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Transazione a definizione di un giudizio – Cass. n. 3052/2021

Avvocato e procuratore - onorari - transazioni - Transazione a definizione di un giudizio - Solidarietà ex art. 68 r.d.l. n. 1578 del 1933 - Operatività anche nei confronti degli aderenti che non siano stati parti del giudizio - Esclusione.

L'obbligo solidale di pagare le competenze professionali dei difensori, ex art. 68 del r.d.l. n. 1578 del 1933, in caso di definizione della lite mediante transazione, grava su tutti coloro che abbiano aderito a quest'ultima ed abbiano partecipato al giudizio in tal modo definito, non estendendosi, al contrario, nei confronti di chi, pur prestando adesione alla transazione, non abbia però assunto la qualità di parte processuale.

Corte di Cassazione, Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 3052 del 09/02/2021 (Rv. 660325 - 01)

Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1292, Cod_Civ_art_1965