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Incompetenza per materia, per valore o per territorio inderogabile – Cass. 14170/2019

Poteri di rilevazione di ufficio da parte del giudice - Limiti - Fattispecie.

Il rilievo officioso dell'incompetenza inderogabile deve essere svolto dal giudice non oltre la prima udienza, in modo chiaro ed univoco e sulla base dei documenti ritualmente acquisiti.

(In applicazione del principio, la S.C. ha ritenuto che la rilevazione dell'incompetenza effettuata dal giudice in prima udienza fosse tempestiva, ancorché irritualmente svolta attraverso la rimessione degli atti al Presidente del Tribunale per l'eventuale assegnazione alla Sezione specializzata agraria, ma invalida in quanto basata su un documento prodotto da una parte non ancora costituita in giudizio).

Corte di Cassazione, Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 14170 del 24/05/2019 (Rv. 654221 - 01)

Riferimenti normativi: 

Cod. Proc. Civ. art. 038 – Incompetenza

Cod. Proc. Civ. art. 042 – Regolamento necessario di competenza

Cod. Proc. Civ. art. 166 – Costituzione del convenuto

Cod. Proc. Civ. art. 167.2 – Comparsa di risposta

Cod. Proc. Civ. art. 171.2 – Ritardata costituzione delle parti

Cod. Proc. Civ. art. 183.1 –Prima comparizione delle parti e trattazione della causa

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Competenza

Incompetenza

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Territorio

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Corte

Cassazione

14170

2019