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Usucapione speciale - Durante il trentennio dalla prima assegnazione - Cass. n. 26714/2020

Agricoltura - riforma fondiaria – assegnazione - Usucapione speciale - Durante il trentennio dalla prima assegnazione - Inammissibilità - Ragioni - Affrancazione, riscatto a determinati soggetti - Irrilevanza - Alienazione ex art. 4 della l. n. 379 del 1967 - Ammissibilità - Condizioni.

I terreni acquisiti al patrimonio degli enti di sviluppo, destinati al servizio pubblico di ridistribuzione della proprietà terriera, per trentanni dalla prima assegnazione sono assoggettati al regime del patrimonio indisponibile non abrogato dalla l. n. 346 del 1976 e perciò non sono usucapibili, pur se affrancati ai sensi della citata legge o riscattati in forza dell'art. 1 della l. n. 379 del 1967, neppure dall'ente assegnante o dai coltivatori diretti o da altri manuali coltivatori della terra, ai quali invece sono alienabili, a norma dell'art. 4 di quest'ultima legge " fino al termine del trentesimo anno dalla data della prima assegnazione".

Corte di Cassazione, Sez. 2, Ordinanza n. 26714 del 24/11/2020 (Rv. 659834 - 01)

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