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Cosa – comodato - Legittimazione a chiederne la restituzione – Cass. n. 21853/2020

Comodato - comodatario - restituzione della cosa - Disponibilità di fatto di una cosa - Facoltà di concederla in comodato - Sussistenza - Legittimazione a chiederne la restituzione - Configurabilità - Oneri probatori - Riparto.

Chiunque abbia la disponibilità di fatto di una cosa, in base a titolo non contrario a norme di ordine pubblico, può validamente concederla in comodato e, quando il rapporto viene a cessare, è legittimato a richiederla in restituzione, senza dover dimostrare di esserne proprietario. Egli ha soltanto l'onere di provare la consegna del bene e il rifiuto della restituzione, spettando eventualmente al convenuto far valere il possesso di un diverso titolo per il suo godimento.

Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Ordinanza n. 21853 del 09/10/2020 (Rv. 659327 - 01)

Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1809, Cod_Civ_art_1810, Cod_Civ_art_2697, Cod_Civ_art_1803, Cod_Proc_Civ_art_115

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