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Competenza civile - litispendenza – Cass. n. 16634/2013

Giudizio di cassazione - Eccezione di litispendenza - Proponibilità - Condizioni - Oneri di allegazione e prova gravanti sull'interessato - Preclusione ex art. 372 cod. proc. civ. - Insussistenza.

L'eccezione di litispendenza può essere proposta, nel giudizio di cassazione, a condizione che nei precedenti gradi del processo sia stato almeno allegato il fatto della pendenza della stessa causa davanti a diverso giudice e l'interessato dimostri la persistenza, fino all'udienza di discussione, delle condizioni per l'applicabilità dell'art. 39 cod. proc. civ., con conseguente onere di deposito della relativa documentazione, non soggetto alla preclusione di cui all'art. 372 cod. proc. civ.

Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 16634 del 03/07/2013

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Incompetenza

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Funzionale

Corte

Cassazione

16634

2013