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Competenza civile - competenza per territorio - Cass. n. 24419/2013

Controversie in materia di discriminazione - Discriminazioni collettive - Applicabilità del foro del domicilio del ricorrente - Carattere funzionale ed esclusivo - Inderogabilità.

In tema di tutela contro le discriminazioni, il criterio di competenza territoriale del domicilio del ricorrente, che si assume vittima della discriminazione, è applicabile anche ai ricorsi collettivi, non avendo il legislatore fatto alcuna distinzione nella formulazione dell'art. 28 del d.lgs. 1 settembre 2011, n. 150: tale foro ha carattere funzionale ed esclusivo al fine di garantire l'effettività della tutela ed, in assenza di una esplicita volontà del legislatore, non può ritenersi derogabile neppure dal ricorrente.

Corte di Cassazione Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 24419 del 29/10/2013

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Cassazione

24419

2013