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Competenza civile - competenza per territorio - accordo delle parti - Cass. n. 14540/2017

Giudizio con pluralità di parti in litisconsorzio passivo - Contestazione della competenza in base al foro convenzionale esclusivo da parte di alcuni dei convenuti - Applicabilità dell’art. 33 c.p.c. - Esclusione - Fondamento.

Nel giudizio con pluralità di parti in litisconsorzio passivo, la clausola di deroga della competenza territoriale con indicazione di diversa competenza territoriale esclusiva cui abbiano aderito tutti i condebitori, può essere efficacemente eccepita nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo proposto da uno soltanto dei debitori ingiunti ed è vincolante anche per gli altri condebitori, senza che possa intervenire alcuna modificazione della competenza per ragioni di connessione oggettiva ex art. 33 c.p.c., la quale presuppone, viceversa, l’estraneità di uno dei condebitori all’accordo derogatorio.

Corte di Cassazione Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 14540 del 09/06/2017

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Cassazione

14540

2017