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competenza civile - competenza per territorio - Cass. n. 16525/2005

Domanda di divorzio - Residenza del convenuto - Individuazione - Risultanze anagrafiche - Rilevanza - Limiti - Mancata corrispondenza tra residenza anagrafica ed effettiva - Conoscenza da parte del coniuge istante - Conseguenze in tema di notifica. Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 16525 del 05/08/2005

La residenza del convenuto, anche al fine della competenza per territorio in ordine alla domanda di divorzio (art. 4 della legge 1 dicembre 1970, n. 898, sostituito dall'art. 8 della legge 6 marzo 1987, n. 74), è segnata dal luogo di abituale e volontaria dimora, cioè dall'elemento obiettivo della permanenza in tale luogo e dall'elemento soggettivo dell'intenzione di abitarvi stabilmente, rivelata dalle consuetudini di vita e dallo svolgimento delle normali relazioni familiari e sociali, tenendo conto che le risultanze anagrafiche offrono in proposito una mera presunzione, superabile alla stregua di altri elementi, ivi inclusi quelli forniti da atti e dichiarazioni della stessa parte, i quali evidenzino in concreto la diversa ubicazione di detta dimora. In tale ipotesi, ove risulti che l'istante fosse a conoscenza della mancata corrispondenza tra residenza anagrafica e residenza effettiva del coniuge convenuto, non può operare, rispetto al primo, la più rigorosa disciplina prevista dall'art. 44 cod. civ. in ordine alla opponibilità del trasferimento della residenza, essendo, invece, costui tenuto ad eseguire le notificazioni nel luogo della effettiva dimora abituale del convenuto, e non presso il luogo in cui lo stesso risulti anagraficamente residente.

Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 16525 del 05/08/2005

 

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Cassazione

16525 

2005