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Rimborso forfetario delle spese generali – Cass. n. 9385/2019

Avvocato e procuratore - onorari - tariffe professionali - Rimborso forfetario delle spese generali - Mancata statuizione circa la loro debenza ovvero sulla percentuale rimborsabile - Conseguenze - Debenza nella misura del quindici per cento sul compenso professionale.

 Il provvedimento giudiziale di liquidazione delle spese processuali che non contenga la statuizione circa la debenza o (come nella specie) anche solo l'esplicita determinazione della percentuale delle spese forfettarie rimborsabili ai sensi dell'art. 13, comma 10, della l. n. 247 del 2012 e dell'art. 2 del d.m. n. 55 del 2014, è titolo per il riconoscimento del rimborso stesso nella misura del quindici per cento del compenso totale, quale massimo di regola spettante, potendo tale misura essere soltanto motivatamente diminuita dal giudice.

Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Ordinanza n. 9385 del 04/04/2019 (Rv. 653487 - 02)

Riferimenti normativi: L_247_2012_13