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Avvocato - onorari - valore della causa - Corte di Cassazione Sez. 2, Ordinanza n. 18507 del 12/07/2018

Art. 6 d.m. n. 585 del 1994 - Onorari professionali a carico del cliente - Liquidazione - Poteri del giudice - Riferimento al valore effettivo della controversia - Conseguenze - Criteri - Fattispecie.

Nei rapporti tra avvocato e cliente sussiste sempre la possibilità di concreto adeguamento degli onorari al valore effettivo e sostanziale della controversia, ove sia ravvisabile una manifesta sproporzione rispetto a quello derivante dall'applicazione delle norme del codice di rito. Pertanto, il giudice deve verificare, di volta in volta, l'attività difensiva che il legale ha svolto, tenuto conto delle peculiarità del caso specifico, in modo da stabilire se l'importo oggetto della domanda possa costituire un parametro di riferimento idoneo ovvero se lo stesso si riveli del tutto inadeguato all'effettivo valore della controversia, perché, in tale ultima eventualità, il compenso preteso alla stregua della relativa tariffa non può essere ritenuto corrispettivo della prestazione espletata. (In applicazione dell'enunciato principio, la S.C. ha condiviso l'ordinanza impugnata nella parte in cui aveva considerato, ai fini della determinazione del valore della controversia, non la somma oggetto della domanda, ma quella più alta effettivamente attribuita ai ricorrenti, all'esito dell'intero procedimento, a titolo di risarcimento dei danni).

Corte di Cassazione Sez. 2, Ordinanza n. 18507 del 12/07/2018