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Rilievo d'ufficio dell'incompetenza per territorio – Cass. n. 9904/2021

Competenza civile - competenza per territorio - esecuzione forzata - Espropriazione presso terzi - Rilievo d'ufficio dell'incompetenza per territorio - Momento processuale. Esecuzione forzata - mobiliare - presso terzi.

Nell'espropriazione presso terzi, il rilievo d'ufficio dell'incompetenza territoriale può sempre avvenire nel corso della prima fase del processo esecutivo - cioè quella destinata alla verifica della dichiarazione di quantità - anche ove si svolga attraverso una pluralità di distinte udienze, per la necessità di effettuare dei rinvii al fine di esaurire le relative attività, e quindi fino al momento della sua chiusura, con l'emissione dei consequenziali provvedimenti (assegnazione degli importi pignorati, in caso di dichiarazione di quantità in senso positivo; instaurazione del subprocedimento di accertamento dell'obbligo del terzo, in caso di dichiarazione di quantità in senso negativo o contestata; eventuale passaggio alla fase distributiva, in caso di pluralità di creditori).

Corte di Cassazione, Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 9904 del 15/04/2021 (Rv. 661144 - 01)

Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_547, Cod_Proc_Civ_art_617, Cod_Proc_Civ_art_618_1, Cod_Proc_Civ_art_038, Cod_Proc_Civ_art_042