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Vita privata del professionista - Corte di Cassazione, SS.UU, sentenza n. 4994 del 2 marzo 2018

La (potenziale) rilevanza deontologica della vita privata del professionista

Deve ritenersi disciplinarmente responsabile l’avvocato per le condotte che, pur non riguardando strictu sensu l’esercizio della professione, ledano comunque gli elementari doveri di probita`, dignita` e decoro (art. 9 ncdf, già art. 5 cod. prev.) e, riflettendosi negativamente sull’attivita` professionale, compromettono l’immagine dell’avvocatura quale entita` astratta con contestuale perdita di credibilita` della categoria (Nel caso di specie, in applicazione del principio di cui in massima, la Corte ha respinto il ricorso proposto avverso Consiglio Nazionale Forense -pres. f.f. Picchioni, rel. Losurdo, sentenza del 12 luglio 2016, n. 192).

Corte di Cassazione, SS.UU, sentenza n. 4994 del 2 marzo 2018