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Procedimento di ingiunzione per il pagamento di competenze professionali – Cass. n. 567/2022

Avvocato e procuratore - onorari - procedimento di liquidazione - ingiunzione – opposizione - Avvocato - Procedimento di ingiunzione per il pagamento di competenze professionali - Foro di cui all'art. 637, comma 3, c.p.c. - Ambito di applicazione - Prestazioni rese in favore del Ministero dello Sviluppo economico quale componente di un comitato di esperti.

 

In tema di pagamento di compensi di avvocato, il foro speciale di cui all'art. 637, comma 3, c.p.c. trova applicazione solo se la domanda monitoria abbia ad oggetto l'onorario per prestazioni professionali rese dall'avvocato direttamente al cliente rappresentato e difeso in giudizio e non anche ove si riferisca al credito al compenso maturato dal medesimo professionista nei confronti del Ministero dello Sviluppo economico per l'attività da lui svolta quale componente di un comitato di esperti incaricati della valutazione di proposte progettuali, non venendo in rilievo un'attività prettamente difensiva per la quale sia richiesta l'iscrizione all'albo.

Corte di Cassazione, Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 567 del 11/01/2022 (Rv. 663818 - 01)

Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_637

 

Corte

Cassazione

567

2022