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Competenza civile - connessione di cause - accertamenti incidentali – Cass. n. 10936/2020

Domanda avanzata in via riconvenzionale - Precisazione della natura incidentale della stessa - Irrilevanza, con riferimento alla posizione dell'attore - Fondamento.

Quando sia proposta una domanda, sia pure in via riconvenzionale, è irrilevante che in essa sia eventualmente postulato un accertamento "incidenter tantum", poiché i fatti costitutivi della stessa necessariamente individuano una domanda da decidere con efficacia di giudicato, senza che, in riferimento alla posizione dell'attore, sia richiamabile l'art. 34 c.p.c., in forza del quale è solo il convenuto che può prospettare la necessità dell'accertamento incidentale di un rapporto, al fine di fargli assumere rilievo sulla decisione della domanda principale. Ne discende che, ove una domanda sia stata già avanzata in separato giudizio, la sua riproposizione in via riconvenzionale nel giudizio promosso da altri dà luogo, nonostante la eventuale precisazione della sua natura incidentale, a litispendenza, con conseguente operare del principio di prevenzione a favore della prima.

Corte di Cassazione Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 10936 del 09/06/2020 (Rv. 658218 - 02)

Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_034, Cod_Proc_Civ_art_039, Cod_Proc_Civ_art_295

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Corte

Cassazione

10936

2020