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Competenza civile - competenza per territorio - Cass. n. 1875/2012

Contratti stipulati tra professionista e consumatore - Controversie giudiziarie - Foro competente - Foro della residenza o del domicilio elettivo del consumatore - Derogabilità per scelta del consumatore stesso - Configurabilità - Fondamento - Fattispecie.

Il foro del consumatore, previsto dall'art. 63 del codice del consumo (d. lgs. 6 settembre 2005, n. 206), è derogabile da parte del consumatore, anche unilateralmente, con l'introduzione della domanda innanzi al giudice territorialmente competente, ai sensi degli artt. 18, 19 e 20 cod. proc. civ., oppure in forza di una clausola contrattuale, in quanto la competenza prevista dal codice del consumo è inderogabile unicamente ad opera del professionista, attesa la funzione della disposizione, volta alla tutela del consumatore medesimo, al quale quindi non può essere precluso di scegliere uno dei fori alternativi, se egli lo ritenga, nel caso concreto, più rispondente ai propri interessi. (Nella specie, alcuni acquirenti di prodotti finanziari, con domicilio in molteplici città, avevano deciso di concentrare le controversie presso un unico foro - quello in cui la società convenuta aveva sede - invece che proporle presso fori diversi, così da garantire uniformità di giudicato e contenimento dei costi ed, in definitiva, l'economia processuale).

Corte di Cassazione Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 1875 del 08/02/2012

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