Competenza civile - incompetenza - per materia – Cass. n. 6593/2006
Rilevabilità d'ufficio - Termine per il rilievo dell'incompetenza - Prima udienza di trattazione - Conseguenze - Scritti conclusivi - Rilievo dell'eccezione - Ammissibilità - Esclusione.
A norma dell'art. 38 cod. proc. civ., nel testo introdotto dall'art.della legge n. 353 del 1990, l'incompetenza per materia o per territorio, nei casi previsti dall'art. 28 cod. proc. civ., non può più essere rilevata d'ufficio in ogni stato e grado del processo, ma deve essere eccepita dalla parte o rilevata d'ufficio entro la prima udienza di trattazione. Ne discende che davanti al giudice di pace, ove la trattazione si esaurisca in unica udienza e il giudice si riservi la decisone concedendo un termine per note, detta eccezione non può essere sollevata negli scritti difensivi autorizzati, che sono riservati all'illustrazione delle conclusioni già rassegnate.
Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 6593 del 24/03/2006