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Competenza civile - connessione di cause - in genere – Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 7954 del 13/08/1998

Obbligo di rimborso - Debito di valuta - Configurabilità.

L'obbligo di rimborso a carico di partecipanti alla comunione ereditaria ed in favore del coerede che abbia estinto obbligazioni contratte per la cosa comune costituisce debito di valuta e non di valore, posto che, fin dal momento dell'estinzione del debito solidale, sorge a favore del coerede anticipante il diritto al pagamento di una somma di denaro proporzionale all'entità delle quote degli altri coeredi, e perciò determinabile secondo un semplice calcolo aritmetico; ne consegue che il suddetto debito è soggetto a rivalutazione soltanto nei limiti e alle condizioni previste dall'art. 1224 cod. civ..

Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 7954 del 13/08/1998