massimo consentito dalla legge per la sua determinazione in via equitativa, da commisurarsi con riferimento alla media annuale delle retribuzioni percepite dall'agente nell'ultimo quinquennio, ovvero, se il contratto di agenzia è stato di durata inferiore, alla media del corrispondente minor arco temporale; detto limite insuperabile non è connotato dall’inderogabilità, prevista esclusivamente per il limite minimo regolato dal successivo comma 6; quest’ultimo, infatti, al fine di assicurare all'agente il risultato migliore, prevede che l'importo determinato dal giudice deve prevalere su quello, eventualmente inferiore, spettante in applicazione di altri criteri diversamente pattuiti.

Corte di Cassazione Sez. L , Sentenza n. 15375 del 21/06/2017

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cassazione

15375

2017