Omessa fissazione nella sentenza del termine di riassunzione davanti al giudice dichiarato competente - Nullità - Esclusione - Fondamento.
In tema di competenza, non comporta nullità l'omessa fissazione nella sentenza del termine di riassunzione della causa davanti al giudice dichiarato competente, giacché espressamente l'articolo 50, primo comma, cod. proc. civ. prevede che, in tale caso, la riassunzione debba avvenire nel termine di sei mesi dalla comunicazione della sentenza.
Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 23587 del 15/09/2008