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Competenza civile - regolamento di competenza - Cass. n. 22532/2014

Interventore volontario in via principale - Eccezione di incompetenza proposta da quest'ultimo - Ammissibilità - Condizioni - Proponibilità del regolamento di competenza da parte dell'interventore - Ammissibilità - Condotta del convenuto - Ininfluenza.

L'interventore volontario in via principale che faccia valere un proprio diritto in conflitto con le parti originarie del processo è legittimato, in forza di un principio di economia processuale (rilevante ai sensi dell'art. 111 Cost.), a dedurre l'incompetenza del giudice adito anche ove il convenuto non abbia sollevato analoga eccezione e purché il suo intervento avvenga in un momento del processo in cui tale eccezione potrebbe essere ancora proposta dal convenuto medesimo. Ne consegue che l'interventore è legittimato a presentare istanza di regolamento di competenza qualora il giudice abbia disatteso la sua eccezione, indimente dalle determinazioni assunte, al riguardo, dal convenuto.

Corte di Cassazione Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 22532 del 23/10/2014

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