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Competenza civile - litispendenza – Cass. n. 12123/2005

Decisione della questione di litispendenza - Riferimento alla situazione processuale esistente al momento della pronuncia - Sopravvenuta cancellazione ex art. 181 cod. proc. civ. o estinzione di una delle due cause - Esclusione della litispendenza. 

Le questioni in tema di litispendenza devono essere decise con riferimento alla situazione processuale esistente al momento della relativa pronuncia, tenendo conto anche delle vicende processuali sopravvenute e non solo di quelle iniziali. Pertanto non è predicabile una situazione di litispendenza se una delle due cause sia stata cancellata dal ruolo a norma dell'art. 181 cod. proc. civ. o comunque non sia più pendente per intervenuta estinzione.

Corte di Cassazione Sez. 3, Ordinanza n. 12123 del 09/06/2005

 

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Cassazione

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2005