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Competenza civile - regolamento di competenza - Cass. n. 12997/2009

Contestazione del convenuto, nella comparsa di risposta in primo grado, della competenza territoriale solo con riguardo ad un foro esclusivo e non a tutti i fori alternativi - Sentenza di rigetto dell'eccezione - Istanza di regolamento di competenza - Proposizione della nuova eccezione, sia pure in via subordinata - Inammissibilità - Fattispecie.

Allorché il convenuto contesti tempestivamente, ai sensi dell'art. 38 cod. proc. cv., la competenza territoriale in ragione dell'esistenza di un foro esclusivo, omettendo di eccepire, in via subordinata, l'incompetenza con riguardo ai fori territoriali derogabili, così come è precluso al giudice di esaminare la competenza con riguardo a questi ultimi, è precluso parimenti al convenuto, il quale proponga istanza di regolamento di competenza avverso la decisione che abbia disatteso l'eccezione di incompetenza sollevata, di proporre a fondamento dell'istanza, in via subordinata, una questione afferente ai fori derogabili. (Fattispecie relativa all'avvenuta contestazione, nella comparsa di risposta in primo grado, dell'incompetenza territoriale soltanto sulla base dell'art. 152 del d. lgs. 30 giugno 2003, n. 196, avendo il convenuto omesso di eccepire, sia pure subordinatamente, l'insussistenza della competenza territoriale anche ai sensi degli art. 19 e 20 cod. proc. civ.).

Corte di Cassazione Sez. 3, Ordinanza n. 12997 del 05/06/2009

 

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