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Inammissibilità del regolamento di competenza – Cass. n. 37160/2021

Competenza civile - regolamento di competenza - in genere - Ordinanza con la quale il giudice rinvia la soluzione della questione di competenza alla decisione del merito della controversia - Regolamento di competenza - Inammissibilità - Fondamento.

 

È inammissibile il regolamento di competenza avverso l'ordinanza con la quale il giudice si limiti a rinviare la soluzione della questione di competenza alla decisione del merito della controversia, trattandosi di provvedimento di natura ordinatoria che non integra una pronuncia implicita sulla competenza ed è, pertanto, inidoneo a pregiudicare la decisione definitiva sulla questione anche quando contenga una delibazione sulla fondatezza dell'eccezione (principio affermato avuto riguardo all'art. 42 c.p.c. vigente anteriormente alla l. n. 69 del 2009).

Corte di Cassazione, Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 37160 del 29/11/2021 (Rv. 663131 - 01)

Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_042, Cod_Proc_Civ_art_131, Cod_Proc_Civ_art_187, Cod_Proc_Civ_art_420

 

Corte

Cassazione

37160

2021