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CNF - terzietà in sede giurisdizionale - Corte di Cassazione, SS.UU, ordinanza n. 21114 del 12 settembre 2017

CNF: la funzione consultiva e di indirizzo non ne compromette la terzietà in sede giurisdizionale, né rileva ai fini di un’eventuale ricusazione o astensione

La circostanza che il CNF abbia espresso in sede amministrativa un parere ovvero emanato una circolare sulla medesima questione fatta poi oggetto di sua valutazione in sede giurisdizionale, non comporta alcun difetto di terzietà o imparzialità né rileva ai fini di un’eventuale astensione o ricusazione (art. 51 cpc), atteso che la natura amministrativa dell’atto evidenzia un ipotetico interesse del tutto astratto e non “diretto” del CNF: ciò non diversamente da come sarebbe quello che emergerebbe da un proprio precedente di natura giurisdizionale (Nel caso di specie, il ricorrente aveva sollevato qlc degli artt. 35, 36 e 37 della L. n. 247/2012 per asserita violazione degli artt. 24 e 111 Cost., perché nella materia per cui era causa il Consiglio Nazionale Forense aveva precedentemente emanato una circolare esplicativa. In applicazione del principio di cui in massima, la Corte ha rigettato l’eccezione in quanto manifestamente infondata).

Corte di Cassazione, SS.UU, ordinanza n. 21114 del 12 settembre 2017