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Competenza civile - regolamento di competenza - Cass. n. 24098/2006

Rinuncia depositata dopo la notificazione delle Conclusioni del P.M. - Operatività - Esclusione.

La rinuncia al regolamento di competenza non è operante ove depositata dopo la notifica delle conclusioni del P.M. ai sensi dell'art. 375, ultimo comma, cod. proc. civ. (giudizio relativo al testo della norma anteriore alla sostituzione disposta dal d.lgs. n. 40 del 2006).

Corte di Cassazione Sez. 3, Ordinanza n. 24098 del 10/11/2006

 

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Competenza

Incompetenza

Valore

Territorio

Funzionale

Corte

Cassazione

24098

2006