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Competenza civile - regolamento di competenza- Cass. n. 18189/2013

Procedimento cautelare - Provvedimento d'incompetenza - Regolamento di competenza - Ammissibilità - Esclusione - Fondamento - Fattispecie. Corte di Cassazione Sez. U, Ordinanza n. 18189 del 29/07/2013

In tema di procedimenti cautelari è inammissibile la proposizione del regolamento di competenza, sia in ragione della natura giuridica dei provvedimenti declinatori della competenza - inidonei, in quella sede, ad instaurare la procedura di regolamento, in quanto caratterizzati dalla provvisorietà e dalla riproponibilità illimitata - sia perché l'eventuale decisione, pronunciata in esito al procedimento disciplinato dall'art. 47 cod. proc. civ., sarebbe priva del requisito della definitività, atteso il peculiare regime giuridico del procedimento cautelare nel quale andrebbe ad inserirsi. (Così statuendo, la S.C. ha dichiarato inammissibile, ove qualificato come regolamento di competenza, il ricorso proposto avverso alcune ordinanze cautelari, con cui l'adito giudice civile aveva ritenuto inammissibili le domande, con le quali l'istante aveva invocato l'adozione di provvedimenti necessari a consentirgli di difendersi personalmente in un giudizio penale pendente a suo carico, dopo che analoga pretesa era stata disattesa dal giudice di quest'ultimo).

Corte di Cassazione Sez. U, Ordinanza n. 18189 del 29/07/2013

 

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