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Competenza civile - continenza di cause – Cass. n. 29570/2008

Giudice successivamente adito - Poteri - Verifica della competenza del giudice preventivamente adito anche per la causa preventivamente instaurata - Necessità - Giudice preventivamente adito - Poteri - Contestazione della continenza - Esclusione - Regolamento di competenza d'ufficio - Ammissibilità - Limiti. 

Ai sensi dell'art. 39, secondo comma, cod. proc. civ., il giudice che ravvisi la continenza tra una causa propostagli ed altra precedentemente instaurata dinanzi a un giudice diverso, deve verificare la competenza (per materia, territorio, derogabile e inderogabile, e valore) di quest'ultimo in relazione non soltanto alla causa da rimettergli ma anche a quella presso di lui già pendente, con indagine estesa a tutti i criteri di competenza; ne consegue che il giudice diverso, ove la causa venga davanti a lui riassunta, non potrà contestare il rapporto di continenza - facoltà concessa, invece, alla parte - ma potrà solo, ai sensi degli artt. 44 e 45 cod. proc. civ., chiedere d'ufficio il regolamento di competenza ove ritenga la propria incompetenza per materia o per territorio inderogabile.

Corte di Cassazione Sez. 3, Ordinanza n. 29570 del 18/12/2008

 

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Cassazione

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2008