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Competenza civile - competenza per territorio - diritti di obbligazione - foro facoltativo - luogo dell'adempimento – Cass. n. 10858/2015

Vendita - Pagamento del prezzo a mezzo ricevute bancarie - Spostamento del luogo di adempimento - Inidoneità - Limiti.

Ai fini della competenza per territorio di cui all'art. 20 cod proc. civ., non incide sul "forum destinatae solutionis" la pattuita modalità di pagamento del prezzo della vendita per mezzo delle cd. ricevute bancarie poiché queste, non avendo efficacia di obbligazione cartolare, ma essendo destinate soltanto a facilitare la riscossione delle rate del credito per mezzo dei servizi bancari, non determinano lo spostamento del luogo di adempimento dal domicilio del creditore, come previsto dall'art. 1182, terzo comma, cod. civ., a quello del debitore, salvo che la suddetta modalità di pagamento sia stata convenuta con carattere esclusivo ed il creditore abbia rinunziato espressamente al suo diritto di ricevere il pagamento nel proprio domicilio, ai sensi dell'art. 1182 e dell'art. 1498, terzo comma, cod. civ.

Corte di Cassazione Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 10858 del 26/05/2015

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